Militari di una Stazione dei Carabinieri condannati dalla Corte di Appello Militare per truffa pluriaggravata. In particolare condotte materiali di alterazione di taluni dati che concorrevano a formare il modello SUP 2 (prospetto individuale mensile delle ore e della tipologia di servizio prestato, vidimato dal comandante di stazione).

(Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza 26 luglio 2016, n. 32404)

Sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., N. IL (OMISSIS);
AL.GI., N. IL (OMISSIS);
AU.GI., N. IL (OMISSIS);
B.G., N. IL (OMISSIS);
BA.LO., N. IL (OMISSIS);
C.B., N. (OMISSIS);
D.L., N. IL (OMISSIS);
E.A., N. IL (OMISSIS);
E.V., N. IL (OMISSIS);
G.P., N. IL (OMISSIS);
L.C.M., N. IL (OMISSIS);
M.G., N. IL (OMISSIS);
MI.VI., N. IL (OMISSIS);
S.A., N. IL (OMISSIS);
SE.MA., N. IL (OMISSIS);
ST.AN., N. IL (OMISSIS);
T.A., N. IL (OMISSIS);
V.S., N. IL (OMISSIS);
CA.MA., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 31/2015 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 27/10/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI L. M., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso proposto da Ca.Ma.; l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Al. e L.C. per intervenuta prescrizione; l’annullamento parziale senza rinvio nei confronti dei restanti ricorrenti per l’intervenuta prescrizione dei reati commessi sino al (OMISSIS), con rigetto dei ricorsi nel resto e rideterminazione del trattamento sanzionatorio (mesi quattro e giorni venti di reclusione militare nei confronti di E.V. e mesi quattro e giorni ventuno nei confronti dei restanti imputati);

uditi i difensori Avv.ti BRANCACCIO, FORMISANO, ORLANDO e MAUCERI che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. I ricorsi risultano proposti avverso la decisione emessa dalla Corte Militare di Appello in data 27 ottobre 2015. La sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale Militare di Napoli in data 2 luglio 2014.

Dato l’esito difforme delle due decisioni di merito, conviene riepilogare schematicamente (come segue) l’esito dei due giudizi di merito, che hanno avuto ad oggetto l’ipotesi di reato di truffa militare pluriaggravata e continuata (compiutamente descritta nelle imputazioni) commessa in concorso per ciascuno degli imputati con D.P.G. (il militare addetto alla compilazione del modello SUP2) tendenzialmente dal (OMISSIS) al (OMISSIS), salve le precisazioni relative a taluno degli imputati.

IMPUTATO RICORRENTE: A.C.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventotto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: AL.GI.;

ESITO PRIMO GRADO: Affermata la penale responsabilità.

ESITO SECONDO GRADO: Conferma ad esclusione dei fatti antecedenti al (OMISSIS), estinti per prescrizione, con riduzione della pena inflitta in primo grado a mesi quattro e giorni venticinque. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: AU.GI.;

ESITO PRIMO GRADO: Affermata la penale responsabilità;

ESITO SECONDO GRADO: Conferma ad esclusione dei fatti antecedenti al (OMISSIS), estinti per prescrizione, con riduzione della pena inflitta in primo grado a mesi quattro e giorni ventisette. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: B.G.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventotto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: BA.LO.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventotto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: CA.MA.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventotto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: C.B.;

ESITO PRIMO GRADO: Affermata la penale responsabilità.

ESITO SECONDO GRADO: Conferma ad esclusione dei fatti antecedenti al (OMISSIS), estinti per prescrizione, con riduzione della pena inflitta in primo grado a mesi quattro e giorni ventotto. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: D.L.;

ESITO PRIMO GRADO: Affermata la penale responsabilità.

ESITO SECONDO GRADO: Conferma ad esclusione dei fatti antecedenti al (OMISSIS), estinti per prescrizione, con riduzione della pena inflitta in primo grado a mesi quattro e giorni ventotto. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: E.A.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventotto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: E.V.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi sei e giorni otto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: G.P.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventotto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: L.C.M.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni venticinque, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: M.G.;

ESITO PRIMO GRADO: Affermazione di penale responsabilità. ESITO SECONDO GRADO: Conferma ad esclusione dei fatti antecedenti al (OMISSIS), estinti per prescrizione, con riduzione della pena inflitta in primo grado a mesi quattro e giorni ventotto. Pena sospesa.

IMPUTATO RICORRENTE: MI.VI.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventotto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: S.A.;

ESITO PRIMO GRADO: Affermazione di penale responsabilità;

ESITO SECONDO GRADO: Conferma ad esclusione dei fatti antecedenti al (OMISSIS), estinti per prescrizione, “con riduzione della pena inflitta in primo grado a mesi quattro e giorni ventotto. Pena sospesa.

IMPUTATO RICORRENTE: SE.MA.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventotto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: ST.AN.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventotto, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: T.A.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventisette, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

IMPUTATO RICORRENTE: V.S.;

ESITO PRIMO GRADO: ASSOLTO;

ESITO SECONDO GRADO: Affermata la penale responsabilità con condanna (generiche prevalenti) alla pena della reclusione militare per mesi quattro e giorni ventisette, in relazione ai fatti commessi dopo il (OMISSIS), prescrizione per i fatti antecedenti. Pena sospesa e non menzione.

