REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo Referendario Dott. ssa Giuseppina Veccia
in esito alla pubblica udienza del 6 febbraio 2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28959 del registro di Segreteria promosso da G. L. R. nato ad Omissis (Omissis) il Omissis C.F. Omissis, difeso e rappresentato dall’Avv. (OMISSIS) presso lo studio della quale, in (OMISSIS), via (OMISSIS) n. xx, è elettivamente domiciliato,
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministero p.t.,
per
il riconoscimento della causa di servizio ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria;
Visti gli atti di causa;
Udite, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2018, le parti comparse, come da verbale;
Premesso in
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente (OMISSIS) ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte (“piccola ernia jatale, piccole lesioni mucose al passaggio gastroesofageale” e “ lievi note di gastrite cronica”) nonché l’ascrivibilità, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, delle predette infermità all’8^ categoria tab.A, o altra risultante al termine dell’accertamento medico-legale che il medesimo ricorrente ha chiesto essere disposto in via istruttoria.
In fatto, il sig. (OMISSIS) ha riferito:
– di essere stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto a decorrere dall’11 maggio 2016;
– di aver presentato domanda di pensione privilegiata e sottoposto ad accertamenti alla C.M.O. di Milano con verbale n. 1159 del 16/05/2017 che ascriveva, tra le altre denunciate, le patologie all’apparato digerente alla tabella A, ottava categoria;
– che le suddette infermità, già oggetto di valutazione da parte del Comitato di Verifica nell’adunanza n. 412 del 1/10/2010, erano state ritenute non dipendenti da causa di servizio e che tale parere era stato recepito dall’Amministrazione di appartenenza con decreto di rigetto n.5404 /N del 22.11.2010;
– che, ritenendo le motivazioni addotte al diniego non idonee a giustificare l’esclusione della dipendenza da causa di servizio delle patologie dallo stesso sofferte, ha adìto questa Corte con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con memoria depositata il 2 febbraio 2018 si costituiva il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri eccependo, in via pregiudiziale, l’assenza, per parte attrice, di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo, decreto n.5404 /N del 22.11.2010 cit., in quanto lo stesso non disporrebbe in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata, unico ammesso al vaglio della Corte dei conti.
Sempre in via preliminare, l’Amministrazione resistente, rilevato che l’istanza presentata il 19.09.2005 verteva sul riconoscimento della causa di servizio delle infermità sofferte e del conseguente equo indennizzo, ha opposto l’assenza, nel caso concreto, non solo di un provvedimento negativo della pensione privilegiata ma anche di un’istanza amministrativa dell’interessato diretta a tal fine, rendendo inammissibile, ai sensi dell’art.71, lett. b) del T. U. 13.8.1933, n. 1038, ogni domanda giudiziale sulla quale l’Amministrazione non abbia avuto modo di pronunciarsi.
Nel merito, l’Arma ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, in considerazione della compiuta istruttoria e dell’obbligo gravante sulla stessa Amministrazione, di provvedere in conformità all’espresso parere del Comitato, come imposto dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 14 del D.P.R. 461/2001.
Con memoria del 26 gennaio 2018, parte ricorrente, riportandosi integralmente al contenuto del ricorso, ha precisato che nel caso di specie il Comitato di verifica non avrebbe eseguito alcuna istruttoria, in difformità dal dettato normativo e dalla giurisprudenza amministrativa in materia, avendo omesso di considerare la possibile incidenza sulle patologie sofferte dal militare delle condizioni di servizio e di tutti gli eventuali stress psico-fisici che lo stesso avrebbe subito nei 30 anni alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri con servizi sia diurni che notturni in zone disagiate e costretto ad abitudini alimentari irregolari.
Pertanto, il difensore del ricorrente ha insistito nelle già rassegnate conclusioni chiedendo che siano disposti accertamenti medico-legali volti ad affermare il nesso di causalità tra gli eventi patologici e la causa di servizio.
All’udienza del 6 febbraio 2018, nessuno presente per il Ministero della Difesa, sentito l’avv. Rago che si è riportata alla memoria deposita in atti, la causa è stata posta in decisione ed il giudizio è stato definito con sentenza – provvedendosi all’esito della camera di consiglio a dare lettura in udienza del dispositivo e a esporre le ragioni di fatto e di diritto – depositata nell’ordinario termine di legge.
