La sola circostanza di avere assunto sostanze stupefacenti ed essersi messo alla guida di un autoveicolo non è reato.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 gennaio –27 gennaio 2016, n. 3623)

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell’odierna ricorrente P.A. , con sentenza del 16.1.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna, emessa in data 23.12.2013, con condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Il GM del Tribunale di Ravenna aveva dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, P.A. responsabile dei seguenti reati:

a) del reato p. e p. dall’art. 186, commi 1, 2 e 2 bis, D.Lgs. 285/1992, per avere circolato alla guida del veicolo targato (…) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche -stato accertato mediante prelievo ed analisi dei liquidi biologici che evidenziavano un tasso alcoolemico superiore al limite stabilito dalla legge (0,97 g/l) -e nello stesso contesto provocato un incidente stradale.

b) del reato p e p dall’art. 187, commi 1, 1 bis D Lgs 285/1992, per avere circolato alla guida del veicolo targato (…) in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope -stato accertato, mediante prelievo ed analisi dei liquidi biologici che evidenziavano la presenza di cocaina, benzodiazepine, metadone e benzoilecgonina) -e nello stesso contesto provocato un incidente stradale.

In (omissis) , con l’aggravante di aver commesso i fatti in orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00.L’imputata veniva condannata, ritenuto il concorso formale fra i reati contestati, con la riduzione per il rito, alla pena di 10 mesi di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, oltre le spese, con pena sospesa e con sospensione della patente di guida per 18 mesi.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione,in uno con il proprio difensore di fiducia, P.A. , deducendo l’unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:-

Vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 187 comma 1 e 1 bis D. Lgs. 285/92, 192 e 533 cod. proc. pen..La sentenza impugnata avrebbe ritenuto l’infondatezza dei motivi di appello, condividendo la motivazione della sentenza di primo grado.

In sostanza la corte di appello avrebbe ritenuto la sussistenza di entrambi i presupposti necessari per la sussistenza del reato, ossia l’assunzione di sostanze stupefacenti e l’alterazione psicofisica.

La sentenza avrebbe ritenuto provata la presenza di metadone e benzodiazepine nel sangue dell’imputata, dai referti medici, deducendone la presenza nell’organismo poco prima e mentre era alla guida dell’autovettura.

La prova dell’alterazione psicofisica sarebbe stata desunta dalle stesse modalità dell’incidente.

Tale motivazione non sarebbe condivisibile, secondo la tesi della ricorrente, in quanto non sarebbe comprensibile l’iter logico attraverso il quale ritenere raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell’attualità dell’uso delle sostanze stupefacenti e dello stato di alterazione psicofisica al momento dell’accertamento.

L’esame clinico eseguito, se risulta pacificamente attendibile nella determinazione del tasso alcolemico, non lo sarebbe in relazione all’uso di sostanze stupefacenti.

Il dato clinico -si lamenta in ricorso -non può costituire l’unico elemento per affermare che l’imputata si sia posta alla guida in stato di alterazione psicofisica.

Al fine di determinare detto stato di alterazione occorrerebbe, infatti, verificare la sussistenza di elementi convergenti di riscontro che facciano presupporre uno stato attuale di alterazione, come una visita neurologica o esami analitici sulle sostanze per affermarne una recente assunzione o uno stato psico-fisico alterato al momento dell’accertamento. Ma tali riscontri nel caso in questione non vi sarebbero stati.

Errato sarebbe il richiamo alle modalità del sinistro, determinato da un calo di attenzione tale da essere considerato prova della guida in stato di alterazione.

Tutti gli incidenti sarebbero determinati da distrazione senza poterne dedurre l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 CDS.

Anche i prelievi ematici o sui liquidi sarebbero insufficienti.

Entrambi gli esami non sarebbero, infatti, in grado di stabilire i tempi dell’assunzione e quindi l’attualità dell’uso.

La positività riscontrata nel sangue potrebbe indicare semplicemente un’assunzione pregressa di giorni, con una variabilità determinata dal tipo di molecola assunta.

Non sarebbe possibile stabilire l’esistenza di un nesso causale tra assunzione e stato di alterazione.

La norma, tra l’altro, non prevedrebbe il limite quantitativo, oltre il quale possa ritenersi lo stato di alterazione attuale ed esistente al momento della contestazione.

