La presunta vittima ha l’onere di provare le asserite violenze, ma non spetta a lei compiere le dovute indagini.

(Cedu Sezione III, caso ADAM C. SLOVACCHIA, sentenza 26 LUGLIO 2016, RICC. 68066/12)

Un sedicenne Rom accusò i poliziotti di averlo schiaffeggiato durante la custodia e l’interrogatorio di garanzia avvenuto alla presenza della madre e di un difensore d’ufficio: era stato fermato per furto. Lamentò anche che durante il fermo non gli fu fornita né acqua né cibo.

Tutte le accuse ai poliziotti furono rigettate in tutti i gradi di giudizio ed anche innanzi alla Consulta.

Ricorse alla CEDU lamentando una discriminazione ed un trattamento inumano subito dagli agenti.

In primis le norme internazionali che regolano la materia sono state meglio descritte nel caso Koky ed altri c. Slovacchia del 12/6/12.

La CEDU ha fatto una netta distinzione riguardo le deroghe all’art. 3 Cedu.

Infatti da un lato esclude questa deroga, perché non vi è alcuna prova ed il minore non ha documentato le violenze (non aveva ematomi e solo la gola un po’ infiammata), ma dall’altro in modo unanime riconosce questa violazione perché lo Stato non ha fatto un’indagine adeguata per verificare le circostante ed i fatti addotti dal giovane, tanto più che molti elementi sollevavano dubbi sulla sua versione: non hanno risolto le contraddizioni anche circa le asserite lesioni riportate dal giovane, non hanno controinterrogato i testimoni, né organizzato un confronto tra il giovane e gli agenti.

In breve, tenuto conto della situazione delicata dei Rom in Slovacchia per quanto attiene alla brutalità della polizia sembra che le autorità, anziché attuare tutte le misure che potevano ragionevolmente adottare per far luce sugli asseriti maltrattamenti e sugli atti inumani subiti dal giovane, abbiano delegato a questo ultimo tale compito (Nachova ed altri c. Bulgaria [GC] del 2005 e DRAFT – OVA A.S. c. Slovacchia nella rassegna del 12/6/15).

Da ciò è discesa la violazione dell’art. 3, inserito nei factsheest: Roma e travallers.