Musulmani di origine turca residenti in Svizzera, proibiscono alle loro figlie (9 e 7 anni) di frequentare i corsi obbligatori di nuoto misti, previsti dai programmi della loro scuola elementare perché contrari ai loro precetti religiosi.

(CEDU, Corte Europea Diritto dell’Uomo, sentenza 10 gennaio 2017, n. 29086/12)

Dopo vari inutili tentativi di conciliazione e solleciti, fu elevata loro un’esosa multa per essere venuti meno alle responsabilità genitoriali.

Tale decisione veniva impugnata dalla coppia invocando la libertà di religione, ma le Corti interne respinsero tutti i ricorsi.

L’art.9 Cedu (libertà di opinione, di coscienza e di religione) tutela non solo gli atti e le pratiche devozionali di un culto, ma anche le credenze generalmente riconosciute come riconducibili allo stesso: nella fattispecie c’è una possibile interferenza in questa libertà.

Lo Stato però ha «un margine discrezionale nel regolare i propri rapporti con le varie religioni e per stabilire il senso da dare alla religione nella società», così come può stabilire quali materie considerare obbligatorie nei programmi scolastici e stilarli secondo le proprie necessità e tradizioni.

La scuola, come detto, ha un ruolo centrale per contrastare l’esclusione sociale degli alunni stranieri e/o con culture, origini e religioni differenti, perché da un lato consegue le pari opportunità di tutti gli allievi e dall’altro li aiuta ad adattarsi agli usi ed ai costumi locali per essere meglio accettati dai coetanei.

In breve, nel rispetto di questa diversità, come sopra evidenziato, deve essere la minoranza ad adattarsi agli usi ed ai costumi della maggioranza: non si può pretendere di “piegare” le abitudini e le tradizioni locali agli interessi individuali di alcuni che professano diversi credi o sono atei, agnostici etc. (Lautsi ed altri c. Italia [GC] del 2011 sulla presenza dei crocifissi nella aule scolastiche; Izzetin Dogan ed altri c. Turchia [GC] del 26/4/16).

Infatti l’insegnamento dello sport, come il nuoto, non solo è volto all’attività fisica degli alunni ed a migliorare il loro sviluppo e la loro salute, ma soprattutto, dovendosi svolgere in gruppo, migliora e favorisce la loro socializzazione, il confronto con gli studenti dell’altro sesso e lo spirito di squadra, «al di fuori di tutte le eccezioni connesse all’origine dei minori od alle diverse opinioni religiose e filosofiche dei loro genitori».

La legge interna, poi, non può essere considerata eccessivamente rigida laddove preveda espressi casi di esonero (motivi di salute etc.) e le ricordate misure per mitigare detto impatto conflittuale.

Questa imposizione, dunque, è un’interferenza lecita, prevista dalla legge e necessaria in una società democratica.

Sentenza CEDU