sentenza
sul ricorso 3933-2008 proposto da:
I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO N. 71, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.F., COMUNE DELL’AQUILA, FONDIARIA SAI S.P.A.;
– intimati –
sul ricorso 7818-2008 proposto da:
FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) già SAI S.P.A. in persona del suo legale rappresentante responsabile della Direzione sinistri e contenzioso Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE CAROLIS UGO 101, presso lo studio dell’avvocato FRANCUCCI FULVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI MARIO ANTONIO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI L’AQUILA, I.M. (OMISSIS), L. F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 83/2007 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 12/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato SIMONETTA MARCHETTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per la riunione dei due ricorsi, accoglimento del 1 e 3 motivo del ricorso principale, assorbito il 4 e 5 motivo, rigetto nel merito; rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1.- Alle ore (OMISSIS) (e non 2004, come erroneamente scritto nella sentenza impugnata), a L’Aquila, L.F. (proveniente da (OMISSIS)) impegnò alla guida della propria vettura un crocevia urbano mentre il semaforo che lo regolava segnalava per lui luce verde e si scontrò con la vettura di I.M., che proveniva da sinistra (v.le (OMISSIS)) ma dal cui lato il semaforo non dava alcun segnale perchè guasto dal pomeriggio del giorno precedente.
Nel 2002 lo I. convenne in giudizio il L., l’assicuratrice per la r.c.a. Fondiaria Sai ed il Comune dell’Aquila, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Resistette la sola Fondiaria.
Con sentenza n. 361/04 il Giudice di pace dell’Aquila accolse la domanda nei confronti del Comune, che condannò al pagamento di Euro 8.210,00 (di cui Euro 340,00 per danni da lesioni personali), oltre agli accessori; la rigettò nei confronti del L. e condannò l’attore I. a rimborsare alla Fondiaria le spese processuali.
2- Il Tribunale dell’Aquila, parzialmente accogliendo con sentenza n. 83/07 il gravame principale del Comune e quello incidentale dello I. (dolutosi dell’entità della liquidazione e della propria condanna alle spese in favore di Fondiaria), ha condannato solidalmente Comune, Fondiaria e L. a pagare allo I. la somma di Euro 2.623,33, corrispondente ad un terzo del danno patito.
Tanto sul rilievo che, in difetto di elementi idonei ad una sicura quantificazione della colpa di ognuno, andava riconosciuta la responsabilità concorrente del Comune e dei due conducenti coinvolti nell’incidente. Ha respinto ogni altra domanda e compensato tra le parti le spese del doppio grado.
3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione I.M., affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso la Fondiaria Sai s.p.a., che propone ricorso incidentale basato su due motivi.
Il Comune ed il L. non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
A) Il ricorso principale di I.M.
2- La sentenza è censurata:
a) col primo motivo per violazione dell’art. 1227 c.c. e per contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale, dopo aver ritenuto che ciascuno (Comune, L. e I.) aveva pariteticamente concorso a cagionare l’evento, affermato subito dopo che Comune e L. andavano solidalmente condannati a risarcire allo I. un terzo dei danni, anzichè i due terzi, come sarebbe stato consequenziale;
b) col secondo, per violazione degli artt. 2043 e 2054 e per omessa o insufficiente motivazione su fatto decisivo, per essere stato escluso che lo I. si fosse arrestato all’incrocio e per essersi ritenuto che egli viaggiasse a velocità eccessiva (deducendolo dalla circostanza che anche il suo mezzo aveva continuato a procedere dopo l’impatto) senza considerare che egli viaggiava in discesa (al contrario del L. che procedeva in salita); e, ancora, per non avere il Tribunale argomentato sull’incidenza causale di un semaforo che da una parte segnali luce verde e dall’altra non indichi alcunchè, così creando una situazione addirittura qualificabile come insidia per l’utente;
c) col terzo motivo, per violazione di legge e vizio della motivazione per essere stata esclusa la valenza probatoria della certificazione ospedaliera, da cui risultava che allo I. era stata diagnosticata una malattia di gg. 7;
d) col quarto, per non essersi tenuto conto neppure della certificazione medica prodotta;
e) col quinto motivo, da ultimo, per violazione dell’art. 91 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione, per essere state interamente compensate le spese nonostante la parziale fondatezza della domanda.
