Il verbale redatto dai Vigili del Fuoco non è prova e non ha fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. (il verbale, nel caso di specie, non poteva aver valore certificativo, in quanto si limitava ad attestare che l’incendio fosse partito dalla canna fumaria, senza individuarne oggettivamente le cause).

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 17 novembre 2017, n. 27314)

…, omissis …

Fatto e diritto

Ritenuto che C.F. ed Z.E. convennero in giudizio la S.r.l. Pasolini costruzioni, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente ad un incendio sviluppatosi nel loro appartamento a causa della cattiva posa in opera di una canna fumaria;

che la convenuta resistette alla pretesa;

che il Tribunale di Varese, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2012, rigettò la domanda;

che sul gravame proposto dal C. e dalla Z. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 24 aprile 2014, in riforma della sentenza di primo grado, condannò l’appellata a risarcire il danno in favore degli appellanti, liquidato nella complessiva somma di Euro 6.976,05;

ritenuto che avverso la statuizione di secondo grado la Pasolini ricorre per cassazione, allegando due motivi di censura e che il C. e la Z. resistono con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2697, cod. civ., per non avere la Corte locale considerato che, allorquando essa ricorrente era stata informata del sinistro lo stato dei luoghi era stato irrimediabilmente mutato, in quanto la controparte aveva già provveduto ad eseguire tutti i lavori di ripristino, con la conseguenza che alla ricorrente era stato materialmente impedito di svolgere accertamenti allo scopo di fornire la prova contraria alla presunzione semplice di colpa sulla medesima gravante;

ritenuto che con il secondo motivo la Pasolini lamenta la violazione degli articoli 115 e 116, cod. proc. civ., per avere la sentenza gravata, da un lato, attribuito rilevanza probatoria privilegiata al verbale dei Vigili del fuoco ed al preventivo delle imprese che aveva sostituito la tubatura e, dall’altro, giudicato irrilevanti le prove da essa addotte, senza considerare che l’individuazione del punto d’innesco presupponeva riscontri obiettivi e valutazioni scientifiche (demandabili ad un CTU) e che il preventivo dell’impresa non era il frutto di una approfondita indagine;

considerato che in ragione del decisum è conveniente prendere per primo al vaglio il secondo motivo sopra sunteggiato;

che la sentenza impugnata ha testualmente affermato che “il verbale dei vigili del fuoco, oltre a certificare un fatto oggettivo, vale a dire che “l’incendio era partito dalla canna fumaria”, espresse in forma sintetica una valutazione tecnica, nell’affermare che la canna fumaria predetta era “isolata male” (…) il suddetto rilievo oggettivo, in quanto relativo a fenomeni caduti sotto i sensi del pubblico ufficiale verbalizzante, è assistito da fede privilegiata ex articolo 2700 cod. civ. ed è per il suo contenuto (identificazione della canna fumaria quale punto di origine dell’incendio) più che sufficiente radicare il contrapposto onere probatorio (…) gravante sull’appaltatore”, rinvenendo conferma indiretta nel preventivo predisposto dall’impresa incaricata dal C. e dalla Z. della messa in pristino, dopo il sinistro;

che nei ristretti limiti in cui è rinvenibile una violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., deve includersi l’ipotesi in cui si alleghi che il giudice del merito abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);

che, nella specie, il verbale redatto dei vigili del fuoco è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l’immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie di causa;

che, pertanto, erra la Corte locale ad assegnare valore certificativo al predetto atto in ordine alla scaturigine dell’incendio, scaturigine, la quale, non costituisce, al contrario di quanto affermato in sentenza, un fatto oggettivo apprezzabile come evento fenomenico comune, bensì la conclusione di appropriati accertamenti e meno che mai può affermarsi che il rilievo era assistito da fede privilegiata ex articolo 2700, cod. civ., in quanto il fenomeno era caduto sotto i sensi del pubblico ufficiale verbalizzante, stante che costui sopraggiunse, all’evidenza, solo dopo che l’incendio si era sviluppato;

che, in conclusione sul punto, la descritta mancanza di valutazione critica ha violato le norme evocate e, pertanto, accolto il secondo motivo, la sentenza deve essere cassata con trasmissione degli atti al Giudice del rinvio, il quale, fatta applicazione del principio di diritto risultante da quanto esposto, rivaluterà la vicenda, esclusa la ritenuta fede privilegiata, liberamente tenendo conto di quanto constatato dai Vigili del fuoco, delle inferenze ricavabili dal preventivo redatto dal terzo e riconsiderando le richieste istruttorie della ricorrente;

ritenuto che, di conseguenza, il primo motivo resta assorbito;

ritenuto, infine, opportuno demandare al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. 

Accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo;

cassa e rinvia alla Corte d’appello di Milano, altra Sezione. 

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