Nessuna sanzione se il proprietario non ricorda chi guidava l’auto il giorno dell’infrazione.

Evita la sanzione amministrativa il proprietario dell’autovettura che comunichi di non ricordare chi c’era alla guida del veicolo il giorno dell’accertamento dell’infrazione.
Per il Giudice di Pace di Campobasso, sentenza n. 307/2015 (all.1) nell’applicazione dell’art. 126 bis, comma 2 del CdS, bisogna distinguere il comportamento di chi si disinteressa della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione), dalla condotta di chi invece fornisce una dichiarazione anche se di contenuto negativo.
Il ricorrente, legale rappresentante di una s.r.l., ha fornito al Comune un dichiarazione incui precisava di non essere in grado di indicare con certezza il conducente del veicolo al momento dell’infrazione, a causa del notevole lasso di tempo intercorso dalla data di rilevazione dell’infrazione alla data di notifica della stessa; sottolineava altresì che l’autovettura è intestata alla società e pertanto è a disposizione dell’intero nucleo aziendale.
Ciononostante, “nulla può rimproverarsi a colui che in buona fede, a distanza di tempo dall’accertamento, non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l’uso della propria autovettura, circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente, attesa l’assenza di colpa come requisito dell’illecito amministrativo“.
Se appare evidente che il proprietario dell’autovettura, non presente al momento del compimento della violazione, in buona fede, non ricorda chi fosse alla guida dell’autovettura con la quale è stata commessa la presunta violazione al CdS, “in base al suddetto principio non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di specie, all’invito dell’autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis“.
Viene rilevato dal giudicante che non può addossarsi al privato cittadino la titolarità del “potere inquisitorio e investigativo (prerogativa dello Stato)” né costui “può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo molti giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere“.