2. Le vicende oggetto dei giudizi di merito sono storicamente collocabili tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) (ma per alcuni degli imputati la contestazione termina in data antecedente) e riguardano l’avvenuta percezione in qualità di militari addetti al servizio presso la Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS) – di quote di retribuzione non dovuta in rapporto a specifiche attività, in realtà mai realizzate o realizzate per un numero di ore inferiore rispetto a quanto liquidato.

Va premesso, al fine di realizzare un compiuto inquadramento del fatto, che in entrambe le decisioni di merito si precisano talune linee ricostruttive sintetizzabili nel modo che segue:

a) le condotte materiali di alterazione di taluni dati che concorrevano a formare il modello SUP 2 (sorta di prospetto individuale mensile delle ore e della tipologia di servizio prestato, vidimato dal comandante di stazione) sono state attribuite in via esclusiva al coimputato, giudicato separatamente, D.P.G., addetto alla contabilità;

b) in tale modello venivano riportati dati in parte non conformi a quanto risultava dal memoriale di servizio e dai fogli di marcia, specie in riferimento alle presenze festive, alle ore notturne ed al numero di servizi esterni;

c) tale incremento fittizio del numero delle ore notturne o delle altre voci veniva sostanzialmente adottato allo scopo di “compensare” con tali indennità (non soggette a limitazione di pagamento) il mancato pagamento di ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai militari ma in misura superiore al monte-ore mensile accordato alla stazione (in numero complessivo di 320) e a quello individuale (55), ore eccedenti che avrebbero dovuto dar luogo – sul piano regolamentare – ad un recupero tramite riposo compensativo;

d) in luogo del riposo compensativo veniva, tendenzialmente, adottata una tecnica di recupero, tramite mutazione del vero, che consentiva di incrementare il guadagno mensile;

e) tutti i militari in servizio in detto periodo risultano aver percepito, in quantità anche molto diverse tra loro, liquidazioni per indennità non dovute.

2.1 E’ stata realizzata perizia durante il giudizio di primo grado, che ha tendenzialmente confermato (con generale maggiorazione degli importi indebitamente percepiti) gli esiti della consulenza realizzata in sede di indagini.

E’ emerso inoltre che il D.P. operava ulteriori variazioni del modello SUP 2 in suo esclusivo favore prima di inviarlo al Comando competente, con sensibile incremento – rispetto ai coimputati – del vantaggio conseguito (pal. circa 12.000 Euro in due anni).

3. Le decisioni di merito si sono pertanto confrontate con il tema della identificazione in fatto del concorso criminoso tra i singoli militari risultati percettori di indennità non dovute e il D.P., reo confesso della avvenuta alterazione.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito sono, come si è detto, in parte diverse.

Prima di illustrarle, giova precisare in sintesi, l’entità della indebita percezione ritenuta, in rapporto a ciascun soggetto, precisando che l’accertamento operato ha preso in esame come data iniziale quella di (OMISSIS) e come data finale quella del (OMISSIS), salve le precisazioni indicate per ciascun imputato:

IMPUTATO RICORRENTE: A.C.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 717 Euro (750 per i periti);

IMPUTATO RICORRENTE: AL.GI.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 2.900 Euro (2.974 per i periti);

IMPUTATO RICORRENTE: AU.GI.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 1.800 Euro (per i periti 2.400);

IMPUTATO RICORRENTE: B.G.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 1.117 Euro (per i periti 1.400);

IMPUTATO RICORRENTE: BA.LO.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 927 Euro (per i periti 1.300);

IMPUTATO RICORRENTE: CA.MA.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 2.100 Euro (per i periti 2.400);

IMPUTATO RICORRENTE: C.B.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 5.109 Euro (per periti 5.800);

IMPUTATO RICORRENTE: D.L.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 2.700 Euro (per i periti 3.600);

IMPUTATO RICORRENTE: E.A.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 1.166 Euro (per i periti 2.200);

IMPUTATO RICORRENTE: E.V.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 1.800 Euro (per i periti 8.400);

IMPUTATO RICORRENTE: G.P.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 1.280 Euro (per i periti 1.800);

IMPUTATO RICORRENTE: L.C.M.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 800 Euro (per i periti 1.100);

IMPUTATO RICORRENTE: M.G.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 2.600 Euro (per i periti 3.000);

IMPUTATO RICORRENTE: MI.VI.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 1.380 Euro (per i periti 1.300);

IMPUTATO RICORRENTE: S.A.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 4.000 Euro (per i periti 4.300);

IMPUTATO RICORRENTE: SE.MA.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 1.700 Euro (1.900 per i periti);

IMPUTATO RICORRENTE: ST.AN.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 650 Euro (960 per i periti);

IMPUTATO RICORRENTE: T.A.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 900 Euro (1.100 per i periti);

IMPUTATO RICORRENTE: V.S.;

LIMITE FINALE TEMPORALE E PROFITTO RITENUTO: (OMISSIS) – 780 Euro (890 per i periti);

3.1 Quanto al ragionamento probatorio, il Tribunale di primo grado riteneva scarsamente attendibile la chiamata in correità – generalizzata – espressa da D.P.G. e relativa alle modalità di realizzazione dell’illecito. Il D.P. ha affermato, in sintesi, che tutti i militari in servizio erano consapevoli della “alterazione compensativa” del modello SUP 2 e provvedevano mensilmente a redigere delle annotazioni informali – a lui consegnate – contenenti le ore di straordinario “effettive”, consapevoli del fatto che sulla base di tali indicazioni il D.P. avrebbe provveduto a realizzare – in percentuale – la maggiorazione degli altri servizi, in realtà non realizzati.

In virtù della valutazione di scarsa attendibilità della fonte, motivata in ragione di incertezze narrative ed esistenza di variazioni tra le prime dichiarazioni e quelle dibattimentali, il Tribunale restringe l’area del concorso – sul piano probatorio in rapporto ad un indicatore fattuale cui si unisce una considerazione logica.

L’indicatore fattuale è rappresentato – in tale ottica – dall’entità della percezione indebita (pur divisibile per i mesi oggetto di verifica), tale da non poter sfuggire al ricettore dello stipendio.

La considerazione logica di sostegno a tale ricostruzione indiziaria del concorso è il criterio del “cui prodest”, nel senso che sommando l’entità della percezione e l’interesse del percettore se ne ricava il convincimento della piena consapevolezza dell’illecito e dell’agevolazione morale.

Sulla base, essenzialmente, di tale assunto il Tribunale ritiene di affermare la penale responsabilità dei soli sei imputati Al., Au., C., D., M. e S..

4. La Corte Militare di Appello realizza parziale rinnovazione dell’istruttoria con nuovo esame in contraddittorio del D.P. e modifica la valutazione di parziale inaffidabilità della fonte espressa in primo grado.

Si reputa, sul tema, che la “prassi” illustrata dal D.P. sia conforme alle risultanze complessive dell’istruttoria e si giustifica la progressione dichiarativa con i diversi contesti di acquisizione delle dichiarazioni (indagini/dibattimento). Alcune reticenze del D.P. vengono ritenute ascrivibili alla volontà di ridimensionare la propria quota di responsabilità (specie in rapporto alle alterazioni “finali” del SUP 2) e alla volontà di non realizzare accuse specifiche, ma in ogni caso si ritiene applicabile il principio della “frazionabilità” delle dichiarazioni rese dal correo.

Ciò conduce ad una diversa ricostruzione in fatto della riconoscibilità del concorso, tale da ritenere non solo confermata la prova del medesimo in rapporto ai soggetti già condannati in primo grado – con rigetto delle obiezioni difensive – ma tale da ricomprendere la posizione di numerosi altri imputati (13) assolti in primo grado.

A riscontro delle dichiarazioni del D.P. viene utilizzato, anche in secondo grado, il criterio oggettivo del “cui prodest”, cui si unisce la considerazione per cui anche la mera “adesione” ad una prassi ormai consolidatasi – per cui la indicazione delle ore di straordinario non pagabile veniva fatta allo scopo di consentire al D.P. di realizzare le indebite compensazioni – finiva con il manifestare un rafforzamento morale ad una azione concorsuale rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 110 c.p..

L’entità delle retribuzioni non dovute – nella decisione di secondo grado assume pertanto un valore del tutto diverso rispetto a quello svolto nella prima decisione.

La Corte di Appello, invero, se ne serve al solo scopo di fugare il ragionevole dubbiò circa l’assenza di effettiva adesione del singolo al complessivo piano criminoso, nel senso che lì dove gli importi ricevuti in difformità siano di scarsissima entità (nell’arco dei complessivi due anni di verifica) per l’esiguo numero di ore maggiorate o servizi riportati ma non svolti, ciò determina l’emersione ragionevole di una ipotesi alternativa (il singolo percettore era all’oscuro del meccanismo compensativo) tale da escludere la prova del concorso criminoso.

Ciò conduce alla assoluzione di taluni imputati che risultano aver percepito – in detto arco temporale – importi estremamente bassi (103 Euro, 220 Euro, 118 Euro, 242 Euro, 475 Euro, 299 Euro, 367 Euro).

La esistenza della finalità compensativa – rispetto ad ore di servizio tendenzialmente prestate e non retribuite in virtù della disciplina limitativa dello straordinario – veniva ritenuta valutabile sotto il profilo della attenuazionè della pena (con conferma delle circostanze attenuanti generiche prevalenti) senza possibilità alcuna di incidenza sulla punibilità.

Venivano inoltre dichiarate prescritte le condotte verificatesi sino al mese di (OMISSIS), con le conseguenze sanzionatorie indicate in premessa.

5. A mezzo del comune difensore ricorrono:

5.1 A.C., Al.Gi., B.G., Ba.Lo., E.V., G.P., T.A., V.S..

Nel ricorso si evidenzia, in fatto, che il periodo in esame ha visto un particolare impegno di contrasto al crimine sul territorio della articolazione di (OMISSIS), con servizi protrattisi per numerose ore di lavoro straordinario.

Si ripropone la tesi del beneficio individuale del D. P. che avrebbe da solo realizzato le alterazioni a fini di nascondimento della sua attività illecita.

