Resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale. L’imputato è recidivo, confermata la condanna (Corte di Cassazione, Sezione Feriale, Sentenza 5 agosto 2020, n. 23570).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente –

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –

Dott. CALVANESE Ersilia – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Giglio Raffaele, nato a Palermo il 01/04/1984;

avverso la sentenza del 29/04/2020 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ersilia Calvanese.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’interesse dell’imputato Raffaele Giglio, l’avv. Vitale Giambruno ha presentato ricorso per l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato parzialmente la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 e 585 cod. pen., riducendo la pena inflitta, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Il difensore ha dedotto a sostegno della impugnazione i seguenti motivi, così sintetizzati ai sensi dell’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.:

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. e al reato di lesioni cui al capo B) (la motivazione non appare adeguata in ordine alla valutazione della congruità della pena in relazione all’aumento di sei mesi di reclusione a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B, che appare sproporzionato; si tratta di un vizio che non rientra tra quelli ritenuti inammissibili dalla Corte di cassazione).

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto declina censure non consentite.

Va rammentato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M, Rv. 278170).

Pertanto, anche il profilo dedotto dal ricorrente rientra pacificamente nei vizi non deducibili in sede di legittimità in ragione della tipologia di sentenza impugnata.

3. Ciò premesso, l’inammissibilità del presente ricorso va dichiarata de plano, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. di l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599-bis.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/08/2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.