La formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge che, legittimamente, può confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2466)

Fatto e diritto

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Potenza è stato adito, con ricorso ex art. 9 legge n. 898/1970, da GDN. e, in via riconvenzionale, da M. A. i quali hanno chiesto la revoca e/o la modifica in loro favore dell’assegno divorzile deducendo il primo il miglioramento delle condizioni economiche della A., assunta stabilmente coma dipendente da un esercizio commerciale, il peggioramento delle proprie condizioni lavorative a causa dell’età e delle condizioni di salute, l’instaurazione da parte della A. di una stabile convivenza more uxorio.

2. Il Tribunale di Potenza, con decreto del 18 luglio 2012, ha ridotto l’assegno divorzile da 1.500 euro a 500 euro con decorrenza dal 1 gennaio 2009 e condannato la A. alle spese del procedimento.

3. M. A. ha impugnato il decreto del tribunale potentino insistendo nella prospettazione della infondatezza delle circostanze dedotte dal DN..

4. La Corte di appello di Potenza ha accolto parzialmente il reclamo rideterminando in 750 euro l’ammontare dell’assegno con conferma della decorrenza della riduzione dall’epoca della instaurazione della convivenza della A. con il suo nuovo compagno (gennaio 2009).

5. Ricorre per cassazione M. A. affidandosi a tre motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva: a) violazione degli artt. 115, 116 e 360 n.5 c.p.c.; b) violazione degli artt. 2697 c.c., 9 comma 5 della legge n. 898/1970 come modificato dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987, 115 e 116 c.p.c., 360 n. 5 c.p.c.; c) violazione dell’art. 9 comma 5 della legge n. 898/1970 come modificato dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987.

6. Si difende con controricorso GDN..

La Corte, letta la memoria difensiva della ricorrente, ritenuto che il ricorso è fondato in quanto la Corte di appello di Potenza ha elevato la misura dell’assegno senza disconoscere la sussistenza di una convivenza more uxorio della A. cosicché ha adottato una decisione contrastante con la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo (Cass. civ., sezione I, n. 6855 del 3 aprile 2015).

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Potenza che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello Potenza che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.