Forze armate – Disciplina – Sanzione disciplinare – Consegna di rigore – Natura giuridica e funzione.

(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29 aprile 2015, n. 2179)

In tema di provvedimenti disciplinari a carico del personale militare non esiste alcun contrasto fra la normativa europea e quella nazionale sotto il profilo che quest’ultima prevede la sanzione della consegna di rigore, ritenuta limitativa della libertà personale e quindi illegittima in quanto adottabile da autorità amministrativa, cui non sono attribuite poteri di tale genere.

Ed invero la sanzione della consegna di rigore non ha il ritenuto carattere di limite alla libertà personale, in quanto se è vero che l’art. 1358 (« Sanzioni disciplinari di corpo »), d.lg. 15 marzo 2010 n. 66 (« Codice dell’ordinamento militare ») impone « di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell’ambiente militare – in caserma o a bordo di navi – o nel proprio alloggio », è del pari vero che il successivo art. 1362 prevede, per un verso, che i locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio, escludendo per tali ragioni un’assimilabilità a strutture detentive e, per altro verso, che la disposizione prevede un mero potere di controllo dell’esecuzione della sanzione, senza consentire l’impiego di strumenti di restrizione di qualsiasi genere.

Inoltre la struttura della sanzione, più che concretare una misura restrittiva della libertà personale, viene a configurarsi come un mero obbligo giuridico, il cui mancato rispetto può eventualmente essere posto solo a fondamento di ulteriori interventi disciplinari dell’Amministrazione.

(Conferma Tar Marche n. 732 del 2014).

Note giurisprudenziali: Foro Amministrativo (Il), 2015, 04, 00, 1057

(1) Corte cost. 13 luglio 2000 n. 406.