Per ottenere l’estinzione del reato l’imputato, entro l’apertura del dibattimento di primo grado, deve riparare interamente il danno, con le restituzioni e il risarcimento.

Legge 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017)

Il beneficio dell’estinzione del reato per condotte riparatorie è previsto dalla riforma penale, vale a dire la legge 103/2017, in vigore dal 3 agosto.

Si tratta di un nuovo strumento di deflazione penale, introdotto per alleggerire la pressione sulle aule giudiziarie, che si aggiunge agli altri già varati negli ultimi anni.

La nuova causa di estinzione riguarda tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione, senza distinzione in relazione al tetto di pena o al bene giuridico protetto.

Così, rientrano tra l’altro nel novero dei reati “riparabili” alcuni delitti contro la persona (tra cui le percosse, la violazione di domicilio e l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), contro l’assistenza familiare e contro il patrimonio (il furto ma anche la truffa, nella versione senza aggravanti).

Anche il reato di stalking si può estinguere ma solo se la persona offesa non è minorenne o disabile, se il reato non è contestato in connessione a un altro delitto procedibile d’ufficio e se il fatto non è commesso con condotte reiterate e uso di armi, o da più persone, o da persona travisata o con scritto anonimo; in tutti questi casi, infatti, contro lo stalking si procede d’ufficio o a querela, che però, una volta presentata, diventa irrevocabile.

Per ottenere l’estinzione del reato l’imputato, entro l’apertura del dibattimento di primo grado, deve riparare interamente il danno, con le restituzioni e il risarcimento; se possibile, devono essere eliminate anche le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il giudice può riconoscere che il danno è stato risarcito anche in seguito a offerta reale, purché congrua. Se lo è, il reato viene dichiarato estinto, a prescindere dalla volontà della persona offesa.

Quando l’imputato dimostra di non aver potuto pagare per fatto a lui non addebitabile può chiedere al giudice un termine non superiore a sei mesi per provvedere anche in forma rateale. La prescrizione viene sospesa.

Il beneficio si applica anche ai processi in corso: l’imputato deve chiederlo alla prima udienza successiva al 3 agosto e il giudice gli concede un termine non superiore a 60 giorni per adempiere.

Il termine può essere prorogato per sei mesi se l’imputato non è in grado di pagare in un’unica soluzione per fatto a lui non addebitabile.

Legge 23 giugno 2017, n. 103

Reati riparabili