REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017
Ministero dello sviluppo economico.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
LA SEZIONE
Vista la nota n. 9247 del 12 aprile 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;
Visto il parere interlocutorio, con osservazioni, di questa Sezione n. 1228/2017 del 26 maggio 2017;
Vista la nota n. 13788 dell’8 giugno 2017 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Ufficio legislativo, ha fornito chiarimenti e precisazioni con riferimento al citato parere interlocutorio di questa Sezione;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D’Alessio;
1. Questa Sezione, con parere interlocutorio n. 1228 del 26 maggio 2017, ha formulato osservazioni sullo schema del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, predisposto in attuazione dell’articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, la Sezione, ha rilevato che il regolamento in esame intende recepire gli obiettivi di pubblico interesse indicati dal legislatore, di promozione del pluralismo dell’informazione, di sostegno dell’occupazione nel settore, di miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e di incentivazione all’uso di tecnologie innovative, ed è volto a superare le criticità emerse dall’attuazione della disciplina previgente, che prevedeva graduatorie su base regionale e non differenziava l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione “a pioggia” del beneficio economico.
2. La Sezione ha, in proposito, preliminarmente rilevato che la previsione di una unica procedura a livello nazionale gestita dal MISE e di una graduatoria unica appaiono effettivamente volti a realizzare quegli obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure di liquidazione che costituiscono uno dei principali obiettivi della riforma, anche se, in sede dell’ineludibile monitoraggio applicativo, ne andranno valutati concretamente gli effetti.
3. La Sezione ha poi formulato una serie di osservazioni al testo trasmesso ed ha chiesto alcuni chiarimenti nonché più approfonditi e documentati elementi di valutazione circa l’istruttoria che, con la partecipazione degli operatori del settore e delle categorie interessate, ha portato alla redazione dello schema predisposto e quindi alle soluzioni proposte.
4. Il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche MISE), Ufficio legislativo, con nota n. 13788 dell’8 giugno 2017 ha preliminarmente preso «atto delle richieste puntuali di modifica del testo che saranno valutate all’esito dell’iter del provvedimento» ed ha poi trasmesso chiarimenti e precisazioni in relazione alle richieste formulate. Il MISE ha anche trasmesso, con la citata nota, copia delle osservazioni che erano state presentate dalle quattro associazioni nazionali degli operatori del settore e delle categorie interessate a seguito della pubblicazione delle Linee Guida predisposte per l’emanazione del regolamento in esame.
5. La Sezione, visti i chiarimenti forniti e l’ulteriore documentazione trasmessa dall’Amministrazione, e tenuto conto della complessità della procedura e della necessità di dover approvare il regolamento in tempi celeri, in modo da poter procedere alla erogazione dei contributi previsti per il 2016 e per il 2017, prende atto dell’intento del Ministero di provvedere solo «all’esito dell’iter del provvedimento» alle richieste puntuali di modifiche del testo che erano state richieste.
6. Con riferimento alle precisazioni fornite in relazione al chiarimento richiesto con il punto 7 del parere di questa Sezione, il MISE ha osservato che «è prevista la costituzione di una graduatoria/elenco a livello nazionale per le emittenti radiofoniche ed una per le emittenti televisive ammesse a contributo ciascuna delle quali sarà ordinata per sezioni regionali. Anche le rispettive emittenti comunitarie saranno presenti negli elenchi in apposite sezioni».
Sul punto la Sezione ritiene opportuno segnalare la necessità di utilizzare nel testo una terminologia univoca ed appropriata e ricorda che il ricorso all’uso del termine “elenco” può essere effettuato quando la collocazione di un richiedente è fatta senza dare alcun valore al punteggio dallo stesso eventualmente conseguito mentre l’uso del termine “graduatoria” dà rilievo al punteggio acquisito dal richiedente ai fini del conseguimento dei possibili benefici.
La Sezione deve peraltro anche osservare che, dall’esame delle disposizioni trasmesse, non risulta sufficientemente chiaro se, una volta accertato il possesso (da parte delle emittenti) dei requisiti per il conseguimento dei benefici, con l’inserimento degli ammessi nell’elenco, tutti i soggetti inseriti (nell’elenco) hanno poi diritto ad ottenere i contributi (in una misura evidentemente proporzionale, nei limiti delle risorse disponibili) o se i contributi sono invece assegnati solo ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore (e ciò giustificherebbe l’uso del termine graduatoria).
