La bancarotta fraudolenta scatta in caso di mancata consegna al curatore dei beni noleggiati e distratti.

(Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 20 ottobre 2016, n. 44350)

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 20 ottobre 2016, n. 44350

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 21 maggio 2015 dalla Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELI Paolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del fatto contestato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 21 maggio 2015, la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Prato, in data 15 aprile 2013, nei (OMISSIS), ritenuto responsabile del reato di bancarotta patrimoniale relativamente alla gestione della (OMISSIS) s.r.l., societa’ dichiarata fallita nel (OMISSIS) e l’imputato era stato prima amministratore unico, poi liquidatore.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il (OMISSIS) aveva realizzato distrazioni di alcune macchine operatrici di proprieta’ di terzi, condotte dalla societa’ a titolo di noleggio o leasing, macchinari mai consegnati al curatore fallimentare. Si trattava, in particolare, di quattro perforatrici del valore di circa 250.000,00 Euro ciascuna: una appartenente alla (OMISSIS) s.r.l., una alla (OMISSIS) s.p.a. e le altre (in leasing) di proprieta’ della (OMISSIS).

1.1 A riguardo, la sentenza di primo grado aveva rilevato che le prime due perforatrici non erano state reperite dal curatore, come emerso dalla deposizione testimoniale di quest’ultimo; la pronuncia del Tribunale chiariva altresi’ che sulle due macchine pendeva un decreto ingiuntivo (.), poi erano seguiti precetti, querele, sequestri. Richiesto dal curatore su dove si trovassero i beni, il (OMISSIS) rispose che furono utilizzati nell’ottobre 2005 sul cantiere autostradale (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS) s.p.a. sulla A1, e lasciati sul cantiere perche’ spostarli costava troppo. Precisava che non erano stati restituiti alla richiedente perche’ il contratto di leasing era simulato e celava una vera compravendita, in cui il pagamento dei canoni di noleggio era in realta’ pagamento dei canoni di vendita. Quindi avrebbe reso i beni solo in cambio del prezzo di vendita.

In ordine alle perforatrici appartenenti a (OMISSIS) (di marche MK e Rotary, parimenti non rinvenute), nella stessa motivazione dei primi giudici veniva spiegato che il (OMISSIS) si giustifico’ per la MK dicendo che era stata utilizzata nel cantiere autostradale (OMISSIS)i e (OMISSIS) fino al luglio 2005, e poi fu spostata su un terreno limitrofo al cantiere, in area sempre recintata e con accesso limitato alle ditte che lavoravano in cantiere. Quanto alla perforatrice Rotary era stata utilizzata, a detta del (OMISSIS), sino a settembre 2005 nel cantiere sito a (OMISSIS), ed ivi fu lasciata al momento in cui i lavori furono sospesi nell’attesa che riprendessero, cosa che non accadde. Ma le macchine non furono riprese.

Le societa’ con cui la (OMISSIS) aveva concluso i contratti di noleggio e di leasing avevano poi risolto gli stessi per inadempimento della controparte. Il Tribunale, dato altresi’ atto che non era mai stata presentata alcuna denuncia di furto delle perforatrici in questione, e che le quattro macchine non erano state ritrovate nonostante le ricerche effettuate dal curatore e dalle ditte proprietarie, precisava infine che nel passivo fallimentare risulta iscritto il debito fatto per il noleggio, a fronte di alcun bene esistente. Il mancato ritrovamento dei beni non solo non esime il (OMISSIS) dal pagare i canoni di locazione, ma neanche dal restituire i beni, e la risoluzione del contratto per inadempimento non significa che non esista un debito ed una mancata restituzione dei beni. La distrazione di beni per un milione di Euro sussiste. Alcuna valida giustificazione e’ stata data per la mancanza di detti beni.

1.2 La Corte fiorentina, confermando l’impianto argomentativo della sentenza appellata, osservava che il delitto di bancarotta per distrazione sussiste sia in relazione alla sottrazione delle macchine operatrici oggetto di noleggio che di quelle oggetto di leasing. L’istruttoria dibattimentale ha chiaramente evidenziato come entrambi i contratti siano stati risolti per inadempimento da parte della societa’ concessionaria, poi fallita, dei canoni periodici previsti. L’inadempimento genera responsabilita’ civile, e tale responsabilita’ risulto’ ulteriormente aggravata dall’impossibilita’ di restituzione dei beni oggetto del contratto (.). Tanto basta per ritenere sussistente non solo in astratto, ma in concreto, il danno per la massa dei creditori e dunque la piena integrazione del delitto oggetto di contestazione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, sviluppando due motivi di doglianza.

