Legittimo l’accertamento della guida in stato di ebbrezza con misurazione mediante etilometro sul posto, cioe’ sulla strada.

(Corte di Cassazione penale, sentenza 26 febbraio 2009, n. 8805)

La sentenza penale che qui si annota, in primo grado, assolveva l’imputata dal reato a lei ascritto di cui all’art. 186 (1) c.d.s. (Guida sotto l’influenza dell’alcool (2), in quanto il fatto non sussisteva.

Più in particolare, il giudice di primo grado rilevava che nel caso di specie era stato rilevato un tasso di alcolemia di 0,8 mg/l., con  misurazione mediante etilometro sul posto, cioè sulla strada.

Secondo il giudice la predetta forma, che corrisponde a quella del terzo comma dell’art. 186 c.d.s non costituiva una valida prova dell’esistenza del reato in quanto il sesto comma della stessa disposizione di legge prescrive che, qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 (quindi non del comma terzo) risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro  (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza.

Inoltre, dopo la novella legislativa di cui al D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, “non ha più efficacia probatoria il ricorso ai c.d. elementi sintomatici esteriori dello stato di ebbrezza”.

Infatti, in tal senso indurrebbe anche il testo della Raccomandazione 2201/115/CE, alla cui attuazione obbediva la normativa nazionale.

Nella motivazione della sentenza del Tribunale in composizione monocratica il giudice osservava, inoltre, che quanto considerato trovava applicazione ex art. 2, secondo comma, c.p., in quanto l’accertamento mediante etilometro sul posto era avvenuto prima delle modifiche legislative.

Pertanto,  ciò imponeva di assolvere ex art. 129 c.p.p. l’imputata poiché il fatto non sussisteva, essendo mancata la prova dell’elemento costitutivo del tasso alcolemico.

Nei confronti della sentenza di primo grado proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale il quale denunziava il vizio della violazione di legge.

In via preliminare, il sopraccitato Procuratore deduceva che il G.I.P. cadeva nell’equivoco di considerare l’etilometro tra gli apparecchi di cui al comma 3.

Tra i vari motivi di ricorso addotti dal Procuratore della Repubblica il più rilevante ai fini della decisione era quello di ritenere gli accertamenti di cui al comma 4 dell’art. 186 c.d.s. come eseguibili direttamente sul posto. Infatti, la conduzione nell’ufficio o comando deve ritenersi come solo eventuale  (“anche accompagnandolo”) e  gli strumenti e le procedure per l’esecuzione di essi sono determinati dal Regolamento di esecuzione al Codice della Strada. Quest’ultimo, all’articolo 379, prevede l’uso dell’etilometro che è una cosa ben diversa dagli apparecchi portatili previsti dal comma 3 dell’art. 186 c.d.s.

Inoltre, il P.G. nella sede requirente, dopo avere ritenuto  “corrette e condivisibili” le argomentazioni del ricorrente, deduceva che l’annullamento della sentenza di primo grado doveva essere disposto in quanto la sentenza, pronunciata a norma dell’art. 129 c.p.p. nel corso delle indagini preliminari e del procedimento disciplinato dal’art. 141 att. c.p.p., presentava indubbi profili di abnormità.

Infatti, il giudice, in sostanza, aveva fatto governo dell’art. 129 c.p.p. che riguardava il vero e proprio processo, nel corso del procedimento, durante le indagini preliminari, che appartengono alla fase anteriore al processo, nella quale trova applicazione il diverso istituto dell’archiviazione.

Molto interessante e ben articolata è la motivazione dell’accoglimento del ricorso da parte del giudice nomofilattico.

Nella sentenza si legge che esiste un rapporto di preliminarità fra gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 dell’art. 186 c.d.s. con quelli effettuati mediante l’etilometro (comma 4 art. 186 cds).

In sintesi, la Suprema Corte osserva che una volta che si sia proceduto ad accertamenti qualitativi non invasivi anche attraverso apparecchi portatili è possibile, poi, il successivo accertamento quantitativo con gli specifici strumenti e le procedure determinati dal regolamento.

Si deve considerare che il terzo comma prevede solo la facoltà per gli organi di Polizia stradale di procedere a quei preliminari accertamenti qualitativi non invasivi.

Invece, il successivo quarto comma dell’art. 186 c.d.s. prevede l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento non solo nel caso che gli accertamenti di cui al terzo comma abbiano dato esito positivo, ma anche  “in ogni caso di incidente ovvero quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica”.