Si articolano i seguenti motivi:

a) vizio di motivazione della decisione impugnata e violazione delle regole normative di valutazione della prova.

Si ritiene non correttamente applicato il principio giurisprudenziale della “frazionabilità” delle dichiarazioni del chiamante in correità, in presenza di dubbi – evidenziati nella decisione di primo grado e puntualmente rievocati nel ricorso – sul tema della attendibilità intrinseca ed in presenza di una sostanziale unitarietà della narrazione.

Inoltre, si evidenzia la totale assenza di riscontri esterni con portata individualizzante rispetto al narrato del collaborante.

Le rilevate discrasie tra il memoriale di servizio e il SUP2 riguardano il fatto e non i chiamati in correità, il che impedisce di ritenere sussistente il dovuto riscontro sulla persona.

b) Ulteriore vizio di motivazione in riferimento al canone normativo del ragionevole dubbio come limite alla affermazione di penale responsabilità.

Si evidenzia l’assenza di motivazione “rafforzata” lì dove la Corte Militare di Appello ribalta gli esiti del giudizio di primo grado. Il mero riascolto della fonte, se da un lato evita le censure riconducibili agli arresti della CEDU Dan/Moldavia e successivi, dall’altro non risulta sufficiente, non essendo stata superata la constatazione di inattendibilità della fonte con argomenti decisivi.

c) Ulteriore vizio di motivazione in riferimento alla necessaria ricostruzione della partecipazione dei singoli imputati al fatto.

Si rileva, in tale parte del ricorso, contraddittorietà interna tra la parte della decisione in cui si afferma – in virtù del recupero di attendibilità della fonte di accusa – che tutti i militari erano consapevoli della prassi abusiva e la valorizzazione della esiguità degli importi riscossi da taluni imputati per giustificarne l’assoluzione.

Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di un recupero – da parte della Corte di merito – della consapevolezza circa la necessità di un riscontro con valore individualizzante, che viene proposto, in chiave logica, nella “percepibilità” della illecita retribuzione.

Ma tale argomentazione sconfina – ad avviso dei ricorrenti – nella più ampia discrezionalità, in rapporto alla concreta individuazione di tale “soglia” di percepibilità, che appare fissata – esaminandosi le posizioni dei soggetti assolti – in circa 500 Euro. Non vi è alcuna spiegazione circa la razionalità di tale individuazione, in realtà operata in modo del tutto arbitrario, senza tener conto dei parametri soggettivi incidenti su tale “percepibilità”.

Da ciò si alimentano critiche alla coerenza logica interna, anche in punto di modalità di individuazione della ricorrenza in fatto dell’elemento psicologico doloso.

d) Erronea applicazione della legge penale in riferimento alla quantificazione della pena.

Si evidenzia che il trattamento sanzionatorio non è stato oggetto di adeguata personalizzazione, specie in rapporto alla esistenza di macroscopiche diversità in tema di importi percepiti cui non corrisponde una diversificazione della sanzione.

e) Ulteriore vizio di motivazione con particolare riferimento alla posizione di A.C..

Si evidenzia che la Corte di Appello non ha minimamente valutato i contenuti della memoria difensiva presentata da tale imputato, peraltro creditore di consistenti somme per straordinari non retribuiti. In detta memoria si ricostruiva in modo diverso rispetto agli esiti della perizia la somma percepita indebitamente, sì da portare l’illecita percezione ad una quota tale da giustificare, per la stessa Corte, l’assoluzione.

f) Ulteriore vizio di motivazione in riferimento alla posizione del comandante E.V..

Il rimprovero di omesso controllo dei modelli SUP2 mosso dalla Corte di merito al comandante E. non solo viola il principio di correlazione – non essendovi contestazione del genere – ma non si confronta con la stessa riconosciuta – dal perito a. – complessità delle verifiche necessarie a realizzare un reale raffronto tra memoriali di servizio e contenuto del SUP2.

5.2 A mezzo del comune difensore ricorrono inoltre C.B., D.L., M.G., Mi.Vi., S.A., Se.Ma. e St.An..

Al primo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata e violazione delle regole normative di valutazione della prova. Si riproduce il primo motivo del ricorso che precede, alla cui illustrazione si rinvia.

Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento al canone normativo del ragionevole dubbio come limite alla affermazione di penale responsabilità. Si riproduce il secondo motivo del ricorso che precede.

Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento alla necessaria ricostruzione della partecipazione dei singoli imputati al fatto. Si riproduce il terzo motivo del ricorso che precede.

5.3 Ricorrono a mezzo del comune difensore Au.Gi. e E.A..

Al primo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata e violazione delle regole normative di valutazione della prova.

Si riproduce il primo motivo del ricorso illustrato al punto 1.

Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento al canone normativo del ragionevole dubbio come limite alla affermazione di penale responsabilità.

Si riproduce il secondo motivo del ricorso illustrato al punto 1.

Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice in riferimento all’elemento psicologico del reato.

I militari, secondo la stessa decisione di merito, avrebbero al più consegnato al D.P. dei fogli con l’annotazione delle ore di straordinario “effettivamente” svolte.

