La pensione di reversibilità (detta anche comunemente “reversibilità”) è una prestazione economica (una somma di denaro) che viene erogata in favore dei familiari superstiti di un pensionato dal momento della morte di quest’ultimo.
La pensione indiretta, invece, è la prestazione erogata in favore dei familiari di un lavoratore non pensionato se il lavoratore aveva maturato, alternativamente:
- almeno 780 contributi settimanali;
- almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nei cinque anni precedenti la morte.
La pensione spetta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso a prescindere dal momento in cui viene presentata la domanda.
La pensione di reversibilità può essere erogata in favore:
- del coniuge (marito o moglie) superstite anche se al momento della morte è separato;
- dei figli che al momento della morte del genitore sono minorenni, inabili, studenti universitari e a carico dei genitori;
- dei nipoti che alla morte del nonno o della nonna erano a loro totale carico.
In caso di coniuge superstite separato o divorziato occorre però effettuare alcune precisazioni.
Quanto al coniuge separato, se all’atto della separazione il giudice aveva addebitato la separazione al coniuge poi sopravvissuto (la c.d. separazione per colpa) il diritto alla pensione di reversibilità nasce soltanto se il Giudice aveva riconosciuto in suo favore gli alimenti, ovverosia il diritto di ricevere una somma (di importo ridotto rispetto al c.d. assegno di mantenimento) dovuta in ragione delle condizioni economiche del tutto precarie tali da non consentirgli di avere mezzi di sostentamento.
Per quanto riguarda invece il coniuge superstite divorziato, il diritto alla reversibilità nasce soltanto se in sede di divorzio il Giudice aveva riconosciuto in suo favore un assegno divorzile, ovverosia il diritto di ricevere una somma di denaro periodica (normalmente mensile) con una funzione analoga a quella dell’assegno di mantenimento che viene stabilito in sede di separazione.
Se mancano il coniuge, i figli o i nipoti la pensione può essere assegnata anche ai genitori che hanno un’età inferiore a 65 anni e che non siano già, a loro volta, titolari di una pensione, sempre che alla data della morte del parente risultino a carico di quest’ultimo.
Se manca anche il genitore la pensione può essere assegnata ai fratelli (non sposati) inabili che non siano a loro volta titolari di una pensione sempre che alla data della morte del parente risultino a carico di quest’ultimo.
La somma di denaro che viene erogata ai superstiti non corrisponde per intero all’importo della pensione di cui era titolare il defunto.
In linea di massima la pensione ai superstiti si determina secondo questi parametri:
- il 60% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del solo coniugesuperstite (N.B. Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili);
- il 70% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore di un solo figlio superstite (che ovviamente deve possedere i requisiti indicati nel paragrafo che precede);
- l’80% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- il 100% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del coniuge superstite e di due figli oppure di tre o più figli.Viene poi applicata una maggiorazione del 15% per ogni altro familiare (che abbia diritto alla reversibilità) diverso dal coniuge, dai figli o dai nipoti.
La somma di denaro che viene erogata ai superstiti viene ridotta se il titolare possiede altri redditi. In particolare:
- riduzione del 25% se il reddito del beneficiario è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- riduzione del 40% se il reddito del beneficiario è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- riduzione del 50% se il reddito del beneficiario è superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
La presentazione della domanda.
La domanda relativa alla pensione di reversibilità e alla pensione indiretta si presenta per via telematica utilizzando i servizi telematici dell’INPS attraverso il relativo sito internet (http://www.inps.it/) utilizzando il codice PIN a disposizione del singolo cittadino.
In alternativa è possibile affidare la pratica ad un patronato. Gli enti di patronato riconosciuti dall’INPS sono indicati in https://www.inps.it/AgendaSedi/info_patronati.asp.
È possibile inoltre contattare il Call center INPS al numero gratuito 803164.
Indennità per morte e indennità “una tantum”
Può accadere che il lavoratore defunto non abbia raggiunto i requisiti per ottenere una pensione. In questo caso i familiari possono soltanto ottenere delle indennità.
Si parla in questo caso di
– indennità per morte: dovuta ai supersiti del lavoratore che risulti assicurato INPS fino al 31.12.1995 (e che non abbia raggiunto i requisiti per la pensione e non fosse titolare di pensione diretta) sempre che nessuno dei superstiti abbia i requisiti per ottenere a sua volta la pensione indiretta e nei cinque anni precedenti alla morte il defunto abbia versato almeno un anno di contributi. La domanda va presentata entro un anno dalla morte del lavoratore diversamente si perde il diritto all’indennità;
– indennità “una tantum”: dovuta ai supersiti del lavoratore che risulti assicurato INPS a partire dal 31.12.1995 (e che non abbia raggiunto i requisiti per la pensione e non fosse titolare di pensione diretta) sempre che non abbiano i requisiti per ottenere la pensione indiretta, non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale conseguenti alla morte del parente e abbiano redditi che non superano i limiti per la concessione dell’assegno sociale (che spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari).
Riferimenti Normativi: