Il Tar Campania conferma la quarantena domiciliare del giornalista che aveva sfidato De Luca (TAR – Campania, Sezione V, Sentenza 24 marzo 2020, n. 471).

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

presieduta

Dott. SCUDELLER Santino – Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2020, proposto da:

-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone, Giuliano Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Na1 Centro, Regione Campania non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell’ASL NA1 Centro del 21-22 marzo 2019 avente ad oggetto obbligo di quarantena domiciliare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Viste le memorie di costituzione della Regione Campania e dell’ASL Napoli 1 depositate in data 24.03.2020;

Visto l’art. 84 del decreto – legge 18 del 17 marzo 2020;

Visto il D.P. n. 12/2020/Sede Prot. n. 674/S.G. adottato il 18.03.2020 dal Presidente del T.a.r. Campania – Napoli;

Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto:

– in ricorso non risultano disconosciute le inottemperanze alla prescrizione di cui al punto n. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 – quali desumibili dall’articolo pubblicato a firma “-OMISSIS-sul-OMISSIS- del 20 marzo 2020, cui lo stesso ricorrente attribuisce la causa dell’adozione della misura impugnata – né risulta asserita la sussistenza di alcuna delle cause giustificative di esclusione dal disposto obbligo di “rimanere nelle proprie abitazioni” ivi previste;

– l’applicazione della domiciliazione fiduciaria, misura fissata in relazione a determinate evenienze ad esito di specifiche valutazioni proprie del particolare settore medico di riferimento, segue anche precauzionalmente al fatto in sè, comunque e da qualunque autorità riscontrato, non potendosi ritenere che un tale effetto segua unicamente ad accertamenti provenienti dalle forze dell’ordine;

– l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale (Cfr. D.P. n. 416/2020 sulla medesima Ordinanza);

– sul versante del profilo istruttorio e giustificativo della detta Ordinanza rileva il testuale riferimento al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020);

– il dedotto pregiudizio, posto a fondamento della chiesta misura cautelare, non risulta corroborato da adeguato supporto probatorio, in considerazione anche del tenore della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio allegata al ricorso (accudimento saltuario), esigenza quest’ultima che peraltro non ha assunto alcun rilievo “causale” nella vicenda dalla quale è originata l’impugnata misura;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Napoli il giorno 24 marzo 2020.

Tar – Campania – Decreto n. 471.pdf