Da ciò la difficoltà di ricostruire, in via indiziaria, il dolo della truffa che la Corte rapporta ad una sorta di consapevolezza collettiva – e non opposizione – circa l’esistenza del sistema di recupero compensativo dello straordinario non pagabile.

Ma in tale operare motivazionale vi è – per i ricorrenti – una inaccettabile presunzione e una evidente irragionevolezza.

Al quarto motivo si deduce ulteriore vizio motivazionale.

Si riproduce essenzialmente il contenuto del terzo motivo illustrato sub 1. Al quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento alla quantificazione della pena.

Si riproduce il contenuto delle doglianze illustrate al quarto motivo del ricorso sub 1.

5.4 Ricorre a mezzo del difensore Ca.Ma..

Al primo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata e violazione delle regole normative di valutazione della prova.

Si riproduce il contenuto del primo motivo di ricorso sintetizzato al punto 1, cui si rinvia.

Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento al canone normativo del ragionevole dubbio come limite alla affermazione di penale responsabilità.

Si riproduce il contenuto del secondo motivo di ricorso sintetizzato al punto 1 cui si rinvia.

Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento alla necessaria ricostruzione della partecipazione dei singoli imputati al fatto.

Si riproduce il contenuto del terzo motivo di ricorso sintetizzato al punto 1 cui si rinvia.

Al quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento alla quantificazione della pena.

Si riproduce il contenuto del quarto motivo di ricorso sintetizzato al punto 1 cui si rinvia.

5.5 Ricorre a mezzo del difensore L.C.M..

Al primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, con riferimento a norme del codice di rito ed in particolare alle disposizioni di cui all’art. 197 bis c.p.p., comma 6 e art. 192 c.p.p., comma 3.

Si prospetta, in sintesi, la non corretta applicazione delle regole normative in punto di valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito D.P. da parte della Corte Militare di Appello ed in particolare l’assenza di elementi di riscontro indipendenti rispetto al contenuto della narrazione.

Non possono ritenersi tali i documenti contabili e ciò in virtù del fatto che gli stessi rappresentano prova esclusivamente della “assoluta caoticità nella gestione della contabilità della stazione Cc di (OMISSIS)” come sarebbe dimostrato dalla sensibile divergenza tra le conclusioni del consulente dell’accusa e quelle dei periti nominati dal giudice di primo grado.

Il ricorrente inoltre esamina singoli aspetti della narrazione resa dal D.P. evidenziando le pretese ragioni di inattendibilità per assenza dei requisiti della costanza e coerenza complessiva del racconto, così come era stato ritenuto dal Tribunale di primo grado, con critica delle ragioni esposte dalla Corte Militare di Appello sul punto.

In ogni caso si ribadisce l’assoluta mancanza di riscontri esterni con portata individualizzante.

Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento alla valutazione di sussistenza della truffa militare.

Si contesta la ricostruzione, in fatto e in diritto, della condotta concorsuale.

La stessa narrazione resa dal D.P. non consentirebbe di rintracciare contatti diretti con il ricorrente L.C. tesi a rendere edotto quest’ultimo della supposta prassi abusiva, lì dove le pretese annotazioni consegnate al D.P. riguardavano, in tesi, le ore di straordinario effettivamente realizzate.

La dichiarazione resa dal D.P., inoltre, secondo cui ‘tutti sapevanò appare del tutto generica e non può costituire idonea prova di una condotta concorsuale.

Si aggiunge che il L.C. non aveva alcuna cognizione specifica in punto di contabilità e pertanto non era in grado di percepire se effettivamente lo statino-paga fosse corrispondente al numero delle ore ed al tipo di servizi effettivamente prestati.

Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo dell’ingiusto profitto.

Il ricorrente evidenzia che nella vicenda in esame non vi è prova dell’ingiustizia del profitto e del relativo danno dell’amministrazione militare.

Ciò in rapporto agli stessi contenuti della decisione, lì dove si ritiene che le ore di lavoro straordinario – portate a “compensazione” nei modi descritti in imputazione – erano state effettivamente svolte.

Il profitto conseguito, pertanto, non sarebbe – in tale prospettiva – ingiusto, posto che andrebbe a coprire – peraltro solo in parte – una attività lavorativa realmente svolta e dunque sempre da doversi – in linea di principio – retribuire, secondo la previsione costituzionale dell’art. 36 Cost..

Inoltre, come nei precedenti ricorsi, si evidenzia la difformità tra le valutazioni dei consulenti e quelle dei periti sulla entità del danno, il che rende obiettivamente incerta la ricostruzione.

Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione dell’elemento psicologico del reato.

Si svolgono, in apertura, considerazioni analoghe a quelle esposte al terzo motivo del ricorso illustrato sub 1, posto che la Corte Militare di Appello avrebbe – in tesi – ricostruito l’elemento psicologico e la certezza dell’adesione del singolo alla prassi abusiva mediante un dato “variabile e incerto” – con eccesso di discrezionalità valutativa – rappresentato dalla visione dello statino-paga e dalle percepibilità degli scarti a favore del singolo militare.

Si aggiunge che nel caso del L.C. i servizi “maggiorati” quanto a durata erano stati effettivamente svolti e ciò rendeva oltremodo difficile la effettiva percezione dell’ipotetico vantaggio.