2.1 Con il primo, la difesa deduce mancanza di motivazione della sentenza impugnata su alcuni profili in diritto evidenziati nell’atto di appello, facendo rilevare che i beni assunti come distratti non potevano essere considerati di proprieta’ della societa’ fallita: il rilievo riguarda sia le perforatrici di cui la (OMISSIS) ebbe la disponibilita’ in forza di un semplice noleggio, sia quelle ricevute in leasing, visto che quest’ultimo contratto era stato risolto per inadempimento ancor prima della dichiarazione di fallimento. Il ricorrente segnala che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, anche in caso di leasing puo’ esservi una utilita’ sottratta alla massa dei creditori, costituita dalla possibilita’ di valutare sul piano economico l’opportunita’ di acquisire al patrimonio del fallimento, mediante l’esercizio del diritto di opzione, il bene medesimo: tuttavia, si tratta di una evenienza estranea al caso in esame.

Nell’interesse del (OMISSIS), infatti, si pone in evidenza che nessuna possibilita’ economica e giuridica avrebbe potuto esercitare il curatore in relazione a tali beni: in ragione dell’intervenuta risoluzione del contratto, il diritto di opzione non poteva piu’ essere esercitato a prescindere da qualsivoglia valutazione in merito alla convenienza economica dell’acquisizione del bene alla massa fallimentare. Ne discende che – anche accogliendo l’ampia nozione di patrimonio enucleata dalla giurisprudenza e tesa a configurare il patrimonio come insieme di diritti esercitabili ed aventi effetti economici – nessun rapporto giuridico di natura patrimoniale legava la proprietaria dei beni alla societa’ fallita; e, quindi, nessun nocumento alla massa dei creditori e’ stato realizzato con la sottrazione dei beni medesimi.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso, si lamentano erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione.

L’omesso pagamento dei canoni di locazione, su cui i giudici di merito incentrano le proprie argomentazioni, costituisce un dato irrilevante, perche’ i debiti relativi ai ratei non onorati dalla fallita sarebbero rimasti iscritti al passivo anche qualora i beni fossero stati restituiti. Quel che conta, invece, e’ che un bene esca dal patrimonio della societa’, venendo sottratto alla massa: rendendo necessario, pertanto, che il bene de quo facesse davvero parte di quel patrimonio. Al contrario, aver tenuto una condotta che ha generato solo un astratto obbligo risarcitorio in capo alla societa’ fallita che, solo laddove concretamente esercitato, avrebbe potuto generare un nuovo debito per la societa’, non puo’ integrare la fattispecie delittuosa contestata, che richiede invece la effettiva riduzione del patrimonio societario e la concreta lesione dei diritti dei creditori. Nella fattispecie, in definitiva, lungi dall’essersi realizzato un danno per la massa, si sarebbe verificato un pregiudizio economico soltanto per il soggetto proprietario dei beni non restituiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.

1.1 Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono precedenti apparentemente in linea con la tesi del ricorrente, essendosi tra l’altro affermato che in materia di bancarotta fraudolenta, nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano le cose oggetto del diritto di proprieta’, dei diritti immateriali, i crediti, ma non quei beni che non siano mai entrati nel di lui patrimonio.

Non sono beni dell’imprenditore quelli che sono nella sua limitata disponibilita’, per averli egli ricevuti a titolo diverso dalla traslatio domini (locazione, comodato, deposito) e che, quindi, non sono mai usciti dal patrimonio del dominus. Di conseguenza, non e’ condotta sanzionabile come bancarotta fraudolenta l’atto di disposizione di beni mai entrati nel patrimonio dell’imprenditore, perche’ a lui pervenuti attraverso un negozio giuridico affetto da anomalia genetica, non idoneo, quindi, al trasferimento della proprieta’ (Cass., Sez. 5, n. 5423 del 13 gennaio 1997, Panzironi, Rv. 207779: la fattispecie di cui alla pronuncia appena richiamata si riferiva alla compravendita di un bene immobile, stipulata con atto notarile sottoscritto dalle parti, ma non trascritto ne’ registrato ne’ inserito a repertorio per la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica requisito essenziale prescritto per la validita’ dell’atto, a norma della L. n. 47 del 1985, articolo 18 – e pertanto ritenuta negozio ab origine nullo se non inesistente, come tale inidoneo a determinare il trasferimento del bene dall’alienante all’acquirente).

Piu’ di recente, si e’ precisato che poiche’ nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano fatto ingresso nel patrimonio di quest’ultimo, non possono essere oggetto delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale i beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come nel caso di beni ricevuti in locazione, deposito o comodato (Cass., Sez. 5, n. 13556 del 27 febbraio 2015, Arlati, Rv. 262899).

I principi di diritto appena ricordati, tuttavia, debbono essere letti in relazione al decisivo profilo della ravvisabilita’ di un effettivo ingresso del bene nel patrimonio dell’imprenditore, al di la’ della sussistenza o meno di un valido rapporto negoziale quale presupposto dell’acquisizione della disponibilita’ del bene stesso; e si deve parimenti ricordare che la legge fallimentare, all’articolo 79, contiene una specifica disciplina relativa alle cose di cui il fallito abbia un possesso a titolo precario. Tant’e’ che occorre distinguere le ipotesi in cui un bene sia individuabile e reperibile nella sua originaria materialita’ da quelle dove un atto di disposizione di quel bene abbia comportato l’ingresso di denaro nel patrimonio dello stesso fallito, la cui spendita o sottrazione alla massa fallimentare puo’ costituire distrazione penalmente rilevante (v. Cass., Sez. 5, n. 4708 del 6 febbraio 1986, Febbo).

1.2 A questo punto, va ricordato che – nella fattispecie concreta – due delle macchine perforatrici indicate in rubrica furono oggetto di un contratto di lea (OMISSIS)g, ed altre due di formale noleggio.

Quanto alle prime, deve tenersi conto dell’orientamento giurisprudenziale richiamato nell’interesse dello stesso ricorrente – secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la pregressa cessione di un contratto di locazione finanziaria integra gli estremi della distrazione nel solo caso in cui determini un effettivo nocumento nei confronti dei creditori, il che e’ escluso quando la permanenza del rapporto negoziale nel patrimonio affidato al curatore costituisca in concreto, dal punto di vista economico, un onere e non gia’ una risorsa positiva (Cass., Sez. 5, n. 3612/2007 del 6 novembre 2006, Tralicci, Rv. 236043; v. anche Cass., Sez. 5, n. 29757 del 21 maggio 2010, D’Agostino).

Le pronunce ora ricordate, pero’, riguardano la peculiare ipotesi di una cessione del contratto, senza affrontare il tema centrale della concreta acquisizione del bene da parte del fallito, acquisizione che ben puo’ risolversi anche in una disponibilita’ di fatto: non a caso, decisioni piu’ recenti hanno chiarito che in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in lea (OMISSIS)g, ai fini della configurabilita’ del reato in capo all’utilizzatore poi fallito, e’ necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilita’, in conseguenza dell’avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di leasing (traslativo o di godimento) (Cass., Sez. 5, n. 44898 del 1 ottobre 2015, Cantore, Rv. 265509).

Nella motivazione della pronuncia appena richiamata, viene ribadito che la giurisprudenza sopra ricordata – con espresso riferimento alla sentenza D’Agostino – era relativa al caso della cessione del contratto di leasing, e che in quel caso era stato lasciato nell’ombra un punto nodale della questione, ossia se i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria fossero mai entrati, di fatto, nella sfera di disponibilita’ della societa’ fallita, a seguito di consegna.

La configurabilita’ del reato di bancarotta per distrazione postula, infatti, che i beni non rinvenuti in sede di inventario siano entrati realmente nella sfera patrimoniale della societa’ fallita, di talche’ possa ipotizzarsi quel distacco ingiustificato che integra sul piano oggettivo la fattispecie incriminatrice.

La sentenza 29757 del 2010 cit., peraltro, condivisibilmente aggiunge che, ove il fallimento, come nel caso di specie, riguardi l’utilizzatore, puo’ venire in rilievo la sola disponibilita’ di fatto, essendo pacifico che il soggetto non ha la disponibilita’ giuridica, almeno sino alla fine rapporto e, cioe’, sino a quando, previo esercizio del diritto di opzione, il medesimo non abbia corrisposto il prezzo di riscatto, acquisendo cosi’ la proprieta’ del bene.

Per quanto si e’ detto, la disponibilita’ di fatto – la sola configurabile in capo all’utilizzatore – postula, pur sempre, l’avvenuta consegna del bene oggetto di contratto di leasing; verificatosi tale indefettibile presupposto, la relativa appropriazione da parte sua integra distrazione, in quanto la sottrazione (o la dissipazione) del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore dello stesso che avrebbe potuto essere conseguito mediante riscatto al termine del rapporto negoziale – e, al tempo stesso, gravata di ulteriore onere economico scaturante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione (per l’affermazione degli stessi principi, v. anche, gia’ in precedenza, Cass., Sez. 5, n. 33380 del 18 luglio 2008, Bottamedi, nonche’ Cass., Sez. 5, n. 9427/2012 del 3 novembre 2011, Cannarozzo).