Ritenuto in
DIRITTO
Al fine di una corretta ricostruzione dei fatti, occorre premettere che, contrariamente a quanto riferito dall’Amministrazione di appartenenza, il ricorrente ha presentato, in data 31 agosto 2016, domanda di pensione privilegiata all’INPS.
Occorre altresì rilevare che il trattamento pensionistico privilegiato è stato chiesto dal ricorrente per le seguenti patologie:
1) Sindrome delle apnee notturne, obesità, ipoventilazione di grado severo in ventiloterapia notturna CPAP a10 cmh20 a lungo termine, obesità di II classe;
2) lieve rizartrosi mano destra, lieve artrosi tra scafoide e trapezio;
3) lieve rizartrosi mano sinistra, lieve artrosi tra scafoide e trapezio;
4) esiti vertigine parossistica posizionale benigna dx;
5) ipoacusia con sindrome vertiginosa recidivante; ipoacusia mista bilaterale di grado medio.iporeflettività labirintica sinistra;
6) cardiopatia ipertensiva;
7) ipertensione arteriosa;
8) artrosi diffusa colonna vertebrale;
9) minimi segni di gonartrosi al ginocchio destro.entesiopatia alla base rotulea; minimi segni di gonartrosi al ginocchio sinistro.entesiopatia alla base rotulea;
10) distrofia EPR (epitelio pigmentato retinico) della retina dell’occhio destro;
11) iperglicemia.
Risulta evidente, dunque, che con la citata istanza sono state fatte valere, a fini pensionistici, patologie del tutto diverse da quelle poste a fondamento dell’odierno ricorso, con la conseguenza che né l’Amministrazione di appartenenza, alla quale alcuna domanda pensionistica è mai stata rivolta, né l’Istituto previdenziale, cui il ricorrente ha domandato il trattamento pensionistico per altre patologie, hanno avuto modo di pronunciarsi sulla domanda e per le patologie oggetto del presente giudizio.
Ora, com’è noto, l’art. art. 71, lett. b) del r.d. 1038 del 1933 prevede l’inammissibilità dei ricorsi che introducano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa.
Detta disposizione, sostanzialmente riprodotta nell’art. 153, lett. b), codice di giustizia contabile, si giustifica in ragione del fatto che – pur conoscendo il giudice delle pensioni dell’intero rapporto pensionistico – è comunque all’amministrazione che il legislatore attribuisce la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento del diritto pensione, conformato normativamente attraverso la formazione di una serie di atti e provvedimenti tipici e, proprio nel caso delle pensioni privilegiate, con l’intervento obbligatorio di specifici organi di consulenza medico – legale.
In tale prospettiva, occorre sottolineare che l’ipotesi d’inammissibilità del ricorso per mancanza di previa pronuncia amministrativa rappresenta nel giudizio pensionistico dinanzi al giudice contabile una questione pregiudiziale processuale fondante (cfr. S.U. 26019 del 2008 sulle ipotesi di carenza di potestas iudicandi non connesse al riparto di giurisdizione), peraltro rilevata pregiudizialmente dalla parte resistente.
Al riguardo, pur non ignorando questo giudice che il procedimento per l’accertamento delle c.d. “cause di servizio” è oramai unico sia per l’equo indennizzo che per la p.p.o. (cfr. art. 12, d.p.r. n. 461/2001), dagli atti di causa emerge la mancanza di un’istanza pensionistica avente ad oggetto le medesime patologie sulle quali già si espresse il Comitato di verifica ed oggi riproposte all’esame di questa Corte.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile per mancata proposizione della medesima domanda in via amministrativa, come previsto dal previgente art. 71, lett. b), reg. proc. C.d.c. ed attualmente all’art. 153, lettera b) del codice di giustizia contabile.
I rimanenti motivi in rito e di merito restano, dunque, assorbiti.
La definizione solo in rito della causa, impregiudicata ogni ulteriore valutazione del merito, rappresenta giusto motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, dichiara inammissibile il ricorso presentato da G. L. R..
Spese compensate.
Fissa per il deposito della sentenza, il termine di 60 giorni.
Così deciso in Milano, il 6 febbraio 2018.
IL GIUDICE
Giuseppina Veccia
Deposito in Segreteria
il 28/03/2018
Si dispone, ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n° 196 del 2003, che in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei convenuti e degli altri soggetti nominativamente indicati in sentenza.
. IL GIUDICE
Giuseppina Veccia
Deposito in Segreteria
il 28/03/2018.