2.1.- Si osserva, nell’ordine:
a) l’evidente fondatezza del primo motivo è correlata al disposto dell’art. 1227 c.c., comma 1, sicchè, sulla base degli accertamenti in fatto operati, il risarcimento da porre a carico degli altri due concorrenti si sarebbe potuto diminuire di un terzo e non certo di due terzi;
b) quella del secondo discende dall’assorbente rilievo che è del tutto omessa qualsiasi considerazione dell’incidenza causale del malfunzionamento dell’impianto, in sè ipoteticamente suscettibile di essere addirittura apprezzato come causa esclusiva dell’accadimento (come consta essere stato ritenuto dal giudice di primo grado), segnatamente se si consideri che per il L. il semaforo segnalava pur sempre luce verde;
c) il terzo ed il quarto motivo sono fondati per l’assoluta inadeguatezza della motivazione nella parte in cui non considera che una prognosi di sette giorni di malattia effettuata da un presidio ospedaliero non è suscettibile di essere totalmente disattesa sulla scorta dell’esclusivo rilievo che l’infortunato non ha fatto “ricorso a cure” (terzultima riga della non numerata quinta pagina della sentenza), sostanzialmente non essendovene per una contusione, che pure può esistere ed essere obiettivamente riscontrata al di là della sua modestissima rilevanza;
d) il quinto motivo è assorbito dalla cassazione della sentenza per i motivi sopra indicati.
B) Il ricorso incidentale della Fondiaria s.p.a.
3.- Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2054 c.c., in connessione con gli artt. 40 e 41 c.p. e, col secondo, ogni possibile tipo di vizio della motivazione in ordine all’accertamento del rapporto di causalità e del riparto di responsabilità fra i conducenti delle autovetture coinvolte ed il Comune.
Entrambi i motivi censurano la sentenza per avere – con semplicistica ed apodittica motivazione – considerato paritetico l’apporto causale colposo di ciascuno dei soggetti coinvolti, in dissonanza da quanto ritenuto dal Giudice di pace; che, invece, in linea con quanto ritenuto dalla Corte di cassazione in analoghi casi di malfunzionamento di un impianto semaforico, aveva affermato la responsabilità esclusiva dell’ente pubblico obbligato alla cura ed alla manutenzione dell’impianto per avere ingenerato una situazione costituente una vera e propria insidia, costituente causa esclusiva dell’evento.
4.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per la stretta connessione che li connota, sono fondati nei sensi di cui appresso.
Correttamente la ricorrente incidentale rileva che, Cass. n. 9915/1998, citata anche dal Giudice di pace (e costituente pure un precedente edito) ha enunciato il principio secondo il quale “costituisce insidia o trabocchetto per gli utenti della strada, tale da rendere la P.A. – cui ne spetta la gestione e la manutenzione – responsabile dei fatti lesivi, quella costituita da segnali erronei o contraddittori nel caso ponga gli utenti nella impossibilità di discernere tempestivamente il segnale valido, e di regolare, di conseguenza, la propria condotta di guida. Il funzionamento di un impianto semaforico può – pertanto – dare luogo a responsabilità dell’amministrazione tutte le volte che tale funzionamento sia difettoso per erroneità o contraddittorietà dei segnali, e così viene a realizzarsi una situazione di insidia nel caso in cui il semaforo segni verde per i veicoli provenienti da una direzione di marcia, e proietti luce intermittente o non proietti alcuna luce – perchè spenta – per i veicoli provenienti da altra direzione di marcia”.
