La detenzione domiciliare resta confermata in luogo di quella carceraria quando le condizioni del reo siano gravi al punto da non rendere compatibile il carcere. E questo anche se il soggetto sia evaso dai domiciliari e trovato al bar a consumare bevande alcoliche.

(Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 9 novembre 2016, n. 47212)

…, omissis …

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 526/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA, del 24/03/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIRO ANTONIO;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, Dott. ANIELLO Roberto, depositata in data 17 dicembre 2015, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 24 marzo 2015, depositata Il aprile 2015, il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava la misura della detenzione domiciliare disposta a favore di (OMISSIS).

Annotava il giudice a quo che le numerose violazioni alle prescrizioni davano conto del mancato rispetto della misura e della inidoneita’ a garantire le esigenze di tutela della collettivita’.

In particolare erano state segnalate una serie di violazioni. Erano stimate rilevanti quella del (OMISSIS) allorquando il (OMISSIS) era stato ricoverato per abuso di sostanze, farmaci ed alcool; quella del (OMISSIS) allorquando era sorpreso nella sua abitazione un pregiudicato, (OMISSIS); quella del (OMISSIS) allorquando il (OMISSIS) era sorpreso in un bar a consumare bevande alcooliche ed era denunciato per evasione. Ancora, risultava altra condotta di evasione il (OMISSIS) (allorquando il ricorrente era stato sorpreso nel “(OMISSIS)” in compagnia di una pregiudicata) e quella del (OMISSIS), allorquando, in occasione di un controllo, non era stato rinvenuto, ne’ presso la sua abitazione, ne’ presso l’azienda il (OMISSIS) ove era autorizzato a recarsi in (OMISSIS).

La condotta, infine, del (OMISSIS) era indicativa della inidoneita’ della misura in atto. Il (OMISSIS) aveva aggredito il medico che era stato chiamato dai carabinieri, intervenuti perche’ sollecitati dai vicini, per i rumori e le urla che provenivano dal medesimo (OMISSIS). Il sanitario era stato minacciato di morte e colpito con pugni.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) e deduce la violazione della legge penale.

2.1. In via preliminare si duole che il Tribunale abbia omesso di valutare la sua condizione di salute che era incompatibile con il regime carcerario. La situazione clinica era anche peggiorata rispetto a quella rappresentata in precedenti occasioni e che aveva gia’ indotto il medesimo Tribunale ad affermare l’incompatibilita’ del medesimo (OMISSIS) con il regime carcerario.

Seppure il ricorrente si trovasse in regime di detenzione domiciliare L. 26 luglio 1975, n. 354, ex articolo 47 ter aveva, in passato, beneficato della misura di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47 ter, comma 1. Nel caso di specie si sarebbe dovuta considerare non solo la condotta di violazione, ma la condizione di salute del detenuto stesso, verifica completamente omessa nella fattispecie.

2.2. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione. il Tribunale si era limitato a ritenere l’inidoneita’ della misura della detenzione domiciliare basandosi solo sulle risultanze della informativa dei carabinieri.

Anche il comportamento del (OMISSIS) era frutto della condizione patologica del ricorrente.

Si osserva in diritto

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Non puo’, in primo luogo, convenirsi con la pur articolata conclusione cui perviene il Procuratore generale. Si annota, invero, che nella specie, emergerebbe, comunque, dall’ordinanza impugnata l’inesistenza delle condizioni di salute che avevano indotto il Tribunale di sorveglianza a concedere la detenzione domiciliare ai sensi del L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47-ter, comma 1, lettera c) e che, in ogni caso, risulterebbe la prevalenza delle ragioni della revoca, rispetto a quelle che avrebbero legittimato il mantenimento del beneficio.

La valutazione, invero, sia pur attraverso una linea logico-deduttiva, chiama, in definitiva, questa Corte a confrontarsi con un tema di stretto merito, che non compete al giudizio di legittimita’ e che, di converso, avrebbe dovuto scrutinare, il giudice a quo, unitamente agli altri profili valutati a fondamento del provvedimento di revoca assunto.

2.1. Deve, piuttosto, osservarsi come l’ordinanza impugnata non contenga alcun riferimento alla indicata condizione di salute del (OMISSIS), condizione che lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva gia’ giudicato di particolare gravita’ ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47-ter, comma 1, lettera c).

Ebbene, sarebbe stato necessario sottoporre condizione siffatta a specifico esame, in un giudizio di comparazione con il connesso tema della pericolosita’ sociale del medesimo ricorrente, alla luce delle violazioni di legge commesse. Cio’ perche’ la valutazione, che integra il nucleo centrale della verifica di merito, si traduce nel doveroso bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilita’ della pena e quelle, al pari, irrinunciabili afferenti la salvaguardia del diritto alla salute e ad un’esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanita’.

Solo all’esito di una consapevole ed espressa valutazione in questa direzione sarebbe stato possibile operare un giudizio volto alla individuazione della situazione cui dare la prevalenza (Sez. Fer., n. 34286 del 21/08/08, Sposato; Sez 1, 9/12/2000, n. 44579, Villafranca).

In realta’ ed a ben vedere la tutela del bene primario della salute puo’ essere sacrificata soltanto in presenza di condotte altamente negative e del tutto incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere.

L’ordinanza impugnata non ha dato conto, con motivazione compiuta, del processo logico che sorregge la decisione sul punto. Ne’ e’ possibile operare valutazioni sostitutive o deduttive, in questa sede, trattandosi di un tema di puro fatto che richiede verifiche sulla condizione sanitaria e che risulta riservato in via esclusiva al giudice di merito.

3. Alla luce di quanto premesso l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia, per nuovo esame.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta il 27/5/2016 annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia.