Cassazione: una mano sul sedere è violenza sessuale.

Gesto inequivocabile e irrispettoso, ma non solo: la mano sul sedere fa scattare il reato di violenza sessuale.
Lo ha confermato la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 5515/2016, confermando la condanna per il reato di cui all’art. 609-bis c.p., nei confronti di un’automobilista, responsabile di aver palpeggiato il sedere di un’agente di Polizia Municipale nel corso di un controllo, corredando il gesto con frasi scurrili.
A nulla valgono le doglianze dell’uomo, secondo cui il suo comportamento non assumerebbe i connotati della violenza sessuale per mancanza dell’elemento soggettivo rappresentato dal fine di libidine o di concupiscenza.
Nè, altresì, che le parole accompagnatorie del gesto sarebbero state rappresentative di uno spregio e dell’intenzione di commettere altri reati diversi da quello contestato.
Per gli Ermellini, invece, appare incontroversa la dinamica del fatto: l’imputato, coinvolto in un sinistro stradale, ha offeso e minacciato l’agente di polizia, intervenuta per effettuare gli accertamenti di rito e sottoporlo all’etilometro (con tali parole “str****, stai zitta… ciucciami il c**** che ti faccio godere… a quale ufficio appartieni che ti vengo a cercare“) palpeggiandole poi il sedere e pronunciando di nuovo le medesime frasi scurrili.
Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il reato contestato di cui all’art. 609-bis c.p. innanzitutto perché la condotta contemplata da tale norma comprende, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, “qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente ‘sessuale’ dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria“.
Pertanto, anche il palpeggiamento dei glutei può rientrare nella nozione di atti sessuali, nonostante sia fugace o repentino.
Inoltre, le inequivocabili frasi pronunciate dall’uomo rapprsentano un “ulteriore elemento di riscontro della volontà di porre in essere l’illecito senza considerare, in ogni caso, che anche il gesto compiuto con finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell’art. 609-bis c.p., allorquando, per le caratteristiche intrinseche dell’azione, rappresenti, come nella specie è stato, un’intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima“.