7. Il MISE, con le osservazioni contenute alla lettera c) della citata nota, ha fornito chiarimenti alle osservazioni contenute al punto 8 del parere della Sezione circa la mancanza di un adeguato risalto, nel testo del regolamento, all’utilizzo di procedure informatiche per la presentazione delle domande di contributo e poi nel successivo procedimento di valutazione delle domande e di erogazione dei contributi.
L’Amministrazione ha, in proposito, richiamato quanto a tale riguardo era stato «indicato nelle linee guida per l’elaborazione del (presente) regolamento posto in pubblica consultazione il 9 maggio 2016» (reperibile sul sito internet ministeriale).
La Sezione, nel prendere atto del chiarimento fornito, ribadisce peraltro la necessità di rendere esplicito anche nel testo del regolamento, così come era stato previsto nelle linee guida, il previsto utilizzo di procedure informatiche per la presentazione delle domande di contributo e nel successivo procedimento di valutazione delle domande e di erogazione dei contributi.
8.- La Sezione prende poi atto delle precisazioni fornite [alla lettera d) della nota trasmessa] circa le ragioni della ripartizione delle risorse in misura dell’85% alle emittenti televisive locali e del 15% alle emittenti radiofoniche locali (punto 9 del parere), tenuto conto che tale ripartizione è stata condivisa con le Associazioni delle emittenti televisive e radiofoniche, «sulla base della loro conoscenza delle caratteristiche del settore e del fabbisogno di ciascuna componente (radio e televisiva) che lo compongono», e considerato che si è così confermato quanto previsto dalla previgente normativa (articolo 1, comma 1247, della legge 296/2006, che riservava il 15% dello stanziamento per le emittenti radiofoniche).
9.- In relazione all’osservazione contenuta (al punto 12 del parere) circa il numero di dipendenti (due) e di giornalisti (uno) previsti quali (unici) requisiti per la richiesta da parte delle emittenti radiofoniche rispetto all’obiettivo di miglioramento qualitativo dei contenuti il MISE ha fatto presente [alla lettera e) della nota di chiarimenti], che «tali requisiti numerici rappresentano un miglioramento qualitativo rispetto alla situazione attuale che non prevede la presenza di un giornalista, proprio in ossequio alla ratio della nuova normativa che intende premiare l’attività giornalistica delle emittenti al fine di accrescere il pluralismo dell’informazione a livello locale».
La Sezione, nel prendere atto del previsto «miglioramento qualitativo rispetto alla situazione attuale», ritiene peraltro che il regolamento, ai fini del compiuto rispetto delle prescrizioni date dal legislatore, debba contenere ulteriori elementi di miglioramento qualitativo. A tal fine potrebbe essere opportuna una graduale previsione di ulteriori elementi di qualità anche per le emittenti radiofoniche.
10. Alla lettera f) della nota di chiarimenti il MISE ha fornito chiarimenti in riferimento alle osservazioni contenute nei punti 14 e 21 del parere della Sezione circa i rischi di una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero limitato di emittenti.
Dopo aver ricordato che attualmente nelle regioni con bacini di ascolto più ampi (Lombardia, Veneto, Puglia, Emilia Romagna e Sicilia) operano emittenti in numero superiore alle altre regioni e dotate di strutture dimensionali più ampie, l’Amministrazione ha precisato che «la possibilità di richiedere il contributo da parte di singole emittenti (a carattere pluriregionale) in più regioni (o per più marchi) non determina situazioni di concentrazioni dei contributi in capo a tali soggetti in quanto i criteri di calcolo del contributo sono specifici per ciascuna regione (marchio). In particolare le emittenti sono tenute a ripartire il numero dei dipendenti e dei giornalisti per il numero delle regioni (marchio) per le quali è fatta domanda e dunque non può esservi una duplicazione nell’assegnazione delle risorse a favore delle emittenti più grandi».
La Sezione, nel prendere atto del chiarimento fornito, ritiene opportuno ancora evidenziare la necessità di evitare possibili duplicazioni nell’assegnazione delle risorse soprattutto nel caso di società titolari di più emittenti o che operano in diverse regioni. In particolare, è opportuno chiarire che se un soggetto opera su più bacini regionali, per poter concorrere su tali bacini deve possedere i requisiti per ciascuno dei bacini in questione.
