Parte civile esclusa dal processo perché manca la marca da bollo: non si tratta di abnormità (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 ottobre 2017, n. 45622).

…, omissis …

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza 29/11/2016, il Tribunale monocratico di Benevento disponeva l’esclusione della parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a. dal procedimento pendente nei confronti di G.G. imputato di truffa.

1.1. Riteneva il Tribunale che l’irregolarità dell’atto di costituzione, privo della marca da bollo di Euro 27,00 ne comportasse la non ammissibilità.

1.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la parte offesa denunciante Autostrade Per L’italia S.P.A., a mezzo del proprio difensore, deducendo l’abnormità del provvedimento impugnato in relazione alla non riferibilità al procedimento penale dell’obbligo di versamento della marca da bollo e, comunque, della irrilevanza di tale assolvimento tributario ai fini della ammissibilità della costituzione di parte civile.

2. Con parere ritualmente depositato il procuratore generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in assenza del presupposto dell’abnormità del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

2.1 Ciò posto va rammentato come secondo l’orientamento di questa Corte è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

2.2. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094).

3. L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve comportare l’esclusione dell’abnormità dell’ordinanza adottata dal Tribunale monocratico poiché essa, pur apparendo chiaramente affetta da violazione di legge, non rientra nei casi di abnormità strutturale, non comportando esercizio di potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina la stasi del procedimento.

3.1. Ed infatti, se è pur vero come segnalato dal procuratore generale nel suo parere, che ai sensi dell’art. 186 cod.proc.pen. l’inosservanza delle norme in materia di imposte o tasse non può mai comportare l’inammissibilità dell’atto, sicché certamente il provvedimento adottato dal Tribunale monocratico di esclusione della parte civile non è legittimo, tuttavia tale profilo integra esclusivamente, per le ragioni in precedenza esposte, un aspetto di illegittimità, per violazione di norma specifica, dell’atto e non anche di abnormità dello stesso, deducibile con ricorso per cassazione.

4. Al proposito, proprio sul tema, questa Corte ha affermato che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale (Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777).

4.1. E poiché nel caso in esame non sussiste tale completa incongruità o singolarità il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

5. Non sussistono le condizioni per condannare la ricorrente al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende stante l’illegittimità del provvedimento di esclusione della parte civile adottato dal Tribunale monocratico ed in questa sede impugnato.

5.1. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.