REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7029-2018 proposto da:
VINCIS LEONARDO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinale Garampi. n. 195, presso lo studio dell’avvocato Massimo Campanella, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALCONI AMORELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia, n. 66, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 172/2018 del Tribunale di Latina, depositata il 17/01/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
Alessandro Falconi Amorelli, creditore di circa quarantamila euro nei confronti di Alessandro Marrocchi per canoni di locazione non pagati, in data 28 luglio 2014 sottoponeva a pignoramento ai sensi degli artt. 543 ss. cod. proc. civ. le somme ad esso dovute da Leonardo Vincis quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione nella Colombi Gomme Due s.r.l.
Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, deducendo, fra l’altro, che il pagamento di una parte del prezzo era stato effettuato mediante bonifici effettuati in data 15 e 16 maggio, 13 giugno e 14 luglio 2014.
Il giudice dell’esecuzione, a seguito della contestazione del creditore procedente, assegnava le somme pignorate nonostante la dichiarazione negativa.
Contro tale ordinanza il Vincis proponeva opposizione, ai sensi degli art. 549 e 617 cod. proc. civ., deducendo, fra l’altro, che i bonifici di cui sopra risultavano dagli estratti conto bancari, di cui produceva copia.
Il Tribunale di Latina rigettava l’opposizione, rilevando che i pagamenti eccepiti dal terzo pignorato erano «tutti verosimilmente intervenuti in data antecedente alla notificazione del pignoramento», ma tuttavia non erano opponibili al creditore procedente, in quanto provati mediante atti di formazione unilaterale.
Il Vincis ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui il Falconi Amorelli ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Il Falconi Amorelli ha depositato memorie difensive.
CONSIDERATO
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato al debitore esecutato Alessandro Marrocchi.
Questa Corte ha affermato, senza alcuna incertezza, che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 cod. proc. civ., sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 10/05/2000, Rv. 536349 – 01).
Tale orientamento giurisprudenziale si è formato, però, quando il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, pur restando incidentale ad una espropriazione presso terzi, si svolgeva nelle forme di cui al libro secondo del codice di rito, cui faceva espresso rinvio l’art. 548 cod. proc. civ.
L’art. 1, comma 20, n. 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha totalmente riscritto l’art. 548 cod. proc. civ., destinandolo a disciplinare non più il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, bensì il caso specifico in cui il terzo omette di rendere la dichiarazione (ipotesi ora tenuta distinta dal caso in cui intorno al contenuto della dichiarazione sorgono contestazioni).
L’accertamento dell’obbligo del terzo, per effetto della stessa legge n. 228 del 2012, è stato demandato ad un accertamento sommario svolto direttamente dal giudice dell’esecuzione, ai sensi del riformato art. 549 cod. proc. civ.
Nella formulazione del 2012 tale disposizione prevedeva, infatti, che «se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza».
Ma questa formulazione ha immediatamente sollevato seri dubbi di legittimità costituzionale, sia per l’impulso officioso in un giudizio che, ancorché incidentale, è comunque destinato ad accertare l’esistenza di diritti soggettivi privati con «effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»; sia perché, nell’ambito di un siffatto giudizio, non prevedeva la possibilità di difesa tecnica del terzo pignorato, nonostante quest’ultimo, a causa dell’accertamento svolto nei suoi confronti, perdesse la qualità di custode (acquisita ai sensi dell’art.546 cod. proc. civ.) e divenisse controparte del creditore.
Per tali ragioni il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 – così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 – ha ulteriormente riscritto il testo dell’art. 549 cod. proc. civ., prevedendo che «se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo».
La questione è infine approdata davanti al Giudice delle leggi, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo il nuovo procedimento di accertamento incidentale dell’obbligo del terzo pignorato disciplinato dall’art. 549 cod. proc. civ., proprio in ragione di queste ultime modifiche, che hanno eliminato quei punti di criticità sopra evidenziati (Corte Costituzionale, 10 luglio 2019, n. 172).
Così ricostruito il nuovo assetto normativo, si deve quindi verificare se la giurisprudenza formatasi intorno all’art. 548 cod. proc. civ., quando regolava lo svolgimento del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato nelle forme del rito ordinario di cognizione, conservi la tua attualità anche dopo la carneralizzazione del rito conseguente alle riforme del 2012 e del 2015. La risposta è affermativa.
Anzitutto, in tal senso milita l’interpretazione letterale del nuovo art.549 cod. proc. civ., il quale consente di omettere le formalità non necessarie, purché sia assicurato il «contraddittorio tra le parti e con il terzo».
E poiché il terzo pignorato è considerato autonomamente, «le parti» cui fa riferimento la norma non possono che essere il creditore ed il debitore.
In secondo luogo, sul piano sistematico, va rilevato che la cameralizzazione del rito non incide sull’oggetto del giudizio, che resta pur sempre l’accertamento di un rapporto intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato (in genere un’obbligazione pecuniaria, ma il pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ. può riguardare anche cose del debitore in possesso del terzo).
Il debitore esecutato è parte di quel rapporto sostanziale e, di conseguenza, la decisione non può pronunciarsi che anche nei suoi confronti. Egli è, dunque, litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.
Tale status assume più netto rilievo allorquando l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito del giudizio sommario di cui all’art. 549 cod. proc. civ. viene impugnata con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., come consentito dalla seconda parte dello stesso art. 549 cod. proc. civ.
Infatti, l’atto introduttivo della causa a cognizione ordinaria dovrà essere specificatamente notificato anche al debitore esecutato e così anche il successivo atto d’impugnazione (ossia il ricorso per cassazione, dal momento che non è ammesso l’appello: art. 618, secondo comma, cod. proc. civ.).
In conclusione, va dunque affermato il seguente principio di diritto: “nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’art. 549 cod. proc. civ. così come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. m-ter, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 cod. proc. civ., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione».
Nel caso di specie, il debitore esecutato Alessandro Marrocchi è stato parte del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ma non gli è stato notificato il ricorso per cassazione. Pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, trovando applicazione, in sede di impugnazione, quanto disposto dall’art. 331 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 – 01).
P.Q.M.
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Marrocchi Alessandro entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020.