PAT: il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare o nullo (Consiglio di Stato, Sez. V, Ordinanza 4 gennaio 2018 n. 56).

CONSIGLIO DI STATO 

Sezione Quinta

Ordinanza 4 gennaio 2018, n. 56

con l’intervento dei magistrati:

Dr. Carlo Saltelli, Presidente

Dr. Fabio Franconiero, Consigliere

Dr. Raffaele Prosperi, Consigliere

Dr. Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Dr. Valerio Perotti, Consigliere

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 335 del 2017, proposto da:

Comune di San Nicola La Strada, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Labriola, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Biamonte, in Roma, via Pistoia, n. 6;

contro

Tennis Club San Nicola La Strada, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione VIII, n. 03898/2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento in autotutela di una convenzione avente ad oggetto la concessione di un bene pubblico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Tennis Club San Nicola La Strada;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Renato Labriola e Luigi Adinolfi.

Considerato che:

a) l’atto di appello è stato notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non essendo stato firmato digitalmente (mediante l’utilizzo del formato PAdES) è nullo per violazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. (a tenore del quale «[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale») e dell’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) (in base al quale gli atti processuali «sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD»), norme il cui combinato disposto vuole che l’appello, atto processuale introduttivo del giudizio di secondo grado, abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES;

b) il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché – pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 – non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 24/11/2017, n. 5490; Sez. IV, 4/4/2017 n. 1541);

c) per l’effetto, ai sensi dell’art. 44, comma 2, Cod. proc. amm., va disposta la rinnovazione del ricorso in appello mediante redazione con le modalità formali dell’art. 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e successiva notificazione alle altre parti del giudizio;

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dispone, nei sensi di cui in motivazione, la rinnovazione dell’atto di appello e la successiva notifica alle altre parti fino al 31 gennaio 2018, rinviando per la discussione della causa alla pubblica udienza del 3/5/2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017;

depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2018.