Proprio su quest’ultimo punto, osservo, inoltre, che le indicazioni esplicative e pragmatiche di cui alla Circolare 29 dicembre 2005, n. prot. 300/A/1/42175/109/42 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a proposito degli accertamenti preliminari e delle caratteristiche degli strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari, recano: “Al solo scopo di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di un controllo con l’etilometro, la nuova disposizione stabilisce che gli organi di polizia stradale possano sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili; la norma ha l’evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate e garantendo il carattere non invasivo dell’esame e la riservatezza personale, la gamma dei metodi utilizzati è molto ampia. È infatti consentito effettuare test comportamentali o di utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore”.

Occorre precisare che per tali strumenti, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione secondo le procedure previste dall’art. 379 del Regolamento.

Inoltre, l’esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per l’accertamento del reato in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue.

A questo punto, il Giudice delle Legge stabiliva che l’accertamento di cui al quarto comma, con strumenti e procedure determinati dal regolamento, poteva sicuramente avvenire  “sul posto, cioè sulla strada”, come, nella specie, riportava il provvedimento impugnato. Infatti, secondo la modesta opinione dello scrivente, rigor di logica impone di ritenere  l’accompagnamento  presso il più vicino ufficio o comando (indicato nello stesso quarto comma) come non necessario ed indispensabile.

Inoltre, ciò viene dimostrato dalla espressione  anche ivi contenuta, sicché, in definitiva nulla osta a che anche l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento possa avvenire  “sul posto, cioè sulla strada”, ed anche senza procedere ad accertamenti preliminari  qualitativi  (non quantitativi) non invasivi.

Questi ultimi accertamenti, in base alla volontà del legislatore, sono semplicemente facoltativi per gli organi di Polizia stradale

In conclusione, si osserva che il ricorso del Procuratore della Repubblica veniva ritenuto come fondato, tanto che il provvedimento impugnato per il giudice nomofilattico doveva essere annullato senza rinvio e con gli atti trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso.

In sintesi, il giudice nomofilattico conveniva che la sentenza impugnata presentava indubbi profili di abnormità che ne imponevano l’annullamento.

In ultima analisi, il giudice nomofilattico ha stabilito, con questa sentenza, che per la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza  gli  accertamenti qualitativi non invasivi, non danno necessariamente luogo, quando abbiano esito positivo, ad accompagnamento del soggetto al più vicino ufficio o comando, onde effettuare, come previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 186, l’ulteriore accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

Infatti, secondo la Suprema Corte si deve ritenere consentito che tale ulteriore accertamento venga effettuato anche sul posto, purché con apparecchi quali l’etilometro previsto e disciplinato dall’articolo 379 del Regolamento C.d.S.

Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che lo stato di ebbrezza può essere comunque desunto anche da circostanze sintomatiche (3) (4), in presenza delle quali ed in mancanza di altri decisivi elementi, deve ritenersi sussistente, per il principio del favor rei, l’ipotesi di minore gravità, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a),C.d.S.

(1) Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall’art. 186 del nuovo codice della strada senza alcuna limitazione, e quindi sussiste anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il veicolo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi la pericolosità della condotta. Cassazione  civile,  sezione  II,  sentenza  17  febbraio  2006, n. 3569

(2) Le diverse fattispecie introdotte, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell’art. 186 codice della strada dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome ipotesi incriminatrici, come emerge dalla previsione di pene differenziate in ragione della diversità del tasso alcolimetro accertato.  Cassazione  penale, sezione  IV,  sentenza  4  dicembre 2008, n. 45122

(3) Ai fini della contestazione del reato di cui all’art. 186 codice dela strada, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso il test alcolimetrico previsto dal regolamento di attuazione dello stesso codice. Cassazione  penale,  sezione  IV,  sentenza  4  dicembre  2008, n. 45122

Ai  fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, pur nell’attuale formulazione dell’art. 186 c.d.s.  (quale da ultimo modificata dal D.L. n. 92/2008, convertito con modif. in legge n. 125/2008), il suddetto stato può essere accertato, per tutte e tre le ipotesi ivi previste, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, fermo restando che dovrà comunque essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi. Cassazione  penale,  sezione  IV,  sentenza  29  dicembre  2008,  n. 48297

(4) Posto che lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e le procedure indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza quale: la guida irregolare, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso (Cassazione   penale,  sezione  IV,  sentenza  22  novembre  2002, n. 1124).