Svolgimento del processo
La C.A.N. s.p.a. ricorre per cassazione, svolgendo otto motivi, avverso la sentenza n. 2921 del 13 luglio 2011 della Corte di appello di Roma, sez. specializzata agraria, dichiarativa dell’improcedibilità dell’appello avverso la sentenza n. 19909/2007 del Tribunale di Roma, sez. specializzata agraria, di rigetto della domanda da essa ricorrente proposta nei confronti di G. B. e di A.M. B. di rilascio di porzioni immobiliari per occupazione sine titulo.
Hanno resistito G. B. e A.M. B., depositando controricorso.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per la considerazione che il decreto presidenziale di fissazione di udienza era stato comunicato via fax in data 16.12.2008 e che il ricorso e la copia del ridetto decreto (rilasciata in data 29.12.2008) erano stati consegnati all’Ufficio postale per la notificazione solo in data 19.01.2009 e, quindi, oltre il termine di giorni dieci di cui al comma dell’art. 435 cod. proc. civ..
1.1. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) ai sensi dell’art. 360 nn.3 e 4. cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 136 e 176 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost.; b) ai sensi dell’art. 360 n.3 e 4 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 153 e 154 cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost. in riferimento alla declaratoria di improcedibilità dell’appello; c) ai sensi dell’art. 360 n.3 e 4 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt.83 e 112 cod. proc. civ.; d) ai sensi dell’art. 360 n.3 e 4 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt.36 e 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 46 L.n.203/1982; e) ai sensi dell’art. 360 n.3 e 4 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 156 e seq. 61 e 191 e segg. cod. proc. civ.; f) ai sensi dell’art. 360 n.3 e 4 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 156 e seg. 61 e 191 e segg., 214 e segg., 191 e segg. cod. proc. civ., artt.1599, 2697 e 2702 cod. civ., art. 49 L.202/1982; g) ai sensi dell’art. 360 n.3 e 4 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 2721 e segg. cod. civ. e 244 e segg. cod. proc. civ.; h) ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc, civ. violazione dell’art. 92 cod. proc. civ..
2.1. E’ fondato e assorbente rispetto ad ogni altra censura il secondo motivo di ricorso, perché da esso discende l’erroneità della regula iuris enunciata dalla Corte di appello in punto di improcedibilità dell’appello sulla base di un’errata interpretazione dei contenuti della sentenza S.U. n. 20604/2008.
Va premesso che è incontroverso e, comunque, in ragione della natura processuale della censura, è riscontrabile in atti che il ricorso in appello, ancorché inoltrato per la notifica oltre il termine di cui al comma 2 dell’art. 435 cod. proc. civ., venne, comunque, notificato nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell’art. 435 cod. proc. civ..
Ciò posto, si osserva, secondo principio ripetutamente affermato da questa Corte, che nelle controversie soggette al rito del lavoro (come quelle in materia agraria), il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435, comma 2, cod. proc. civ.) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito (come nel caso all’esame) all’appellato lo spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione della causa (art. 435, comma 3, cod. proc. civ.), perché egli possa apprestare le proprie difese (ex multis, cfr. Cass. ord. 14 luglio 2011, n. 15590; Cass. ord. 15 ottobre 2010, n. 21358).
Invero – come evidenziato in specie nell’ordinanza n.21358/2010 – l’art. 435 cod. proc. cív., comma 2, alla stregua del quale “l’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato”, deve essere letto ed interpretato in relazione al contenuto del successivo comma 3 dello stesso articolo, alla stregua del quale “tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni”.
Dal che si evince che lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine (ordinatorio) di cui al comma 2, ha disciplinato le conseguenze di una eventuale inosservanza di tale termine, prevedendo, in buona sostanza, al comma 3, che la notifica effettuata mantiene i suoi effetti, anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, allorchè tra la data di notificazione e quella dell’udienza permanga un termine non inferiore a venticinque giorni. In sostanza appare chiaro, dal complesso dei due commi della disposizione all’esame, che il legislatore ha regolato normativamente le conseguenze della inosservanza del termine di cui al comma 2, prevedendo in via generalizzata il permanere degli effetti della compiuta notifica nell’ipotesi prevista dal comma 3, in tal modo superando – alla stregua delle stesse previsioni codicistiche – la necessità di uno specifico provvedimento autorizzatorio o di proroga da parte del giudice prima della scadenza del stesso termine.
2.2. Non contrasta con quanto sopra il principio affermato dalle SS.UU. con sentenza n. 20604 del 2008, richiamata nella decisione impugnata, posto che esso si riferisce alle sole ipotesi idonee a comportare un effettivo allungamento del processo, potenzialmente attribuibile a negligenza della parte attrice, di inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto e, cioè, ad ipotesi di contestuale violazione del termine dilatorio di cui al comma 2 dell’art. 435 cod. proc. civ. e del termine a tutela del diritto di difesa del resistente fissato dal successivo terzo comma dello stesso articolo; ne deriva l’inapplicabilità di detto principio al caso in esame, in cui la notificazione del ricorso e del decreto dell’udienza in appello è avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di cui al comma 3 del cit. art. 435 cod. proc. civ..
2.3. La non riferibilità della sentenza delle SS.UU. del 2008 all’ipotesi di ritardo della notificazione nel rispetto tuttavia del termine posto a tutela di controparte dell’art. 435 cod. proc. civ., comma 3, si evince dalla circostanza che il richiamo operato nella predetta sentenza all’art. 111 Cost., comma 2, nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, ed alla regola della “ragionevole durata” del processo, non si attaglia in alcun modo a fattispecie come quella all’esame in cui pacificamente la notifica, ancorchè in ritardo rispetto al termine di gg. 10 di cui al comma 2 della norma, è avvenuta entro un termine tale, rispetto a quello dell’udienza di comparizione fissata dal presidente, da garantire all’altra parte il necessario spatium deliberandi.
Peraltro la non pertinenza della decisione delle SS.UU., rispetto alla questione di diritto in esame, risulta confermata anche dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 60 del 2010), che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 cod. proc. civ., prospettata sulla base della suddetta decisione, per evidente erroneità del presupposto interpretativo.
2.4. Merita aggiungere che, da ultimo, la Corte Costituzionale con ordinanza n.253 del 2012 – nel dichiarare la manifesta infondatezza della q.l.c. dell’articolo 435 comma 2 cod. proc. civ. sollevata proprio dalla Corte di appello di Roma in riferimento all’art. 111 Cost. con riguardo all’interpretazione della norma, sopra esposta e assunta a “diritto vivente” – ha evidenziato che la norma, nella interpretazione censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa.
Con il risultato di tutelare, all’un tempo, l’interesse dell’appellante – impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l’improcedibilità del gravame – e quello dell’appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese.
In conclusione il secondo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione e il rinvio alla Corte di appello di Roma, sez. specializzata agraria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma, sez. specializzata agraria in diversa composizione.