In G.U. le nuove regole del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.

Il d.lgs. n. 116/2016, recante le nuove sanzioni disciplinari per i cd. “furbetti del cartellino”, è stato pubblicato nella G.U. del 28 giugno 2016, la n. 149/2016 (all.1).

Per le false attestazioni della presenza in servizio, poste in essere dal 13 luglio, scatterà l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente pubblico.

Falsa attestazione della presenza in servizio.

Il decreto, infatti, modificando l’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, introduce la definizione di falsa attestazione della presenza in servizio, ovvero “qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”; prevede, per le condotte fraudolente accertate in flagranza, mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente (fatto salvo il diritto all’assegno alimentare), senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato e con provvedimento motivato da disporsi comunque entro 48 ore; stabilisce che con il provvedimento di sospensione cautelare si procede, altresì, alla contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa innanzi all’Ufficio di cui all’art. 55 bis, co. 4, che deve concludere il procedimento disciplinare entro 30 giorni dalla ricezione, da parte del lavoratore, della contestazione dell’addebito; dispone che l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento del dirigente o del responsabile di servizio competente.

Decreto Legislativo 20 giugno 2016 n. 116