In appello non veniva notificata l’udienza al nuovo avvocato. Rifare (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 7 novembre 2019, n. 45364).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente –

Dott. SCARLINI E. V. S. – rel. Consigliere –

Dott. ROMANO Michele – Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Consigliere –

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.S.A.;

avverso la sentenza del 13/06/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

udito il difensore che ha concluso chiedendone l’accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 giugno 2018, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ritenuto D.S.A. colpevole del delitto di cui all’art. 624 c.p., per essersi impossessato di dieci faretti del valore complessivo di Euro 2.000, sottraendoli dai banchi del supermercato (OMISSIS), irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1. In risposta al motivo di appello concernente la regolarità della querela, la Corte di merito osservava che la stessa era stata sporta da chi risultava legittimato ed in particolare dal vice responsabile del supermercato, G.G.D., che doveva considerarsi un detentore qualificato dei beni sottratti (così facendo applicazione della giurisprudenza in proposito della Corte di cassazione).

2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della fase d’appello essendo stata omessa la notifica del relativo decreto di citazione al difensore del ricorrente, che era stato comunicato solo al precedente difensore ormai privo di mandato difensivo.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all’avvenuta conferma della condanna per un reato perseguibile a querela senza che la stessa fosse stata sporta da persona legittimata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto nell’interesse di D.S.A. è fondato.

1.1 La diretta verifica degli atti processuali indicati nel primo motivo di ricorso – imposta dal rilievo che quando sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo così estendersi anche al fatto ed all’esame diretto degli atti processuali (da ultimo, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018 Rv. 273525) che ha consentito di acclarare che il decreto di citazione in appello era stato notificato al solo difensore, Avv. Giampaolo Agate, che il D.S. aveva nominato, di fiducia, con atto del 19 maggio 2015. Con il successivo atto, depositato il 9 giugno 2016, però, lo stesso D.S. aveva nominato suo difensore di fiducia l’Avv. Agatino Scaringi, revocando la precedente nomina.

L’Avv. Scaringi aveva assistito l’imputato nel corso del primo grado di giudizio ed aveva redatto l’atto di appello. Ciò nonostante non gli era stato notificato il suddetto decreto di citazione per la discussione del gravame innanzi alla Corte di appello.

L’imputato, correttamente notificato, non aveva presenziato all’udienza di discussione. Alla quale non erano stati presenti neppure gli Avv.ti Scaringi ed Agate, così che la Corte nominava un difensore di ufficio.

2. Ne deriva la nullità del grado di appello per omessa notifica del decreto di citazione all’unico difensore di fiducia, vizio in alcun modo sanato e tempestivamente sollevato con il ricorso per cassazione.

L’ulteriore censura di legittimità, relativa alla legittimazione a proporre la querela della persona che l’aveva sottoscritta, è assorbita dall’annullamento della sentenza impugnata determinato dal rilevato vizio processuale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019