Multe: sì all’uso di strumenti non omologati se è presente la pattuglia.

(Ministero Interno, parere n. 300/A/6822/16/127/9 del 5 ottobre 2016)

Quando il dispositivo o l’apparecchiatura di rilevamento dell’infrazione stradale risulti omologato, oppure approvato per il funzionamento in modo completamente automatico, non è necessaria la presenza, sul posto, dell’organo di polizia.

Viceversa, l’omologazione o l’approvazione non sono necessari se il dispositivo sia utilizzato come strumento di ausilio all’organo accertatore presente in strada: in quest’ultimo caso la polizia può procedere alla contestazione immediata dell’infrazione stradale, a carico dell’effettivo trasgressore.

Questa la presa di posizione del Ministero dell’Interno che, in persona del Direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con una nota indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito chiarimenti sulle modalità di accertamento delle violazioni stradali elencate dal comma I bis, lettera g-bis, dell’art. 201 C.d.S., rispetto alle quali la contestazione può essere anche differita, sempreché la violazione sia rilevata tramite gli appositi dispositivi.

In proposito, va rammentato che l’art. 201 C.d.S., comma 1-quater, dispone che, in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis) (fattispecie di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214), per mezzo di appositi dispositivi di rilevamento, non occorre la presenza degli organi di polizia stradale se il dispositivo o l’apparecchiatura risulti omologato, oppure approvato per il funzionamento in modo completamente automatico.

Il Ministero sottolinea che il presupposto in presenza del quale è possibile derogare al canone generale della contestazione immediata, è che i dispositivi di rilevamento siano omologati o approvati ai sensi dell’art. 45 C.d.S. per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto.

Al contempo, rileva lo stesso Dipartimento, in conformità a quanto previsto dal comma I quater dell’articolo 201 C.d.S., l’omologazione o l’approvazione non sono necessari se i medesimi dispositivi vengano utilizzati alla contestuale presenza dell’organo accertatore. In questo ultimo caso, infatti, il dispositivo rappresenta soltanto uno strumento del quale l’organo di polizia si serve per eseguire i controlli.

Ne consegue che, nell’ambito dell’attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, secondo il Ministero, l’organo di polizia presente sul posto può avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare l’omessa revisione, la mancanza di copertura assicurativa e via dicendo, e procedere, di conseguenza, all’accertamento ed all’immediata contestazione della violazione all’effettivo trasgressore.

Il Ministero ribadisce che in quest’ultima ipotesi i dispositivi in questione non possono essere considerati al pari di quelli previsti al succitato art. 201 C.d.S., bensì rappresentano soltanto uno strumento in ausilio dell’operatore di polizia.

Tra le numerose pronunce sul tema, da ultimo il Giudice di Pace di Firenze (sentenza 9 settembre 2016 n. 2361) aveva annullato una multa per eccesso di velocità, valutando come illegittimo l’accertamento svolto attraverso un dispositivo di rilevamento della velocità in automatico, in assenza di agenti operatori.

Per lo stesso Giudice, in particolare, l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento della violazione del limite di velocità va sottoposta a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, conformemente a quanto espresso dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 113 del 2015, dove veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma VI dell’art. 45, C.d.S., nella parte ove non prevedeva che tutte le apparecchiature adoperate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità venissero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Nella specie, l’Amministrazione resistente aveva depositato in giudizio unicamente il certificato di taratura, mentre non aveva fornito prova alcuna per dimostrare che l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento della violazione impugnata, fosse stata oggetto di verifica periodica di corretto funzionamento.

Il Giudice, nell’annullare la multa, ha anche richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II civile, del 14 dicembre 2015 n. 25125, ove veniva ribadito che ogni apparecchiatura di misurazione della velocità deve essere periodicamente tarata e verificata nel corretto funzionamento.

Ministero Interno, parere 05/10/2016 n° 300/A/6822/16/127/9