Oneri, dunque, che si registrano anche nella odierna fattispecie concreta, a nulla rilevando la circostanza che il contratto fosse gia’ stato risolto: nel momento della presunta distrazione, e’ pacifico che la societa’ fallita avesse (e non potesse avere altro che) la disponibilita’ di fatto delle perforatrici, a nulla rilevando che, poi, il contratto venne risolto e il diritto di opzione non potesse piu’ essere esercitato. In vero, l’inadempimento dell’obbligo di restituzione, con la conseguente esposizione della (OMISSIS) verso chi era titolare del correlato diritto, implica comunque una deminutio patrimonii, coerentemente al disposto del gia’ evocato articolo 79 L.F., in base al quale se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano piu’ in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento, e il curatore non puo’ riprenderle, l’avente diritto puo’ far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.

La necessita’ di riconoscere rilevanza alla concreta disponibilita’ della res, sia pure in linea di fatto, appare confermata anche dall’indirizzo giurisprudenziale dove si affronta il correlato problema della liceita’ o meno dell’ingresso del bene nel patrimonio del fallito; indirizzo secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta non e’ escluso dal fatto che i beni oggetto della condotta siano di provenienza illecita (Cass., Sez. 5, n. 44159 del 20 novembre 2008, Bausone, Rv. 241692), giacche’ deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, comunque formatosi. Ne deriva, pertanto, che anche un bene provento di delitto puo’ costituire un cespite sul quale soddisfare le ragioni dei creditori.

Non a caso, il delitto in esame puo’ concorrere con quello di truffa, sia perche’ il bene giuridico protetto dalle rispettive norme incriminatrici e’ diverso, sia perche’ l’iter criminis della seconda si esaurisce con l’acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti.

Pertanto il fatto dell’imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entita’ economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un’azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento (Cass., Sez. 6, n. 6791 del 10 aprile 2000, Salerno, Rv. 216712; nello stesso senso, v. Cass., Sez. 5, n. 8373 del 27 settembre 2013, Mancinelli, Rv. 259041, secondo cui in tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, giacche’ per beni del fallito ex articolo 216 L.F., si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilita’ del patrimonio, indipendentemente dalla proprieta’ e dal modo del loro acquisto, e, quindi, vi rientrano anche i beni ottenuti con sistemi illeciti quali la truffa, in quanto l’iter criminoso di quest’ultima si esaurisce con l’acquisizione dei beni al patrimonio dell’imprenditore decotto, mentre la sottrazione bancarottiera degli stessi beni a quest’ultimo e’ successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere).

Gli stessi principi valgono anche nel caso in cui il soggetto abbia acquisito la disponibilita’ di un bene, e su questo si comporti uti dominus, a seguito di furto, costituendo principio generale che qualora il bene avvocato al fallimento, e poi distratto, provenga da un’azione delittuosa dell’imprenditore fallito, si ha concorso tra il reato comune (furto, truffa, appropriazione indebita) che ha fatto procacciare il bene, ed il reato fallimentare (Cass., Sez. 5, n. 1401 del 25 novembre 1980, Turrini, Rv. 147724); e, ancora, l’affermazione va ribadita per i frutti di un’attivita’ di contrabbando, che entrano a far parte del patrimonio del fallito e diventano cespiti sui quali i creditori possono pretendere di soddisfare le loro ragioni, con la conseguenza che le eventuali sottrazioni operate su di essi configurano, in caso di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, il reato di bancarotta per distrazione (Cass., Sez. 3, n. 3852 del 28 febbraio 1992, Duval, Rv. 189802).

1.3 In ordine ai macchinari noleggiati, pur dovendosi tenere conto del ben diverso schema contrattuale – rispetto a quello del leasing – sotteso all’acquisizione dei beni da parte della (OMISSIS), deve infine rilevarsi che fu lo stesso (OMISSIS) a dichiarare al curatore di avere dato corso ad una operazione di compravendita, in cui la corresponsione dei canoni doveva intendersi pagamento rateale del prezzo. La distrazione delle due perforatrici, percio’, appare pienamente configurabile.

Va qui ribadito che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 63 c.p.p., comma 2, in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attivita’ non puo’ considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 220 disp. coord. c.p.p. (Cass., Sez. 5, n. 46422 del 25 settembre 2013, Besana; nello stesso senso, v. altresi’ Cass., Sez. 5, n. 13285 del 18 gennaio 2013, Pastorello).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.