Peraltro l’assenza di contestazioni alle elaborazioni del SUP2 da parte dei superiori rendeva del tutto ragionevole l’affidamento nella bontà dei dati da parte dei militari di grado inferiore.

Considerato in diritto.

1. In riferimento alle posizioni dei ricorrenti Al.Gi. e L.C.M., va dichiarata l’estinzione dei reati agli stessi ascritti per intervenuta prescrizione, su conforme richiesta del Procuratore Generale Militare.

Ed invero, a fronte di ricorsi non manifestamente infondati (per quanto verrà esposto in seguito) nè colpiti da altra causa di inammissibilità, va preso atto della maturazione dell’effetto estintivo. Le ultime condotte contestate risalgono per l’ Al. al (OMISSIS) e per il L.C. al (OMISSIS), con prescrizione maturata in data 18 marzo 2016.

Non può emettersi – peraltro – decisione più favorevole, non apparendo evidente l’assenza di prova della responsabilità, in rapporto agli elementi di fatto esposti nelle due decisioni di merito e dovendosi tener conto dei limiti ontologici del giudizio di legittimità. Il limite alla applicazione, nella presente sede, della disposizione di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2 è infatti strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile l’emissione di decisione più favorevole, in presenza dell’effetto estintivo, solo ove il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato imponga la presa d’atto della totale carenza di elementi a carico (tra le molte, Sez. 1^, n. 35627 del 18.4.2012, rv 253458).

2. Analogo effetto estintivo va dichiarato in riferimento alla posizione dei ricorrenti A.C., Au.Gi., B.G., Ba.Lo., C.B., D.L., E.A., E.V., G.P., M.G., Mi.Vi., S.A., Se.Ma., St.An., T.A. e V.S., per i fatti commessi sino al mese di (OMISSIS), anche in tal caso su conforme richiesta del Procuratore Generale Militare.

3. In riferimento alla “frazione” di condotte tuttora punibili i ricorsi dei predetti imputati A., Au., B., Ba., C., D., E.A., E.V., G., M., Mi., S., Se., St., T. e V., cui previa declaratoria di inammissibilità per tardività (deposito del ricorso oltre il termine, scaduto in data 11 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) va aggiunta ai sensi dell’art. 587 c.p.p. la posizione di Ca.Ma., sono fondati, per le ragioni che seguono.

3.1 La Corte di secondo grado, nel rielaborare i temi dimostrativi, non realizza ad avviso del Collegio – una coerente applicazione del principio della “frazionabilità” dei contenuti narrativi della chiamata in correità, nel caso in esame proveniente dal soggetto autore della condotta materiale di alterazione dei modelli di pagamento.

Va premesso che il giudizio di merito è caratterizzato da una particolare dimensione dimostrativa, che è opportuno rievocare.

La condotta di alterazione dei dati relativi a servizi “non effettuati” in tutto o in parte dai singoli militari è stata materialmente realizzata dal contabile D.P.G. e si presta ad una duplice chiave di lettura in fatto.

La prima vede consapevoli tutti i militari di tale meccanismo truffaldino, concordemente operato allo scopo di realizzare un indebito recupero di ore di lavoro straordinario effettivamente realizzate ma non in toto “pagabili” perchè eccedenti il monte-ore assegnato alla stazione di (OMISSIS) (dette ore avrebbero dovuto dare luogo a recupero compensativo, come emerge dall’istruttoria svolta).

In tale chiave di lettura alla consegna dei “foglietti” con le annotazioni di ore di lavoro straordinario o di variazioni al turno programmato – operazione comunque necessaria anche al fine di realizzare le condizioni del recupero compensativo, come osservato dal giudice di primo grado – si sarebbe accompagnata, da parte dei singoli militari, la consapevolezza dell’utilizzo in parte criminoso che il soggetto ricettore dell’informazione ne avrebbe fatto.

La seconda chiave di lettura – non manifestamente irragionevole, per quanto si dirà – pone l’interesse del D.P., che realizzava una consistente alterazione dei dati in proprio favore, al centro del fenomeno truffaldino, realizzato mediante una parziale alterazione dei dati della retribuzione operata, in misura diversa, nei confronti di tutti gli appartenenti al nucleo ed allo scopo di mascherare – in tal modo – l’eccesso di autoretribuzione che il D.P. andava a liquidarsi (calcolata, nei due anni di osservazione in circa 12.000,00 Euro).

In tale seconda ipotesi del tutto evidente sarebbe l’assenza di punibilità (per difetto di elemento psicologico del concorso) dei restanti militari, inconsapevooli strumenti di realizzazione di un proposito criminoso “appartenente” al D.P. in via esclusiva.

Al fine di sciogliere il nodo – testè illustrato – circa la prova della consapevolezza soggettiva dei militari tratti a giudizio, la Corte di merito utilizza un duplice criterio argomentativo: da un lato tende a ridimensionare il deficit di attendibilità soggettiva di cui il D.P. (anche normativamente, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3) è portatore, dall’altro valorizza il dato quantitativo della “entità” della percezione indebita, allo scopo di dimostrare la consapevolezza del percettore, con un margine di opinabilità nell’adesione ad una determinata soglia quantitativa, punto anch’esso oggetto di critica nei proposti ricorsi.

