In tema di evasione fiscale ai fini della competenza del giudice, la valutazione di un reato come il più grave o come il primo in ordine temporale non è rilevante se non è contestato agli imputati per i reati connessi.

(Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 6 ottobre 2016, n. 42377)

…, omissis …

Sentenza

sul conflitto di competenza sollevato da:

GIP ALESSANDRIA;

nei confronti di:

GIP AREZZO;

con l’ordinanza n. 3299/2015 GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del 15 ottobre 2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;

sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha indicato la competenza del Tribunale di Arezzo.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 25.09.2015 il GUP del Tribunale di Arezzo dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine – tra gli altri, e per quanto qui interessa – ai reati, oggetto di richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 2, ascritti in concorso a (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di amministratori della societa’ utilizzatrice (OMISSIS) s.p.a., con riguardo alle dichiarazioni fiscali presentate per le annualita’ (OMISSIS), nonche’ ai reati di emissione delle corrispondenti fatture fasulle, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 8, ascritti ai legali rappresentati delle societa’ emittenti (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il GUP di Arezzo motivava il diniego di competenza sul presupposto che i reati (mezzo) concernenti l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, annotate in contabilita’ e utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della societa’ (OMISSIS), dovevano ritenersi consumati in Valenza Po, luogo dove le fatture erano state emesse e dove avevano sede le societa’ emittenti amministrate dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), cosi’ da radicare la competenza del Tribunale di Alessandria; e che nei riguardi dei reati (fine) – di pari gravita’ – di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 doveva operare la causa di connessione prevista dall’articolo 12 c.p.p., lettera c), con conseguente attrazione della competenza nel luogo di commissione del primo reato, essendo la presentazione della prima dichiarazione fiscale di ritenuta natura fraudolenta da parte della (OMISSIS) s.p.a., sedente in (OMISSIS), successiva all’emissione delle fatture fittizie annotate nel relativo esercizio annuale.

2. Con ordinanza in data 15.10.2015 il GIP del Tribunale di Alessandria, investito della richiesta di sequestro preventivo del Pubblico Ministero in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, ha sollevato conflitto (negativo) di competenza, rimettendo gii atti a questa Corte, rilevando l’inidoneita’ della connessione meramente probatoria tra reati commessi da soggetti diversi a determinare lo spostamento della competenza e il sacrificio dell’interesse degli imputati del reato connesso a essere giudicati dal proprio giudice naturale, a maggior ragione in presenza della norma speciale in materia di competenza territoriale dettata dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, comma 2 per i reati previsti dal Decreto Legislativo cit., titolo 2, capo 1, che indica come luogo di consumazione dei reati quello in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale, coincidente nel caso della (OMISSIS) col circondario del Tribunale di Arezzo; rilevava in ogni caso l’assenza di elementi in grado di supportare l’affermazione che le fatture fasulle utilizzate dalla (OMISSIS), proprio perche’ relative a operazioni inesistenti, fossero state rilasciate nel luogo di apparente emissione.

3. Il GUP del Tribunale di Arezzo ha fatto pervenire osservazioni scritte ex articolo 31 c.p.p., comma 2, ribadendo la rilevanza, agli effetti dello spostamento della competenza territoriale, della connessione teleologica tra le violazioni del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, nonche’ la consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (costituente un’ipotesi di falsita’ ideologica e non materiale), per quanto risultante dalla contestazione allo stato degli atti, nel luogo corrispondente alla sede (in Valenza Po) delle societa’ emittenti, di cui non era emersa la fittizietà.

Considerato in diritto

1. Il conflitto deve essere regolato nei termini che seguono, mediante l’indicazione della competenza del Tribunale di Arezzo.

