(Corte di Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.11.2015, n. 23343)
In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del contenuto degli scritti ritenuti offensivi e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, l’esclusione delle esimenti del diritto di cronaca e di critica, costituiscono oggetto di altrettanti accertamenti in fatto, che sono riservati al giudice di merito e che sono insindacabili in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo della mancanza, incongruenza o contraddittorietà della motivazione.