Forze armate – Procedimento disciplinare – Pene accessorie della degradazione e della rimozione dal grado – Differenze – Automatica cessazione dal servizio – In caso di rimozione dal grado – Non sussiste.

(Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22 dicembre 2014, n. 4394)

Premessa la diversità delle due pene accessorie della degradazione e della rimozione dal grado, quest’ultima operando, a differenza della prima ex nunc e non privando il soggetto dello status di militare, ma collocandolo al grado più basso della gerarchia militare, non comporta, di per sé, la cessazione dal servizio, né può comportarlo, atteso che l’art. 9, comma 1, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, ha espunto dall’ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente in seguito a condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione di legge.

Spetta, pertanto, all’Amministrazione militare, valutate le risultanze del procedimento disciplinare, disporre la perdita del grado e la cessazione dal servizio continuativo, ove ne sussistano i presupposti.

1 thought on “Forze armate – Procedimento disciplinare – Pene accessorie della degradazione e della rimozione dal grado – Differenze – Automatica cessazione dal servizio – In caso di rimozione dal grado – Non sussiste.”

  1. Buongiorno. Sono un ex sottufficiale della Guardia di Finanza. Il 23.12.2010, a seguito di una condanna penale (1 anno di reclusione, pena sospesa e non menzione della condanna) per tentata concussione per induzione, sono stato deferito ad una commissione disciplinare che mi ha inflitto la pena della rimozione dal grado e di conseguenza mi ha posto a disposizione del distretto militare come semplice soldato.
    A quella data mi mancavano 6 mesi per accedere alla pensione, in quanto nel giugno 2011 avrei compiuto 53 anni, ed essendo in possesso del requisito per poter accedere alla pensione (80% dei contributi versati), avrei potuto accedere a tale diritto.
    A nulla sono valse le mie richieste basate appunto che mi ritenevo ancora rivestito della qualifica di militare e conseguentemente ancora in diritto di usufruire di tale beneficio.
    Pertanto ritengo che nel mio caso la perdita del grado equivalga alla degradazione.

Comments are closed.