Cause sopravvenute che escludono la causalità (Corte di Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 10.09.2015, n. 36724).

… omissis …

La Corte territoriale – sulla base dell’attenta e approfondita analisi delle cause della morte e delle pratiche terapeutiche effettuate e non effettuate su xxx – ha correttamente applicato il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato, sicchè non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010 – dep. 26/03/2010, Palazzolo, Rv.246549); è stato ancora ulteriormente precisato che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall’agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell’agente, si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionaiità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l’agente (Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013 – dep. 22/10/2013, Frediani, Rv. 258085); cosicchè le eventuali negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di lesioni personali posta in essere dall’agente e l’evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale (Sez. 5, n. 39389 del 03/07/2012 – dep. 05/10/2012, Martena, Rv. 254320).

Ciò è ancora più chiaro quanto alle condotte omissive dei sanitari, atteso che, mentre è astrattamente possibile escludere il nesso di causalità in ipotesi di colpa commissiva, in quanto il comportamento del medico può assumere i caratteri della atipicità, la catena causale resta invece integra allorquando vi siano state delle omissioni nelle terapie che dovevano essere praticate per prevenire complicanze, anche soltanto probabili, delle lesioni a seguito delle quali era sorta la necessità di cure mediche.

L’errore per omissione non può mai prescindere dall’evento che ha fatto sorgere l’obbligo delle prestazioni sanitarie. L’omissione, da sola, non può mai essere sufficiente a determinare l’evento proprio perchè presuppone una situazione di necessità terapeutica che dura finchè durano gli effetti dannosi dell’evento che ha dato origine alla catena causale (Sez. 5, n. 17394 del 22/03/2005 – dep. 06/05/2005, D’Iginio, Rv. 231634; Sez. 4, n. 11779 del 12/11/1997 – dep. 16/12/1997, Pxxx in proc. Van Custem, Rv. 209057).

Nel caso dixxxx., è ampiamente chiarito dalla sentenza impugnata che la causa prima del sanguinamento che aveva indirettamente provocato l’insufficienza respiratoria acuta era la ferita inferta da xxalla gola con l’arma da taglio;

che l’unica terapia possibile era un intervento chirurgico di esplorazione al collo, intervento specializzato che il Presidio dxxxxx) non poteva effettuare;

che la sutura in quel presidio operato era retrattabile e non aveva avuto effetti decisivi;

che il paziente era stato immediatamente inviato al Pronto Soccorso dixxche, giunto a quel nosocomio, l’evoluzione delle condizioni del paziente era stata talmente rapida da impedire qualsiasi intervento.

4. Sono infondati anche i motivi di ricorso formulati da xxxx. concernenti la legittima difesa.

Come premesso, la Corte ha ritenuto ed ampiamente argomentato sulla circostanza che i due imputati, giunti sulla strada dopo essersi muniti di armi, avevano aggredito xx in un momento in cui xxx e Fe.Pi. erano riusciti a separare AxxR.; cosicchè non vi era alcuna giustificazione dell’aggressione, risultando, comunque, evidente la sproporzione tra l’asserita difesa e l’offesa.

Analogamente deve ritenersi per l’addebito dell’aggravante dei futili motivi, per quanto già anticipato.

5. La censura proposta dalla difesa di xxG. in ordine all’insussistenza dell’animus necandi e alla mancata derubricazione del delitto di omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale è infondata.

Come conferma lo stesso ricorrente, la Corte è giunta a confermare il dolo omicidiario sulla base delle dichiarazioni di Fxxxx

xxx: la Corte affronta ampiamente l’attendibilità delle dichiarazioni dei due testimoni e la risolve positivamente, con considerazioni non censurabili in questa sede, in quanto non affette da manifesta illogicità.

La difesa del ricorrente, del resto, si basa su un argomento consueto in base al quale, se Fxxx. avesse voluto uccidere xxxxxx. lo avrebbe fatto, colpendolo ripetutamente al petto: ma questa Corte ha ripetutamente insegnato che la scarsa entità delle lesioni (in questo caso, apparente) provocate alla persona offesa non costituisce circostanza idonea ad escludere di per sè l’intenzione omicida, in quanto può essere rapportabile anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014 – dep. 15/12/2014, Vaghi, Rv. 261702): principio certamente applicabile al caso in esame.

La Corte motiva adeguatamente anche in punto di concorso nell’omicidio volontario di Fxx. e xxxxxx., facendo emergere la loro piena partecipazione all’azione aggressiva letale posta in essere da xx.: quanto a F.xxx. mediante il tentativo di ostacolare l’intervento dei due pacieri, scagliandosi ancora addosso all’ xx.; quanto a xxx xx, colpendo quasi contemporaneamente al figlio con un’ascia la testa di Axxx., con evidente dimostrazione della condivisione dell’animus necandi.

6. La motivazione appare logica ed adeguata anche con riferimento alle ulteriori decisioni adottate: l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 116 c.p. , per F.R. che, con la sua condotta, aveva ostacolato gli interventi della sorella Pi.

e di S. e aveva rafforzato la violentissima aggressione posta in essere nei confronti dell’ xxx. dai congiunti;

l’esclusione dell’aggravante della provocazione, logicamente motivata con la dinamica delle fasi iniziali dello scontro, nel quale era stato xx a lanciare una sfida ad xxx., invitandolo ad uscire dall’autovettura e togliendosi la giacca, quindi già facendo intendere quello che sarebbe avvenuto immediatamente dopo;

l’esclusione di quella del fatto doloso della persona offesa, chiaramente non applicabile nel caso di specie, atteso che, per la configurabilità dell’attenuante è necessario che quest’ultimo concorra volontariamente a determinare l’evento del reato (cioè il ferimento mortale) e non è invece sufficiente che il suo comportamento abbia costituito semplicemente il movente della condotta dell’imputato (Sez. 5, n. 35560 del 07/06/2012 – dep. 17/09/2012, Porta e altri, Rv. 253203); così come, infine, le decisioni in punto di trattamento sanzionatorio, ampiamente motivate sulla base dei parametri di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2015