2. Questa Corte, anche dopo la novellazione del testo originario dell’articolo 12 c.p.p. ad opera delle leggi n. 8 del 1992 e n. 63 del 2001, ha ribadito il principio, al quale deve essere data continuita’, che i casi di connessione di cui alle lettere b) e c) della norma codicistica – fondati sull’astratta configurabilita’ del vincolo della continuazione ovvero, come nel caso di specie, del nesso teleologico tra reato mezzo e reato fine – non sono idonei a determinare lo spostamento della competenza territoriale allorche’ diverse siano le persone degli autori dei singoli reati (cio’ che, del resto, costituisce la regola nel caso di violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, ipotesi per la quale il Decreto Legislativo cit., articolo 9 prevede una deroga espressa alla disciplina generale dell’articolo 110 c.p. in materia di concorso di persone nel reato, escludendo la punibilita’ dell’emittente le fatture fasulle a titolo di concorso nel reato commesso da chi se ne avvale nella dichiarazione fiscale, e viceversa), giacche’ l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei reati connessi non puo’ pregiudicare quello degli imputati degli altri reati a non essere sottratti al proprio giudice naturale (ex plurimis, Sez. 1 n. 8526 del 9 gennaio 2013, Rv. 254924; Sez. 4 n. 27457 del 10 marzo 2009, Rv. 244516; Sez. 1 n. 38170 del 23 settembre 2008, Rv. 241143).

Tale indirizzo, proprio perche’ maggiormente coerente al principio di rango costituzionale del rispetto del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25 Cost., comma 1), deve essere preferito ad altri orientamenti interpretativi, e va dunque confermato.

Di conseguenza, la valutazione di un determinato reato come il piu’ grave, o come il primo in ordine temporale tra quelli commessi di pari gravita’, non puo’ assumere rilevanza, agli effetti dell’individuazione del giudice competente ex articolo 16 c.p.p., comma 1, qualora tale reato non sia contestato agli imputati dei reati con questo connessi (Sez. 1 n. 5725 del 20 dicembre 2012, Rv. 254808).

3. Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, il giudice competente a conoscere del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 del quale devono rispondere – secondo la contestazione risultante dalla rubrica – (OMISSIS) e (OMISSIS), deve essere senz’altro individuato, alla stregua del criterio stabilito dalla norma speciale dettata in materia dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, comma 2, nel Tribunale di Arezzo, luogo di domicilio fiscale del contribuente, corrispondente alla sede della societa’ ( (OMISSIS) s.p.a.) che ha utilizzato nelle dichiarazioni fiscali le fatture di ritenuta natura fittizia.

Quanto alle violazioni del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 ascritte a (OMISSIS) e (OMISSIS), pur condividendosi l’osservazione del GIP del Tribunale di Arezzo secondo cui la norma incriminatrice punisce un’ipotesi di falsita’ ideologica e non di falsita’ materiale, cionondimeno deve rilevarsi che, in assenza di certezza sul luogo di consumazione del reato ex articolo 8 c.p.p. (che non puo’ essere automaticamente individuato in quello della sede formale delle societa’ utilizzate come mero schermo per l’emissione di documenti fiscali non rispondenti a reali operazioni economiche, tenuto conto – tra l’altro – che il (OMISSIS) neppure risulta, in base alla rubrica, risiedere in tale luogo), deve trovare applicazione il criterio residuale indicato dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, comma 1, che stabilisce la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato, corrispondente anche in questo caso al Tribunale di Arezzo (dove sono state svolte le relative indagini e compiute le valutazioni degli elementi probatori acquisiti: Sez. 3 n. 43320 del 2 luglio 2014, Rv. 260992).

4. Gli atti devono pertanto essere trasmessi al Tribunale di Arezzo, e la sentenza emessa in data 25.09.2015 dal GUP di quel Tribunale deve essere annullata senza rinvio con riguardo all’erronea declinazione della competenza in favore del Tribunale di Alessandria.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta il 13 maggio 2016:

Dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Arezzo; per l’effetto annulla, senza rinvio, la sentenza declinatoria della competenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale, cui dispone trasmettersi gli atti.