E richiama inoltre Cass. n. 803/1991 che, in fattispecie sostanzialmente identica, ha affermato che “ricorre una situazione di insidia nel caso di impianto semaforico che, ad un incrocio stradale, segni verde per i veicoli provenienti da una data direzione di marcia e proietti luce intermittente ovvero nessuna luce per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia perpendicolare rispetto alla prima, sussistendo entrambi gli elementi che detta situazione presuppone, cioè quello oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità dell’ente cui spetta la manutenzione e gestione della strada per la collisione fra i veicoli verificatasi ad un incrocio munito di semaforo ove ne risulti il difettoso funzionamento, nel senso sopra indicato, con la conseguenza di aver impedito al conducente del veicolo, nella cui direzione non era proiettato alcun segnale luminoso, di discernere nell’approssimarsi all’incrocio, il segnale semaforico verde esistente nella direzione di marcia percorsa dall’altro veicolo e di regolare la sua condotta di guida in conformità”.
Si tratta di enunciazioni di tale cristallina chiarezza (ed ovvietà) che il superamento delle univoche conseguenze giuridiche che ne discendono per il pur astrattamente possibile concorrente apporto causale dei conducenti dei veicoli che si siano in definitiva affidati a quanto vedevano richiederebbe ben altra giustificazione rispetto a quella addotta dalla Corte territoriale. Invece limitatasi ai seguenti rilievi (leggibili alla quarta e quinta pagina della sentenza):
a) “non v’è alcuna prova che L.F. avesse impegnato il crocevia quando il semaforo era sul verde ed è certo che la velocità da egli (n.d.e.: ma, recte, da “lui”) tenuta era superiore a quella consentita, ossia ad una velocità a seguito della quale lo scontro comporti il reciproco arresto delle traiettorie dei due veicoli coinvolti, senza apprezzabile trascinamento di uno ad opera dell’altro”;
b) poichè anche il veicolo dell’attore I.M. aveva proseguito la marcia oltre il punto d’urto, per questo “anch’egli viaggiava a velocità superiore a quella conforme a prudenza ed (è) sicuramente falso che – come da egli (n.d.e.: ma, recte, da lui) affermato in citazione – si fosse arrestato davanti al semaforo spento per verificare se sopraggiungessero veicoli da destra”;
c) “è pertanto certo che a produrre l’evento dannoso abbiano contribuito il malfunzionamento del semaforo, la velocità tenuta da L.F., la velocità tenuta da I.M. e l’imprudenza dello stesso nell’affrontare il crocevia”.
Non è dato cogliere perchè due veicoli che si scontrino lateralmente debbano immediatamente arrestarsi per potersi affermare che procedessero a velocità conforme a prudenza; manca ogni riferimento alla circostanza che per lo I. il semaforo era spento e che, a semaforo spento, egli sapeva che chi fosse provenuto dalla direzione di marcia del L. era tenuto a dare la precedenza; non si comprende sulla scorta di quali elementi sia stato ritenuto che il L. non abbia impegnato l’incrocio a luce per lui verde, coitì è normale che accada quando un semaforo funziona emettendo, alternatamente, luce verde o rossa.
Insomma, la motivazione è in parte del tutto omessa e, in parte del tutto insufficiente in ordine al complessivo accertamento del fatto.
Ne discende la fondatezza del secondo motivo, con assorbimento del primo, giacchè la correttezza della sussunzione del fatto nell’ambito applicativo di una norma presuppone che il fatto sia, appunto, accertato con motivazione adeguata.
C) Conclusioni.
5.- Conclusivamente, accolti i primi quattro motivi del ricorso principale ed il secondo del ricorso incidentale ed assorbiti l’ultimo motivo del ricorso principale ed il primo di quello incidentale, la sentenza va cassata con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione perchè si pronunci nuovamente sugli appelli principale ed incidentale.
E’ il caso di precisare che il vincolo del giudice del rinvio – che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità – all’osservanza del principio corrispondente al letterale disposto di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, è subordinato, al di là dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, alle conclusioni cui addiverrà in ordine alla responsabilità del sinistro.
P.Q.M.
Accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale ed il secondo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il quinto motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, al Tribunale dell’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013