Il termine per denunciare i vizi non apparenti dei beni, decorre dal momento della loro scoperta, cioè dal giorno in cui l’acquirente abbia acquisito la certezza della loro esistenza.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, II sezione civile, nella sentenza n. 22107/2015, con cui ha respinto il ricorso presentato da una ditta condannata in appello alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni (oltre spese di giudizio) nei confronti di un cliente, a causa della vendita di merce viziata.
L’acquirente aveva commissionato all’azienda un pavimento, ma si era accorto solo dopo un mese, all’atto della posa in opera e dopo la pulitura, che le piastrelle presentavano un disomogeneo tono del colore provvedendo a denunciare al venditore i vizi della merce.
La ricorrente eccepisce che la denuncia sarebbe dovuta avvenire entro otto giorni dal momento della consegna della merce, momento in cui il compratore avrebbe potuto esaminare la merce per riscontrarvi eventuali vizi.
Ancora, a sua difesa, l’azienda sostiene che la denunciata disomogeneità del tono e del colore delle piastrelle, poiché notevole e diffusa, sarebbe stata immediatamente percepibile alla vista, qualificandosi come vizio apparente.
Vero è, secondo i giudici di Cassazione, che la vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, ai sensi dell’art. 1511, fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, a seguito di un esame diligente della cosa ricevuta compiuto dal compratore con tempestività, anche con un’indagine, se del caso, effettuata a campione.
La disposizione, tuttavia, si riferisce ai soli vizi apparenti ossia quelli rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria.
Solo in tal caso il dies a quodecorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi (non apparenti) il termine della denuncia (ex art. 1495 c.c.) decorre dal momento della “scoperta”, che si ha allorquando il compratore ha acquistato “certezza” e non semplice sospetto, circa l’esistenza del vizio.
Stabilire in quale momento il compratore abbia acquisito tale certezza oggettiva, è questione rimessa al giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente rilevato nella sua motivazione (immune da vizi logici) che il vizio denunciato dall’attore non era riconoscibile al momento della consegna, qualificandosi pertanto come “occulto”.
Per constatare il disomogeneo tono del colore delle piastrelle, infatti, si sarebbe dovuta necessariamente operare la posa in opere delle piastrelle medesime e, infatti, solo dopo tale evento il compratore, accostando le mattonelle l’una alle altre, ha potuto notare la disomogeneità dei toni.
Decorrendo, quindi, il termine dal momento della scoperta di tale vizio, il ricorso dell’azienda va rigettato.