Non si può accedere al computer di un pedofilo senza un ordine giudiziario o motivi di urgenza. Violazione della privacy.

Violato l’art. 8 Cedu.

La CEDU giudica l’accesso ad archivi privati di un PC contenenti materiale pedopornografico e la successiva condanna del suo proprietario come un’ingerenza arbitraria, sproporzionata e non necessaria in una società democratica: il sequestro del PC e l’accesso al suo contenuto, in base alla legge ed alla prassi costituzionale interne era possibile solo previo ordine giudiziario o in casi d’urgenza che consentono un controllo giudiziario a posteriori.

Nella fattispecie il PC era stato consegnato alla polizia da un terzo.

il pedofilo ha diritto alla privacy.

La verifica della corrispondenza degli scopi legittimi a «bisogni sociali imperiosi» spetta alla Corti interne e la presenza di adeguate, pertinenti e sufficienti garanzie contro gli abusi può essere ravvisata dall’analisi delle circostanze del caso nel suo complesso, sì da giustificare queste restrizioni: natura, entità e durata di dette misure, i motivi per ordinarle, le autorità competenti ad autorizzarle e verificarle, i mezzi d’impugnazione contro le stesse.

Pur essendoci una base legale e giusti motivi per adottare questi limiti, queste misure potrebbero non essere necessarie in una società democratica come nella fattispecie (Bernh Larsen Holding As ed altri c. Norvegia del 14/3/13 e Klass ed altri c. Germania del 1978). Infatti la CEDU rileva che non sono stati rispettati questi criteri: la verifica della veridicità delle accuse, pur essendo avvenuta senza connessione ad internet e nella stazione di polizia, aveva comportato l’esame di tutte le cartelle del PC in assenza di chiare esigenze urgenti.

Viste le circostanze del caso, invero, non vi era alcun rischio concreto che detti file fossero cancellati, anche accidentalmente e la richiesta di un’autorizzazione giudiziaria, generalmente concessa in tempi brevi (24 ore) non avrebbe ostacolato in alcun modo le indagini.

Sul punto si registra l’opinione dissenziente di un giudice della CEDU.

CEDU – Il pedofilo ha diritto alla privacy