Sarebbe, poi, necessario stabilire allorquando le sostanze assunte in combinazione possano dare dei falsi positivi.

Anche l’esistenza in circolo non dimostrerebbe l’esistenza di una effettiva intossicazione.Nel caso di specie sarebbe stato eseguito un test di screening, con prelievo ematico, che avrebbe evidenziato tracce di benzodiazepine, cocaina e metadone, ma il test di conferma della cocaina avrebbe dato esito negativo.

Le rimanenti sostanze rinvenute costituirebbero il principio attivo di psicofarmaci, ansiolitici, antidepressivi e psicostimolanti di grande diffusione, usate per scopi terapeutici.

La ricorrente ribadisce la possibilità che la positività possa risultare dopo giorni dall’assunzione e, in difetto di vista neurologica accertante la perduranza dello stato di alterazione, quest’ultimo non sarebbe dimostrabile.

Ritiene l’esistenza di un’evidente lacuna legislativa mancando il decreto interministeriale previsto dall’art. 33 della L.120/2010.

In ogni caso ribadisce che sarebbe sempre necessaria una visita medica volta ad accertare gli effetti sul soggetto attuali e non pregressi.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio e con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Considerato in diritto

1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è fondato e, pertanto, l’impugnata sentenza va annullata limitatamente al reato di cui all’art. 187 del codice della strada, e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna.

2. Il difensore ricorrente, che non contesta il punto della sentenza impugnata che attiene alla condanna per il reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada(guida in stato di ebbrezza), deduce vizio motivazionale in relazione all’intervenuta condanna per il reato di cui all’art. 187 del medesimo Codice della Strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

In proposito va ricordato essere ius receptumche la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione e pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione (cfr. questa sez. 4, n. 33312 dell’8.7.2008, Gagliano, rv. 241901).

Questa Corte di legittimità, pertanto, ha da tempo chiarito che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato “ex” art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica (sez. 4, n. 41796 dell’11.6.2009, Giardini, rv. 245535; sez. 4, n. 39160 del 15.5.2013, Braccini, rv. 256830).

Ebbene, nel caso che ci occupa il prelievo e l’analisi dei liquidi biologici dell’odierna ricorrente ci sono stati. E, come si rileva dalle sentenze di merito, hanno consentito di riscontrarne, oltre che uno stato di ebbrezza alcolica di 0,97 g/l, l’avvenuta assunzione di cocaina, benzodiazepine, metadone e benzoilecgonina.

Quanto allo stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di tali sostanze la Corte territoriale rileva che “come già osservato dal giudice di prime cure, una volta provato che nel sangue della P. vi erano metadone e benzodiazepine, sostanze tabe/late dall’effetto psicotropo, e che quindi dette sostanze erano nell’organismo della conducente, poco prima e mentre era alla guida di autovettura, le stesse modalità dell’incidente provocato (omessa precedenza ad un veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia, alle 5 del mattino, con traffico assai scarso), danno conto di un deficit di attenzione, capacità percettive e reattive così accentuato da offrire prova dell’alterazione psicofisica”.Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale motivazione sia illogica.

Gli elementi da cui desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di stupefacenti possono certamente essere rinvenuti anche nelle modalità di guida o dell’incidente, ma nel caso che ci occupa tali modalità non appaiono necessariamente essere ricollegabili ad uno stato di alterazione psichica.

Non fermarsi allo stop alle cinque del mattino, infatti, magari contando sul fatto che a quell’ora non ci sia traffico veicolare, denota una trascuratezza nella guida, una distrazione e/o uno scarso rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.

Ma non è univocamente segno di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di stupefacenti, come potrebbero esserlo altre condotte di guida (si pensi, ad esempio, a chi imbocchi l’autostrada o una strada a scorrimento veloce contromano, a chi impatti mentre è da solo contro un muro o uno spartitraffico, a chi guidi a velocità elevatissime oppure operi sorpassi ed inversioni di marcia particolarmente rischiose.) che pure potrebbero non esserlo, ma hanno delle caratteristiche talmente eclatanti da apparire verosimile che lo siano.

S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei termini di cui si è già detto in precedenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 187 del codice della strada, e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna