Google maps come rilievo aerofotogrammatico entra nel processo penale (Tribunale di Napoli, sezione prima, sentenza 11.12.2014)

E’ utilizzabile a completamento del compendio probatorio anche il rilievo aerofotogrammatico estratto da google maps.

Tribunale di Napoli, sezione prima, sentenza del 11.12.2014

…omissis….

IMPUTATO

A) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001 , perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale committente delle opere abusive in assenza di permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo ambientale paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 , realizzava sul lato destro della carreggiata stradale un manufatto in ferro e lamiere grecate e pari pavimentazione sottostante di mq. 25,00, il tutto circoscritto da barriera in tubolari metallici adibito a vendita cibi e bevande;

B) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 83 e 95 del D.P.R. n. 380 del 2001 e 2 L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, perché eseguiva i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso l’Ufficio del Genio civile competente;

C) del reato p. e p. dagli artt. 633, 639 bis c.p., perché, con la condotta descritta al capo a), al fine di occuparlo o di trame altrimenti profitto, invadeva senza alcun titolo parte della carreggiata stradale di proprietà comunale sito in Napoli- Pianura alla via Comunale Napoli s.n.c.;

D) del reato p. e p. dagli artt. 632 e 639 bis c.p. perché, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante le opere di cui al capo a) mutava nell’altrui proprietà comunale lo stato dei luoghi.

Accertati in Napoli, alla via Comunale Napoli in data 21.9.12.

Svolgimento del processo

In data 12.9.2013 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti di D.I.G. per i reati di cui alla rubrica.

Il processo era celebrato in assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420 bis c.p.p..

All’odiema udienza, aperto il dibattimento ed ammesse le prove, si procedeva all’esame dei testi maresciallo xxxxxxxxianluca e geometra dell’ufficio tecnico comunale xxxxx

All’esito, chiusa l’istruttoria con dichiarazione di utilizzabilità degli atti, le parti concludevano come da epigrafe.

Terminata la discussione, il Giudice si riservava e, all’esito della deliberazione in camera di consiglio, dava lettura in pubblica udienza del dispositivo di sentenza, allegato al verbale.
Motivi della decisione

Le risultanze processuali consentono una ricostruzione dei fatti univoca e del tutto tranquillante.

Ed invero, emerge dalle dichiarazioni testimoniali che in data 21.9.2012 una pattuglia di Carabinieri, transitando in via Comunale Napoli, in Napoli, notava all’angolo della confluenza tra detta via e via xxxx, un manufatto in ferro e lamiere, con copertura in lamiere grecate di circa mq. 15, realizzato su un’altana di cemento della superficie di mq. 25, perimetrata da una struttura di tubolari in ferro, adibito alla vendita di bevande e cibi imbustati.

Nel frangente l’addetto alla vendita era identificato in Mxxxx. e si acclarava che l’attività era del tutto abusiva, nonché il manufatto, in pessime condizioni, anche igieniche, era stato realizzato in assenza di permesso di costruire ed omettendo il deposito del progetto presso l’ufficio del genio civile, trattandosi di zona sismica.

Sul posto nel corso dell’accertamento sopraggiungeva il prevenuto, abitante nelle immediate vicinanze, il quale fornito di chiavi, provvedeva a chiudere l’immobile, che veniva posto in sequestro.

Come chiarito anche dal geometra xxxxxx dell’ufficio tecnico comunale, che eseguiva un sopralluogo nel gennaio 2013, la struttura in questione risultava realizzata in parte occupando suolo privato e per la maggior parte occupando suolo di proprietà comunale, tanto da invadere la carreggiata destinata al transito dei veicoli.

Ed ancora, si acclarava attraverso un rilievo aerofotogrammatico estrapolato da Google maps, versato in atti, che la struttura era già presente in loco alla data dell’aprile 2008.

Il descritto compendio probatorio depone con tutta evidenza per la prefigurabilità dei reati in contestazione.

Ed invero, l’opera realizzata, infissa al suolo, integra con certezza una trasformazione urbanistica del territorio, stante la natura ed il carattere permanente della stessa, ed è pertanto soggetta al permesso a costruire ai sensi dell’art. 10 del Testo unico dell’edilizia.

Trattandosi, inoltre, di opera realizzata in zona sismica, la mancata presentazione dell’istanza di permesso a costruire rende evidente anche la violazione della normativa antisimica di cui al capo b). Parimenti è a dirsi quanto ai reati di cui ai capi c) e d): sta di fatto che l’opera abusiva veniva realizzata per la maggiore superficie su suolo di proprietà comunale, occupandolo ed immutandone in tal modo la destinazione originaria finalizzata al transito dei veicoli, trattandosi di una carreggiata stradale.

La natura dell’opera realizzata e quella pubblica del suolo interessato depongono, poi, con certezza per la prefigurabilità dell’elemento soggettivo dei reati, per altro individuabile quanto a quelli di cui ai capi a) e b) anche nella mera colpa.

Né appare revocabile in dubbio la riferibilità dei fatti xxxx il quale sopraggiungeva sul posto nel possesso delle chiavi della porta del box, che provvedeva a chiudere all’esito dell’esecuzione del sequestro.

Quanto ai reati sub a) e b) va, tuttavia, rilevata l’intervenuta estinzione per prescrizione, risultandone accertata l’esistenza già alla data dell’aprile 2008, sicché all’atto dell’accertamento del 21.9.2012 era già con certezza decorso il termine di prescrizione ordinario di quattro anni, da individuarsi al più tardi nell’aprile 2012.

Diversamente è a dirsi quanto ai reati sub c) e d), trattandosi di delitti soggetti al termine di prescrizioneordinario quinquennale, in assenza di elementi emergenti dagli atti idonei a retrodatare ulteriormente i fatti.

Si legittima, pertanto, la condanna dell’imputato per i delitti di cui ai capi c) e d).

Venendo alla determinazione della pena, possono unificarsi i reati dal concorso formale, versandosi in ipotesi di unica condotta posta in essere in violazione di più disposizioni di legge aventi ad oggetto la tutela di distinti beni giuridici; il reato più grave va individuato in quello di cui al capo d), in quanto delitto punito con pena di maggiore entità.

Le pregresse condanne ravvisabili a carico del prevenuto, in quanto negativamente connotanti la personalità, appaiono, invece, ostative al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, oltre a precludere per legge la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Alla luce dei criteri fissati dall’art. 133 c.p. , pertanto, stimasi adeguata la pena finale di mesi uno giorni dieci di reclusione ed Euro ottanta di multa, cui si perviene considerando quella base di mesi uno di reclusione ed Euro cento/00 di multa, aumentata ai sensi dell’art. 81 co. 1 c.p..

Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.

Deve ordinarsi il dissequestro e la restituzione al’avente diritto del manufatto abusivo, posto in sequestro esclusivamente in relazione all’estinto reato di cui al capo a).

p.q.m.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara xxG. responsabile dei reati a lui ascritti ai capi c) e d) della rubrica e, unificate le condotte ai sensi dell’art. 81 co. 1 c.p. , lo condanna alla pena di mesi uno giorni dieci di reclusione ed Euro ottanta/00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l’art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di xxxxx. in ordine ai reati a lui ascritti ai capi a) e b) perché estinti per intervenuta prescrizione.

Revoca il sequestro preventivo disposto dal GIP in sede in data 28.5.2012 e dispone la restituzione del manufatto in sequestro all’avente diritto.

Riserva in giorni venticinque il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Napoli, il 21 novembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 11 dicembre 2014.