Sentenza civile smarrita. Termine lungo per impugnare non è sospeso (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 maggio – 16 settembre 2015, n. 18135).

Ritenuto in fatto

1. – B.S. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Patti, la società “Stars Auto Foti s.a.s.”, C.A. e C.L. , chiedendo la condanna degli stessi al pagamento in suo favore delle somme che egli – quale fideiussore dei predetti e in seguito al loro inadempimento – era stato costretto a pagare alla ditta “Autohaus Walter Von Hoff” di Bad Kreuznach a titolo di prezzo per l’acquisto di due autovetture da parte dei convenuti.

Nella contumacia di questi ultimi, il Tribunale adito accolse le domande attrici, condannando C.A. e C.L. , da un lato, e la società “Stars Auto Foti s.a.s.”, dall’altro, a corrispondere all’attore le somme che egli era stato costretto a versare relativamente alle rispettive autovetture dagli stessi acquistate.

2. – Sui gravami proposti in via principale dalla società “Stars Auto Foti s.a.s.” e in via incidentale da C.A. e C.L. , la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 19.11.2008, dichiarò inammissibili gli appelli e condannò gli appellanti in solido a rifondere all’appellato le spese dell’ulteriore grado del giudizio. In particolare, per quanto riguarda l’appello proposto dalla società “Stars Auto”, il giudice distrettuale ritenne che, nonostante l’intervenuto smarrimento dell’originale della sentenza di primo grado dopo la sua pubblicazione, l’impugnazione fosse inammissibile perché proposta dopo che era decorso un anno non solo dalla data di deposito dell’originale della sentenza, ma anche dalla data di deposito del provvedimento di ricostruzione della stessa.

3. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la “Stars Auto Foti s.a.s.” sulla base di due motivi e formulando altresì eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 101, 292 cod. proc. civ. e 113 cod. proc. pen..

Resiste con controricorso B.S. .

Considerato in diritto

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 101 cod. proc. civ. e 113 cod. proc. pen., applicabile analogicamente al processo civile. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello della società Stars Auto sul presupposto che esso era stato proposto dopo oltre un anno non solo dalla data di deposito dell’originale della sentenza (26.5.2001), ma anche dalla data di deposito del provvedimento di ricostruzione (30.5.2002).

Secondo la ricorrente, infatti, il deposito del provvedimento di ricostruzione non poteva essere considerato utile dies a quo per la decorrenza del termine per impugnare, in quanto – a suo dire – il procedimento per la ricostruzione della sentenza (esperito ai sensi dell’art. 113 cod. proc. pen. applicato analogicamente) sarebbe nullo per omessa comunicazione alla società Stars Auto dell’istanza di ricostruzione della sentenza presentata dall’attore.

Sul punto, eccepisce l’illegittimità costituzionale degli artt. 101 e 292 cod. proc. civ. e 113 cod. proc. pen., per violazione dell’art. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono che l’istanza di ricostruzione della sentenza smarrita, sottratta o distrutta debba essere notificata alla parte rimasta contumace.

La censura non è fondata.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la disposizione dell’art. 113 cod. proc. pen., relativa alla “ricostituzione di atti” – applicabile per analogia al rito civile, nel quale mancano specifiche norme che disciplinino la materia -prevede l’emissione di un provvedimento di natura amministrativa (o ordinatoria), assolutamente privo di contenuto decisorio, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella già contenuta nel provvedimento mancante, bensì interviene a riprodurlo nella sua materialità e secondo il decisum che a quell’atto già apparteneva.

Ne consegue che: a) il provvedimento di ricostituzione è sottratto ad ogni autonoma impugnazione, essendo modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l’ha emesso ed essendo ammissibile la riproposizione di un’istanza di ricostituzione originariamente respinta; b) l’eventuale impugnazione va, quindi, diretta nei confronti del provvedimento rinnovato (nella specie, una sentenza andata smarrita presso l’Ufficio del Registro) con il quale il provvedimento di ricostituzione finisce con il fare corpo unico; e) il giudice che deve emettere il provvedimento di ricostituzione è il medesimo organo giurisdizionale che emise l’atto mancante (senza necessità di identità fisica tra la persona o le persone che parteciparono alla sua emanazione e quelle che pongono in essere il provvedimento di ricostituzione); d) il giudice, per dare concreta attuazione alla ricostituzione, è libero di dettarne i modi tendenti alla ricerca di ogni elemento utile per ricostruire fedelmente l’originario contenuto dell’atto mancante, sia nella sua veste formale, sia nel suo contenuto decisorio (Sez. 1, Sentenza n. 9507 del 27/09/1997, Rv. 508335; nello stesso senso, Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 19/04/2010, Rv. 612492; Sez. L, Sentenza n. 9240 del 17/04/2009, Rv. 607922; Sez. 2, Sentenza n. 586 del 13/01/2005, Rv. 579182).

Coerentemente con la detta natura amministrativa e col contenuto non decisorio del provvedimento di ricostruzione della sentenza, l’art. 113 cod. proc. pen. non prescrive alcuna forma di contraddittorio preventivo ai fine della ricostruzione degli atti (Cass. pen., Sez. 6, n. 4121 del 17/01/2007 – dep. 01/02/2007, Rv. 236571), affidando al giudice il potere di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti e non prevedendo alcuna sanzione per eventuali vizi dell’attività di ricostituzione, purché questa sia avvenuta secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Cass. pen., Sez. 2, n. 1207 del 11/12/2008 – dep. 13/01/2009, Friuli e altro, Rv. 242749; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014 – dep. 21/11/2014, Rv. 261249).

