Chiusura temporanea di una casa di Cura per casi di Covid-19 (TAR – Campania, Sezione Quinta, Decreto 14 aprile 2020, n. 779).

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

Dott. SCUDELLER Santino

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2020, proposto da:

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lorenzo, Gianfranco D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Di Lorenzo in Castel Morrone, via De Jacobis n. 22;

contro

Azienda Sanitaria Locale Caserta, Comune di Castel Morrone non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia esecutiva ed emissione di misure cautelari monocratiche, dei seguenti atti:

1) ordinanza n. 7 del 09/04/2020 del Sindaco del Comune di Castel Morrone, notificata in pari data, con la quale veniva disposta la chiusura temporanea della casa di Cura -OMISSIS-;

2) ordinanza n. 6 del 08/04/2020 del Sindaco del Comune di Castel Morrone, notificata in pari data, con la quale si dettavano prescrizioni per il contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 presso la casa di Cura -OMISSIS-;

3) nota prot. n. 93043/D.P. del 08/04/2020 dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta – Dipartimento di Prevenzione, a firma del Direttore SEP -OMISSIS-;

4) nota prot. n. 92477 del 08/04/2020 dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta – Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Distretto 12- Caserta, a firma del Dirigente Medico delegato UPOC-OMISSIS-, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ugualmente lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta tutela e ciò in quanto, nel caso, la funzione preventiva e precauzionale, sottesa a tutte le misure disposte, deve ritenersi prevalente trovando adeguato riscontro nei provvedimenti, in particolare, dell’autorità sanitaria (note A.s.l. in data 7 – 8 aprile 2020);

Ritenuto sul punto che rileva, soprattutto, la nota A.s.l. Ce prot. n. 92477 dell’8 aprile 2020 dalla quale emerge che, ‹‹nonostante siano state impartite procedure più che idonee al contenimento di casi covid19, procedure dichiarate dalla Direzione della Clinica integralmente applicate, all’interno della struttura si sono verificati ulteriori casi di covid19››;

Considerato quindi che non può sicuramente apprezzarsi, in termini di estrema gravità ed urgenza, ‹‹il pregiudizio all’immagine che potrebbe subire la ricorrente›› nel mentre e con riguardo ai ‹‹quattro pazienti le cui condizioni di salute non ne consentono le immediate dimissioni››, i provvedimenti in questione non escludono che l’accreditato operi in coordinamento, ove di impellente ed ineludibile necessità, con le autorità sanitarie competenti a tutela della salute degli stessi;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2020.

DECRETO – 14 aprile 2020