La Sezione ritiene, inoltre, di dover ancora invitare l’Amministrazione a valutare l’opportunità di prevedere un tetto massimo dei contributi erogabili per evitare una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di società titolari di più emittenti e/o che operano in diverse regioni.
11.- Il MISE, alla lettera g) della nota trasmessa, ha infine fornito chiarimenti circa l’osservazione di cui al punto 15 del parere sulla prova del rispetto del limite di trasmissione di televendite, ed ha rappresentato che, «oltre al ricorso agli esiti degli usuali controlli previsti ai sensi del d.lgs n. 177 del 2005, con riferimento al controllo degli affollamenti pubblicitari (nel caso in cui le televendite vi rientrino, ad es. spot di televendite ai sensi dell’art. 38 del citato d.lgs n. 177/2005, oppure nel caso in cui debba individuarsi e misurarsi la “finestra di televendita” esclusa dal computo ai sensi dell’art. 40 dello stesso d.lgs n. 177/2005), ai fini del provvedimento in esame, l’eventuale autodichiarazione dell’esercente sul rispetto dei limiti di televendita, è soggetta a controllo che può spingersi sino alla richiesta delle registrazioni delle trasmissioni televisive per il periodo interessato».
La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, rileva tuttavia la necessità che nel regolamento, in relazione al possesso di tale requisito e degli altri requisiti richiesti, sia esplicitato che le dichiarazioni rese ai fini del conseguimento dei contributi devono essere formalmente autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La Sezione osserva poi che il MISE non ha fornito specifici chiarimenti circa altre osservazioni che erano contenute nel parere interlocutorio, in particolare nei punti 17, 18, 19 e 20.
La Sezione non può quindi che ribadire quanto già era stato osservato nel precedente parere.
13. La Sezione, inoltre, con riferimento alle osservazioni formulate ai punti 23 e seguenti del parere interlocutorio, ritiene opportuno ribadire la necessità di procedere ad una migliore elaborazione del testo normativo nella parte riguardante i criteri di assegnazione dei contributi agli aventi titoli (nell’art. 6 e nelle allegate tabelle), anche prevedendo una diversa sequenza delle disposizioni e mediante l’inclusione negli articoli del regolamento di disposizioni di carattere generale che sono state invece impropriamente collocate nelle allegate tabelle.
14. In mancanza dei chiarimenti richiesti, la Sezione non può poi che ribadire quanto già era stato osservato nel parere interlocutorio anche nei punti da 25 a 28.
In particolare, la Sezione, come già indicato al precedente punto 10, ritiene opportuno che, per evitare i possibili inconvenienti evidenziati, l’Amministrazione valuti l’ipotesi di porre un tetto massimo alle risorse che possono essere assegnate ad una emittente ed anche ad una unica società titolare di più emittenti operanti in una o più regioni.
E’ inoltre opportuno che l’Amministrazione preveda di escludere dall’assegnazione delle risorse quelle emittenti che, per la loro diffusione sul territorio, non possano ritenersi emittenti locali.
15. Infine, tenuto conto che con il regolamento in esame occorre disciplinare sia l’erogazione dei contributi previsti per gli anni 2016 e 2017 (sulla base di requisiti evidentemente già posseduti dalle emittenti) sia dei contributi previsti per annualità successive all’entrata in vigore del regolamento, la Sezione invita l’Amministrazione a voler valutare l’opportunità di prevedere una disciplina transitoria volta a consentire l’erogazione dei contributi previsti per gli anni 2016 e 2017 (sulla base di requisiti già posseduti dalle emittenti) e una disciplina a regime sulla base di requisiti che devono essere posseduti dalle emittenti in futuro per poter ottenere i benefici che possono essere anche di maggiore carattere qualitativo, dando maggiore rilievo agli ascolti delle emittenti ed alla qualità dei loro programmi e dando specifico rilievo al tempo dedicato all’informazione territoriale e alla qualità dell’informazione.
P.Q.M.
esprime, nei termini indicati, il parere della Sezione sullo Schema di decreto trasmesso.
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2017.