Tuttavia, come si è anticipato, tale operazione valutativa non supera il vaglio di legittimità, per le ragioni che seguono.

3.2 Va premesso che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3 in tema di valore probatorio della chiamata in correità consente di attenuare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (definito come formula malriuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale).

Questa Corte di legittimità nell’interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – contenuta nell’art. 192 c.p.p., comma 3 – ha anzitutto precisato che il senso della prescrizione normativa è quello di imporre la convergenza di dati logici o storici, autonomi rispetto alla narrazione e capaci di convalidarne la portata dimostrativa.

La conferma imposta dalla norma non è soltanto direzionata alla verifica della persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare le modalità della sua conoscenza e l’assenza di elementi di smentita) ma si estende alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. 6^ nella decisionè del 7.5.1999, ric. Emmanuello non massimata – ove si afferma con chiarezza che una lettura del genere sarebbe, infatti, contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perchè la particella.. ne.., nell’espressione “ne confermano l’attendibilità” va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo “le dichiarazioni”, le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l’attendibilità).

Va anche precisato che nel ritenere necessari ulteriori elementi di prova il legislatore ha inteso evidenziare:

la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono concretizzarsi in meri sospetti (non basati su dati sensibili ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa;

la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell’art. 187 c.p.p.) tra detti elementi e l’imputazione contestata.

Dunque il riscontro – seppure in via mediata – non può limitarsi ad accrescere l’attendibilità intrinseca del dichiarante (in punto di attendibilità soggettiva), ma deve comunque essere riferibile (sia pure anche solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all’indagato.

Ovviamente, tale idoneità probatoria dell’elemento di riscontro non va intesa in termini di “autosufficienza”, dovendo comunque lo stesso fungere da “necessario completamento” della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. 6^ n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli “altri elementi di prova” è semplicemente quella di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell’imputato, non entra in gioco la regola dell’art. 192 c.p.p., comma 3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, Sez. 6^, n. 4108 del 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439).

Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante da Sez. 6^, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all’oggetto dell’accusa.

Nel compiere l’operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la “capacità dimostrativa” del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare – sul piano logico – l’apporto fornito.

Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale nel territorio qui esaminato – tra:

– elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell’ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l’avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio. La comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto.

O ancora, lo stato di libertà dell’incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso, di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una “autonoma” capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall’art. 192 c.p.p., comma 3;

– elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo; sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, rende probabile la partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente “espressivi” del programma delittuoso e sempre valutandosi in concreto la posizione del chiamato (tra le molte, Sez. 1^, 30.3.’04, n.17886, ric. Vollaro rv 228282; Sez. 4^, 10.12.’04 n. 5821, Alfieri; nonchè Sez. 6^, n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez. 2^, 23.10.’03, ric. Avareio e Sez. 6^, n. 41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità.

Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico-indiziaria, atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo “di supporto” richiede l’applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell’ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze (si veda, sul punto Sez. 1^ n. 16792 del 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. 1^ n. 16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull’obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti); – elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell’azione delittuosa – difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza – accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione.

Il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all’incolpato, è da ritenersi significativa, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative – dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come di recente riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012): si tratta di elementi qualificabili come riscontri “diretti”, atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell’elemento di sostegno alla narrazione.

Ma al di là della necessaria dimensione e direzione dell’elemento di riscontro, qui solo sinteticamente illustrata, il caso in esame pone il tema della corretta elaborazione e applicazione della nozione di “frazionabilità” della dichiarazione, principio in virtù del quale si è ritenuto che l’emersione di punti di “smentita” della narrazione del dichiarante (così come l’assenza di riscontri su taluni episodi narrati) non travolge l’intero profilo di attendibilità del dichiarante che resta fonte valutabile in rapporto a diversi episodi storici rispetto a quello su cui è emerso il dato di smentita.

Ma il limite intrinseco della frazionabilità è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici autonomi e distinti, non intimamente correlati.

La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità (per la quale l’attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un’interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate.

Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra (così Sez. 1^, n. 468 del 18.12.2000, ric. Orofino, rv 218720, e, tra le molte, Sez. 6^, n. 35327 del 22.8.2013, ric. Arena, rv 256097).

3.3 Nel caso del dichiarante D.P., per il vero, non può applicarsi tale principio, posto che il fronte narrativo è palesemente unitario e non si presta a differenziazioni.

La palese genericità delle affermazioni rese dal dichiarante (“tutti erano al corrente”.) oltre a rendere difficoltosa la ricerca dell’elemento esterno convalidante (e prova ne è la difformità di opinioni nei due gradi di giudizio) manifesta una voluta unitarietà narrativa, che impone di rendere inscindibile il contributo probatorio, a differenza di quanto affermato nella decisione di secondo grado.

Sul punto, il Tribunale Militare ha con nettezza affermato che ” la deposizione del D.P. non è credibile in quanto nel corso di tutto l’esame e su tutti gli argomenti di maggior interesse lo stesso fornisce risposte evasive, laconiche, poco chiare, non esaustive e contraddittorie”.

