Il Garante dice si ai testamenti telematici.

Via libera del Garante della privacy all’iscrizione telematica dei testamenti nel registro generale istituito presso il ministero della Giustizia.

La possibilità dell’iscrizione telematica è prevista dall’articolo 5-bis della legge 307/ 1981, che ha ratificato il sistema di registrazione dei testamenti sottoscritto a Basilea nel 1972.

Il ministero ha messo a punto il regolamento con le modalità di registrazione telematica, procedura che si affianca a quella manuale, già operativa.

Poiché vengono trattati dati personali – nella scheda con le ultime volontà devono essere riportati gli estremi anagrafici e il domicilio o la residenza del testatore e il nome e cognome del pubblico ufficiale (il notaio o altra figura abilitata) che ha raccolto il testamento – e poiché l’atto comporta di per sé profili di segretezza (l’iscrizione del testamento nel registro deve rimanere segreta fino alla morte del testatore), il regolamento è stato sottoposto al Garante della privacy.

L’Autorità ha accettato l’impianto, chiedendo però alcune modifiche: va innalzato il livello di sicurezza dei vari passaggi informatici (vanno adottate le misure idonee al trattamento e non quelle minime); si deve porre attenzione alle iscrizioni telematiche non andate a buon fine – per esempio, per il mancato pagamento dell’imposta di bollo – facendo in modo che il testamento non vada perso e non possa essere letto da chi non ne ha diritto.