L’ombrello è un’arma? Per la Cassazione si! Essendo un «oggetto utilizzabile per l’offesa alla persona», «in determinate circostanze di tempo e di luogo».

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 marzo 2017, n. 13071)

…, omissis …

Ritenuto in fatto

Propone ricorso per cassazione per saltum il Procuratore della Repubblica di Asti avverso la sentenza del locale Tribunale in data 17 marzo 2016 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di B. M. in ordine al reato di lesioni personali volontarie, aggravato e continuato, ad esso contestato, per intervenuta remissione di querela.

I fatti risalgono al 4 novembre 2014 e vedono identificate quattro persone offese aggredite con un’arma impropria costituita da un ombrello.

Il giudice ha escluso l’aggravante dell’uso dell’arma osservando che tale non poteva considerarsi un ombrello secondo quanto affermato anche dalla Cassazione (CED 247888).

Deduce l’impugnante la violazione di legge in quanto anche l’ombrello può rappresentare, in determinate circostanze di tempo di luogo, un oggetto utilizzabile per l’offesa alla persona.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. A prescindere dalla corretta osservazione dell’impugnante secondo cui proprio la sentenza della Cassazione evocata dal Tribunale di Asti conclude in concreto per la configurabilità dell’aggravante di cui all’articolo 585 comma 2 con riferimento a una fattispecie nella quale la lesione era stata cagionata con un ombrello o un manico di scopa, va comunque riaffermato il principio secondo cui l’aggravante dell’articolo 585 comma 1, ossia l’ipotesi di provocazione di lesione mediante l’uso di un’arma, resta integrata in tutti i casi nei quali la condotta venga posta in essere con strumento che risponda alla nozione di arma presente nel comma 2 dello stesso articolo 585.

1.1. Una descrizione che non richiama e non rende necessario verificare anche la integrazione della contravvenzione di cui all’articolo 4 della legge 110\1975, nel senso che l’aggravante sussiste quando lo strumento utilizzato venga portato e usato anche in modo soltanto temporaneo per l’offesa alla persona e dunque senza giustificato motivo.

1.2. In tal senso v. Sez. 5, Sentenza n. 9388 del 09/02/2006 Ud. (dep. 17/03/2006 ) Rv. 233896 secondo cui sussiste l’aggravante di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. (lesione personale procurata con l’uso di strumenti atti ad offendere) nel caso in cui le lesioni siano procurate con l’uso di un bastone ricavato dalla gamba di un tavolino, né rileva in senso contrario la circostanza che si tratti di uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, considerato che tale previsione non richiede che l’uso dello strumento offensivo integri anche la contravvenzione di cui all’art. 4 della L. n. 110 del 1975 ( conformi Sez. 5, Sentenza n. 12151 del 01/12/2011 cc. (dep. 30/03/2012 ) Rv. 252144; Sez. 5, Sentenza n. 44864 del 07/10/2014 Ud. (dep. 27/10/2014 ) Rv. 261315).

2. Il giudice della sentenza impugnata è pertanto incorso nella erronea applicazione dell’articolo 585 cp, vizio da emendarsi mediante annullamento con
rinvio per il giudizio.

3. Ai sensi dell’articolo 569 comma 4 e dell’articolo 604 comma 6 cpp, al presente annullamento consegue rinvio alla Corte d’appello di Torino per il giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino per il giudizio.