La Corte di secondo grado, dopo la rinnovazione parziale dell’istruttoria e il nuovo ascolto della fonte, ribaltava tale giudizio.

Le argomentazioni esposte in sentenza a sostegno di tale rielaborazione sono ad avviso del Collegio – solo in parte assistite dalla necessaria coerenza logica.

Se, infatti, nulla può osservarsi sulla applicazione di criteri valutativi tesi a giustificare alcune “progressioni narrative” (posto che una più ampia sollecitazione della fonte, derivante dal contraddittorio, può comportare tale effetto) e sul contrasto con dichiarazioni rese da soggetti portatori di interessi antagonisti, non altrettanto va affermato per quanto riguarda il contrasto tra le dichiarazioni rese dal D.P. e la ulteriore rielaborazione del modello SUP 2 dopo la firma del comandante di stazione e prima che lo stesso fosse inviato al competente Comando di Compagnia.

Circa tale incongruenza – che incrina la coerenza complessiva del racconto – la Corte di merito ipotizza la ricorrenza di un “interesse” particolare del D.P. a maggiorare – ulteriormente rispetto agli accordi presi con il comandante di stazione – la propria retribuzione, ma si tratta di una semplice ipotesi che non offre univoca soluzione al tema, lasciando insoluto il dubbio di fondo sulla attendibilità del dichiarante.

Da ciò deriva, secondo le linee interpretative della norma regolatrice prima esposte, la impossibilità di ricorrere al criterio della “frazionabilità”, impropriamente richiamato dalla Corte di merito alle pagine 108 e ss. della motivazione.

4. Da ciò deriva la fondatezza dei proposti ricorsi, essendo stato introdotto e coltivato il tema di critica relativo alle modalità di riformulazione della valutazione di attendibilità e alla non corretta applicazione dei protocolli valutativi derivanti dai contenuti dell’art. 192 c.p.p., comma 3.

L’esistenza di un dubbio consistente in punto di attendibilità del dichiarante, derivante dal contrasto o comunque dalla mancata spiegazione di un dato storico rilevante, da un lato non consente – data l’unitarietà dell’episodio storico – la scissione interna del contributo, dall’altro non risulta bilanciata – in ipotesi – da una particolare consistenza e qualità dell’ipotizzato riscontro esterno.

Il criterio del “vantaggio”, utilizzato – sia pure con diverse sfumature – in entrambe le decisioni di merito se da un lato si fonda su un dato obiettivo che può rivestire portata indiziante (il beneficio economico percepito e non contestato può essere in astratto un indicatore logico del previo accordo) dall’altro si presta, nel caso in esame, ad un marcato soggettivismo interpretativo del reale valore dimostrativo, derivante da una necessità di apprezzamento della entità economica concreta (dato su cui si sono registrate difformità anche consistenti nelle varie fasi del procedimento) e dal confronto con una serie di dati potenzialmente neutralizzanti (il lungo periodo interessato, la capacità del militare di avvedersi della differenza, la presenza di importi maggiorati in un numero ridotto o più ampio di statini).

Ciò è oggettivamente dimostrato non soltanto dalle difformità valutative emerse nei due giudizi di merito ma dalla marcata discrezionalità e correlata opinabilità della scelta operata dalla Corte di secondo grado – di ritenere idonea alla neutralizzazione del dubbio, con sostanziale attribuzione di una valenza dimostrativa a riscontro, la indebita percezione di importi superiori ad Euro 500,00 nell’arco di 23 mesi, con assoluzione per gli importi complessivamente inferiori.

Si tratta di un criterio generalizzante, teso ad estendere la valenza del dato e potenzialmente fallace, che non consente di apprezzare la particolarità delle posizioni individuali e dei singoli fatti posti, per ciascuno in continuazione e che – in tali termini – non risulterebbe idoneo a convalidare i contenuti di accusa (ferma restando la evidenziata erronea applicazione della nozione di frazionabilità delle dichiarazioni di base).

Va pertanto disposto l’annullamento della sentenza impugnata, per la frazione temporale non estinta, nei confronti di nei confronti di A.C., Au.Gi., B.G., Ba.Lo., C.B., D.L., E.A., E.V., G.P., M.G., Mi.Vi., S.A., Se.Ma., St.An., T.A. e V.S., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte Militare di Appello.

Le ragioni dell’annullamento comportano, ai sensi dell’art. 587 c.p.p., l’estensione dell’effetto favorevole nei confronti del Ca.Ma., il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna, del solo Ca., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Ca.Ma., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Al.Gi. e L.C.M. perchè i reati loro ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.C., Au.Gi., B.G., Ba.Lo., C.B., D.L., E.A., E.V., G.P., M.G., Mi.Vi., S.A., Se.Ma., St.An., T.A. e V.S. limitatamente ai fatti commessi sino a tutto il mese di (OMISSIS), perchè estinti per intervenuta prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei predetti A., Au., B., Ba., C., D., E.A., E.V., G., M., Mi., S., Se., St., T. e V., in relazione ai residui episodi, nonchè, per effetto estensivo, nei confronti di Ca.Ma., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte Militare Appello.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016.