Sinistro avvenuto su pista da sci: non si applica il codice della strada.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21254)

Il presupposto dell’applicazione dell’art. 2054 cod. civ. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo aperta per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della Strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta.