Chi accetta l’eredità con beneficio di inventario, e non redige l’inventario, non è erede.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 aprile 2017, n. 9514)

…, omissis …

I fatti di causa

1. La Corte d’appello di Palermo con sentenza depositata il 4 ottobre 2012 rigettò l’impugnazione proposta dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e, pertanto, confermò la statuizione di primo grado emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, in data 21 giugno 2006 e depositata il 3 luglio dello stesso anno. Sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’Azienda sanitaria provinciale in relazione alla domanda di scioglimento di comunione dalla predetta azienda proposta nei confronti di G.N. , P.C. , Cu.Gi. e C.C. , C.R. , C.M. , quest’ultima anche nella qualità di erede di G.R. . Allo stesso tempo il Giudice aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata dalla G. , Pi.Ca. , C.C. , C.R. e C.M..

2. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ricorre avverso la determinazione d’appello, prospettando unitaria, articolate censura.

Ragioni della decisione

La ricorrente deduce violazione degli articoli 112, 167, cod. proc. civ. e 2697, cod. civ., in relazione all’articolo 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché violazione di norme sul procedimento (art. 360, n. 4 in relazione agli articoli 112, cod. proc. civ. e 2697, cod. civ.); nonché, infine, violazione degli artt. 473 e 487, cod. civ., in relazione all’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ..

L’ASP, dopo aver premesso di aver esercitato l’azione di scioglimento della comunione ereditaria costituita dei beni provenienti dall’eredità di R.E. in favore dell’ospedale (omissis);

che i convenuti avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva, deducendo non essere stata dimostrata l’accettazione con beneficio d’inventario, nelle forme e nei termini di legge imposti per le persone giuridiche dall’articolo 473, cod. civ.;

che in corso di causa l’Azienda sanitaria provinciale aveva prodotto l’atto di accettazione con il beneficio d’inventario dell’eredità di R.E. , da parte dell’ospedale (omissis);

che, in ogni caso, per effetto della riforma operata dall’art. 13 della legge n. 127/97, con effetto retroattivo, non era più richiesta l’autorizzazione governativa quale condizione per l’accettazione, deduce che la mancanza di prova circa la redazione dell’inventario, era stata posta a base della decisione, a prescindere da qualsiasi allegazione di parte, in violazione dell’articolo 112, cod. proc. civ., avendo il decidente fondato la sentenza sopra una circostanza di fatto non addotta da alcuna delle parti.

Peraltro, la Corte palermitana aveva condiviso un orientamento di legittimità secondo il quale l’accettazione con beneficio d’inventario costituisce una fattispecie a formazione progressiva e, pertanto, la mancata redazione dell’inventario, piuttosto che procurare la perdita del diritto già acquisito, impedirebbe l’acquisizione del predetto diritto a cagione del mancato completamento della fattispecie.

Al predetto orientamento la ricorrente ne contrappone altro, più tradizionale, “secondo il quale la mancata redazione dell’inventario costituisce una causa di decadenza dal diritto di accettare l’eredità, che deve essere allegata e provata dalla parte interessata.

Parallelamente, trattandosi di fatto estintivo e non di elemento costitutivo della fattispecie, l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario assolve all’onere probatorio posto suo carico documentando la propria accettazione e non anche la tempestiva redazione dell’inventario”.

Al contrario di quanto deciso sussistevano, a parere della ricorrente, tutti gli elementi della fattispecie complessa che conduce all’acquisto della qualità di erede beneficiato: era stata prodotta la nota di trascrizione e affermata l’accettazione nelle forme e nei termini di legge. Costituiva onere della controparte, ai sensi dell’art. 2967, cod. civ., provare che l’accettazione beneficiata non aveva raggiunto il suo scopo.

Trattavasi di un’eccezione in senso stretto, che, pertanto non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio. Ove, “come nel caso di specie, la valorizzazione ex officio di una circostanza di fatto non afferente ad una eccezione rilevabile d’ufficio, finisce per tradursi in una lesione del contraddittorio, poiché la parte non è posta in condizione di adottare le opportune scelte processuali, sotto il profilo assertivo e probatorio”.

Prosegue la ricorrente che “se il rilievo circa la mancata produzione dell’inventario fosse stato formulato dai convenuti nei termini assegnati in primo grado ex articolo 183, cod. proc. civ., l’AUSL sarebbe stata posta in condizione di effettuare la produzione nei termini; ciò che non era più possibile, ovviamente, dopo la decisione di primo grado”.

2.1. La doglianza è infondata.

L’idea che il mancato assolvimento all’onere di redigere l’inventario costituisca motivo di decadenza dalla già acquisita soggettiva posizione di erede trova radici in valutazioni interpretative assai remote (n. 329 del 1977, Rv. 383874; n. 11084 del 1993, Rv. 484254; n. 3842 del 1995, Rv. 491585) e da tempo a ragione abbandonate.

L’art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti.

Infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata previsione di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l’attribuzione all’uno dell’autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell’altro. (Sez. 2, n. 16739 del 09/08/2005 – Rv. 584307 -; ma già, n. 11030 del 2003 – Rv. 565061 -).

Di recente si è ulteriormente chiarito che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e tale condizione non corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto (S.U., ord. n. 10531, 7/5/2013, Rv. 626195).

È appena il caso di soggiungere che nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, liberamente scelta dalla persona fisica, il mancato assolvimento dell’onere di far luogo all’inventario nei termini e modi di legge produce l’effetto, escluso il perfezionamento della procedura di legge, dell’accettazione pura e semplice; nel mentre nel caso che l’accettazione con beneficio d’inventario costituisce l’unico modo di accettazione previsto dalla legge, come nel caso in esame, il mancato perfezionamento del modulo legale non può che importare il non conseguimento dello agognato status di erede.

3. Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.