(Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 24 novembre 2015, n. 23981)
L’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto, costituente un presupposto comune delle azioni di nullità e contraffazione del marchio, deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti, grafici, visivi o fonetici, e non attraverso il loro esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento.
Il principio, da ritenersi costante nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Suprema Corte con Sent. 24 novembre 2015, n. 23981.