Nella specie, i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, provvedendo, su istanza dell’attore, alla ricostruzione della sentenza di primo grado andata smarrita, senza dare avviso ai convenuti. A costoro, infatti, nessun avviso era dovuto, sia per il carattere officioso del procedimento di ricostruzione dell’atto, sia per il contenuto non decisorio del provvedimento di ricostruzione.

E peraltro, la ricorrente società era rimasta contumace nel procedimento di primo grado, con la conseguenza che ad essa – stante il carattere tassativo dell’elenco degli atti indicati dall’articolo 292 cod. proc. civ. per i quali è prescritta la notificazione al contumace (Sez. 2, Sentenza n. 4440 del 27/02/2007, Rv. 596215) – come non doveva essere dato avviso del deposito della sentenza (avviso che l’art. 133 comma 2 cod. proc. civ. prevede solo per le parti costituite, e non per quelle rimaste contumaci) ai fini del decorso del termine annuale per l’impugnazione della sentenza (Sez. U, Sentenza n. 26 del 05/02/1999, Rv. 522969), neppure doveva essere dato avviso dell’avvio del procedimento di ricostruzione della sentenza andata smarrita o del provvedimento di ricostruzione.

Non sussiste, pertanto, la pretesa nullità del procedimento – e del relativo provvedimento – di ricostruzione della sentenza; ed esattamente la Corte territoriale ha ritenuto che il termine per impugnare la sentenza di primo grado era già decorso quando la società ricorrente propose tardivamente l’appello.

Sul punto, va ribadito, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che il termine annuale di decadenza per l’impugnazione della sentenza non notificata, stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ., non resta sospeso nel caso in cui l’originale del provvedimento soggetto ad impugnazione sia andato distrutto o smarrito dopo la sua pubblicazione e dello stesso sia stata disposta la ricostruzione. (Sez. 3, Sentenza n. 18333 del 27/08/2014, Rv. 632153; Sez. L, Sentenza n. 8315 del 19/06/2000, Rv. 537744).

Del resto, recentemente, sulla medesima scia, questa Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui lo smarrimento del fascicolo d’ufficio e di quello di parte, relativi al giudizio di primo grado, non può considerarsi causa impeditiva della proposizione dell’impugnazione entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., tale da giustificare una richiesta di rimessione in termini, potendo la parte chiedere al giudice la ricostituzione di detti fascicoli e l’eventuale integrazione dei motivi d’appello (Sez. L, Sentenza n. 7393 del 25/03/2013, Rv. 626119).

È ben vero che, in senso contrario, si è statuito come, ai fini della tempestività dell’appello, il termine di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. per l’impugnazione della sentenza di primo grado non notificata che sia andata smarrita decorre dalla ricostruzione del provvedimento, dovendosi escludere che detto termine possa decorrere nei confronti di una sentenza inesistente il cui deposito non sia mai stato comunicato (Sez. L, Sentenza n. 7130 del 29/03/2011, Rv. 616752).

Tuttavia, la fattispecie oggetto di tale pronuncia riguardava l’ipotesi – del tutto peculiare – in cui il provvedimento non era mai venuto a giuridica esistenza mediante la sua pubblicazione; mentre diverso – e certamente riconducibile ai precedenti arresti giurisprudenziali – è il caso di una sentenza il cui originale si andato smarrito o distrutto dopo la sua pubblicazione, ove questa sia certamente avvenuta (come nella specie, risultando essere intervenuto lo smarrimento presso l’ufficio finanziario e, quindi, dopo la pubblicazione dell’originale), trattandosi – in questo caso – della mera sopravvenuta indisponibilità materiale di un documento già divenuto, ad ogni effetto, giuridicamente esistente.

Alla luce di quanto, e stante la natura meramente amministrativa e il carattere non decisorio del provvedimento di ricostruzione della sentenza smarrita, risulta manifestamente infondata anche la dedotta questione di legittimità costituzionale.

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 327 comma 2 cod. proc. civ.. Si lamenta che la Corte territoriale – applicando analogicamente l’art. 327 comma 2 cod. proc. civ. – non abbia rimesso in termini per appellare la società Stars Auto, contumace nel giudizio di primo grado, la quale aveva avuto modo di conoscere il contenuto della sentenza emessa del Tribunale di Patti solo in occasione della notificazione dell’atto di precetto, quando i termini per impugnare erano ormai scaduti.

La censura è inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente neppure allegato di aver chiesto, con la proposizione dell’appello, la rimessione in termini per impugnare.

In ogni caso, la censura è infondata, in quanto l’invocata disposizione di cui all’art. 327 comma 2 cod. proc. civ. – che prevede l’esclusione della decadenza dall’impugnazione per decorso del termine c.d. lungo dalla pubblicazione della sentenza – si applica nei soli casi in cui il contumace non abbia avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa ovvero degli atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ.; casi – questi ultimi – che non ricorrono nella fattispecie in esame.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.