Diritto d’autore e diritti connessi – Prestito della copia di un libro in formato digitale – Biblioteche pubbliche.

Gli artt. 1 co. 1 e 2 Lett. B e 6 co.1, Direttiva 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

Il diritto dell’UE, e in particolare l’art. 6 devono essere interpretati nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione di questa norma alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’UE da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’art. 4 co. 2 Direttiva 2001/29/CE (armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione).

L’art. 6 poi osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Questa «direttiva definisce la nozione di «prestito» come la cessione in uso di oggetti, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico.

Tuttavia, da tale disposizione non risulta che gli oggetti di cui all’art. 1 comma 1 di detta direttiva, debbano includere anche gli oggetti intangibili, come quelli aventi natura digitale».

Il dubbio sollevato dalla pregiudiziale era se in questa nozione potessero essere ricomprese anche le opere in formato digitale: è stato risolto dalla Direttiva 92/100 che include anche questo mezzo di comunicazione elettronica dei dati nell’ambito di detta nozione, come emerge anche dai lavori preparatori.

I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU.C.2014 n. 254; 2012 n.240 e 2011 n. 631.