Diritto d’accesso, privacy e segreto d’ufficio (Tar del Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza 29 settembre 2016, n. 9972).

Contro le sanzioni di un’autorità pubblica di vigilanza, il diritto d’accesso “difensivo” va «bilanciato» con l’«esigenza di tutelare sia il segreto d’ufficio sia la riservatezza dei terzi»: non sono perciò divulgabili gli atti su soggetti estranei al singolo procedimento e che, per gli stessi illeciti, sono o potrebbero essere coinvolti in altri fascicoli.

Il Tar del Lazio – sezione Seconda Quater, con sentenza n. 9972/2016, 29 settembre – dà così ragione alla Consob che aveva negato a un ex amministratore delegato, sotto indagine per il presunto abuso di informazioni privilegiate per la vendita di titoli di una società (lettera a, comma 1, articolo 187-bis, Dlgs 58/1998 – Testo unico della finanza), l’accesso difensivo a «tutti gli eventuali atti», anche istruttori, sui «soggetti rilevanti» di tale impresa che avevano effettuato analoghe operazioni sulla base di quelle stesse informazioni.

Per la Consob, gli atti erano coperti segreto d’ufficio (comma 10, articolo 4, Tuf) e non vi era alcun interesse «diretto, concreto e attuale» a conoscerli (lettera h, comma 1, articolo 22, legge 241/1990) poiché non inclusi nel relativo fascicolo e riferiti a «comportamenti di soggetti terzi, estranei ai fatti contestati».

Il ricorrente, invece, per verificare «eventuali analogie» nei presunti illeciti, si appellava ai principi del contraddittorio e della conoscenza degli atti istruttori che regolano la «procedura sanzionatoria» della Consob (articolo 187-septies, Tuf), per Palazzo Spada su uno «standard più elevato» rispetto a quello del procedimento amministrativo (sentenze 1595-1596/2015).

I giudici, richiamando la propria recente pronuncia che ha “aperto” questi atti anche agli azionisti di minoranza per la difesa da presunti abusi nell’ambito di un’offerta pubblica d’acquisto (sentenza 6954/2016), hanno ribadito che in via di principio, in particolare per la Consulta (sentenze 460/2000 e 32/2005), tali procedure sono «pienamente accessibili» agli interessati sia per l’opposizione alle sanzioni disciplinari sia nello speciale procedimento d’accesso, poiché il segreto d’ufficio «con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati…posti a fondamento di un procedimento disciplinare».

Per il Tar, però, l’accesso va negato per atti «non…ricompresi nel novero di quelli “posti a fondamento”» del procedimento contestato, o quelli, come in questo caso, riferiti a «posizioni di soggetti terzi, che sono attualmente sottoposti o potenzialmente sottoponibili» alle sanzioni incriminate: a chi, infatti, li richiede per difendersi contro provvedimenti distinti, essi «sono totalmente irrilevanti…pur adottando un più elevato standard “paragiurisdizionale”…, e avendo comunque riguardo a un contraddittorio difensivo e non meramente collaborativo».

Questo limite, come chiarito, va applicato «sia nel senso negativo, ove si tratti di fatti che mai l’amministrazione potrebbe porre a fondamento dell’eventuale sanzione; sia – si badi bene – nel senso positivo, qualora si trattasse di fatti ipoteticamente “favorevoli”», poiché in questa «attività vincolata» non sarebbe ammissibile una diversità di trattamento.

L’accesso difensivo va quindi «valutato ex ante» e non può prevalere per il solo fatto di un nesso tra le azioni contestate agli interessati e quelle (anche presunte) a carico di terzi.

TAR del Lazio: sentenza