Carabinieri comandati a svolgere servizio di pattuglia si trattengono in una stazione di servizio abbandonando i compiti di istituto e il veicolo di servizio con le armi in dotazione. Abbandono di posto e violata consegna aggravata in concorso.

(Corte di Cassazione Penale, sez. I, sentenza 23 ottobre 2017, n. 48557)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefan – Presidente –
Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere –
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere –
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –
Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.G., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 31/01/2017 della Corte Militare Appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. STEFANO APRILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Dr. RIVELLO Pierpaolo, che ha concluso l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.;

Udito il difensore avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Napoli del 5 aprile 2016 con la quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato I.G., Appuntato Scelto dei Carabinieri, in relazione al delitto di abbandono di posto e violata consegna aggravata in concorso (art. 110 c.p., art. 120 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 2), riducendo a mesi due di reclusione militare la pena inflitta in primo grado.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, è stata affermata la responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni testimoniali di vari soggetti i quali hanno riferito che i militari, comandati in servizio di pattuglia auto montata, si erano intrattenuti per oltre 30 minuti all’interno della sala giochi sita all’interno di una stazione di servizio ove era installata una macchina videopoker alla quale era intento a giocare il coimputato D.P., mentre il ricorrente lo osservava da tergo, così abbandonando i compiti di istituto e il veicolo di servizio e le armi in dotazione, veicolo al quale il ricorrente faceva poi ritorno intrattenendosi in una conversazione con l’addetto alla stazione di servizio.

2. Ricorre I.G., a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, formulando due motivi di ricorso.

2.1. Osserva il ricorrente, con il primo motivo, che la sentenza è nulla per violazione di legge, in relazione all’art. 110 c.p., art. 120 c.p.m.p. e art. 192 c.p.p., e difetto di motivazione nonché travisamento della prova, per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente in contrasto con le emergenze dibattimentali dalle quali non sarebbe invece emersa la condotta contestata, avendo militari interrotto l’attività di pattuglia a causa delle avverse condizioni metereologiche ed essendo stato rinvenuto il ricorrente nei pressi del veicolo di servizio, nonché difettando l’elemento psicologico in relazione alla condotta posta in essere dal coimputato.

2.2. Osserva il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, che la sentenza è nulla per violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., e per vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente giudizio di bilanciamento con l’aggravante di cui all’art. 47 c.p.m.p., comma 2.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

3.1. Già il giudice di secondo grado aveva stigmatizzato come l’atto di impugnazione non si confrontasse con la decisione del Tribunale militare di Napoli, essendo incentrato su una ricostruzione del tutto diversa dei fatti che non teneva in considerazione il complesso delle risultanze probatorie dalle quali è emersa la concordante emergenza di numerose testimonianze in forza delle quali è stata ritenuta la presenza del ricorrente all’interno della sala giochi, unitamente al commilitone, per un periodo di tempo di circa 30 minuti, con corrispondente abbandono dei compiti di istituto, del veicolo di servizio e delle armi in dotazione.

3.1.1. Il ricorso, che propone censure nel merito senza confrontarsi con il provvedimento impugnato, ripropone le argomentazioni già ampiamente confutate dal giudice di secondo grado e non si confronta con l’apparato motivazionale di detta sentenza, tanto da apparire generico, aspecifico e dunque inammissibile.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che propone censure sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del conseguente giudizio di bilanciamento, appare del tutto generico, tenuto conto dell’ampia motivazione stesa dai giudici di merito con riguardo a tali elementi che il giudice di secondo grado ha nuovamente valutato riducendo la pena inflitta, effettuando una specifica graduazione della gravità della condotta del ricorrente rispetto a quella del coimputato.

3.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 alla Cassa delle ammende. 

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017.

1 thought on “Carabinieri comandati a svolgere servizio di pattuglia si trattengono in una stazione di servizio abbandonando i compiti di istituto e il veicolo di servizio con le armi in dotazione. Abbandono di posto e violata consegna aggravata in concorso.”

  1. Reati gravissimi in ordine allo status del militare ed alle sue mansioni.
    Ritengo che tutto questo s’inquadri in una disinvolta interpretazione della disciplina militare che purtroppo inerisce all’attuale situazione sociale in cui assenza del senso del dovere e della disciplina vengono ormai tollerati ed inculcati sin dall’adolescenza nell’ambiente educativo familiare e scolastico.
    Mala tempora currunt!

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