Sinistro stradale, conducente, foglio rosa, trasportato, cooperazione colposa, risarcimento.

(Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 luglio 2016, n. 14699)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 19 luglio 2016, n. 14699

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20178/2013 proposto da:

G.C., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MECACCI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante Dr. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 252, presso lo studio dell’avvocato PAOLO NESTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.E., V.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2568/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MARCO MECACCI;

udito l’Avvocato PAOLO NESTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 Con sentenza del 13 ottobre 2011 il Tribunale di Milano respingeva domanda di risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale del (OMISSIS) proposta da G.C. nei confronti di C.E. (conducente dell’auto in cui l’attrice era trasportata), V.L. (proprietaria dell’auto e madre dell’attrice) e Axa Assicurazioni S.p.A. (compagnia assicuratrice dell’auto): incidente in cui, avendo l’attrice stessa permesso al C. – come lei diciottenne e di lei amico – di guidare l’auto della madre nonostante il suddetto avesse soltanto il foglio rosa, il Tribunale riteneva che l’attrice (la quale invece aveva la patente) avesse voluto assistere l’amico in una simulazione di guida, assumendosene conseguentemente la responsabilita’ e non potendo quindi pretendere alcun risarcimento ai sensi dell’ art. 1227 c.c., comma 2.

Avendo la G. proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’11 luglio – 4 settembre 2012 lo respingeva sulla base di analoghe argomentazioni.

  1. Ha presentato ricorso la G., sulla base di motivi.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2054 e 1227 c.c. , nonché violazione e falsa applicazione dell’ art. 1681 c.c. , L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 2, e art. 122 C.d.S., comma 3, adducendo incompatibilita’ logica tra la portata omnicomprensiva delle disposizioni a tutela del trasportato rimasto leso in un sinistro stradale e la limitazione all’esercizio della funzione, normativamente inesistente, di “assistente alla guida” creata dalla Corte d’Appello di Milano, ben diversa dalla qualifica di “istruttore di guida” ex art. 122 C.d.S., comma 3.

Osserva la ricorrente che la L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3, è da ritenersi una species dell’ art. 1681 c.c. , che tutela il trasportato qualunque sia il titolo del trasporto, e rileva altresi’ che l’articolo 122, terzo comma, CdS qualifica istruttore di guida chi ha la patente da almeno dieci anni. Ma il giudice d’appello non si riferirebbe neppure a un istruttore, bensi’ a un assistente di guida. Anche all’istruttore spetterebbe comunque il risarcimento dei danni nel caso ne subisca, essendo corresponsabile del sinistro solo qualora ometta la sua attivita’ di istruttore o la svolga in modo inadeguato. E nel caso di specie la G. non avrebbe compiuto alcun atto causante il sinistro.

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo ritenuto il giudice d’appello che fosse sufficiente, per assumere la responsabilita’ del sinistro, il fatto che la ricorrente sapeva che il suo amico aveva soltanto il foglio rosa. Il C., poi, in sede di interrogatorio formale avrebbe dichiarato di essersi messo alla guida per verificare il motivo per cui l’auto produceva uno strano rumore, in quanto all’epoca svolgeva attività di meccanico; inoltre dagli atti non sarebbe emerso un accordo diretto all’esercizio della guida tra lui e la G., per cui il giudice d’appello sarebbe incorso in un travisamento del fatto, nonostante sussistesse al riguardo uno specifico motivo del gravame.

Si e’ difesa con controricorso Axa Assicurazioni S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è fondato.

Il primo motivo censura un errore di diritto sostanziale che emerge con evidenza dalla motivazione, peraltro assai sintetica, della sentenza d’appello.

La corte territoriale ha ritenuto di accertare l’operatività della garanzia assicurativa “chiarendo” se l’attuale ricorrente potesse considerarsi o meno terza trasportata, pur risultando dagli atti come la stessa corte ha lasciato intendere – che G.C. era sull’auto quando si verificò il sinistro e non era la conducente, essendo conducente C.E. Sulla base, allora, del fatto che dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che l’attuale ricorrente e il conducente “si conoscevano da tempo e che tra i due vi era un rapporto confidenziale” tale da aver portato la ragazza ad affidare al suo amico la guida dell’auto di proprietà della madre di lei e che la madre le aveva concesso in uso, nella piena consapevolezza che l’amico aveva ancora soltanto il c.d. foglio rosa, la corte velocemente conclude che G.C. non era terza trasportata, “essendosi la stessa posta nella condizione, diversa incompatibile con quella della terza trasportata, di assistente alla guida” del conducente.

La corte territoriale quindi qualifica l’attuale ricorrente, anziche’ trasportata, come assistente alla guida. Peraltro, tale figura non ha riscontro normativo, ne’ la corte si premura di evidenziarne alcuno. Come correttamente rimarca la ricorrente, l’ordinamento prevede soltanto, a proposito di influenza sulla attivita’ di guida del conducente, la figura dell’istruttore di guida, che in effetti non poteva essere un ruolo da lei rivestito, se non altro perché, essendo come rileva la stessa corte diciottenne all’epoca dell’incidente, non aveva certo la patente da dieci anni, come detto ruolo esige (art. 122 C.d.S., comma 3).

Da tale argomento “creativo” – ovvero introducente nel sistema una figura assolutamente nuova, quella di assistente alla guida – la Corte d’appello di Milano desume un pesante effetto giuridico come l’assoluta esclusione dalla fruizione di una assicurazione che il legislatore significativamente ha voluto obbligatoria come quella de qua. Il ruolo, normativamente inesistente in effetti, di assistente alla guida toglie invero a G.C. anche il minimo risarcimento, pur non negando nessuno sul piano dell’accertamento fattuale che la ragazza fosse trasportata sul veicolo quando si verifico’ il sinistro per avere il conducente, senza alcuna interferenza di altri veicoli in circolazione, perso il controllo dell’auto cosi’ da sbattere con violenza contro un muro e un lampione (come emerge dalla premessa del ricorso).

La corte territoriale pretermette, d’altronde, l’insegnamento di questa Suprema Corte, per cui un’eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito: pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento (v. Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426; Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18177; Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993, cit.).

Ma vi è di più. La cooperazione colposa con la causazione del sinistro non puo’ essere identificata, per cosi’ dire, preventivamente – ovvero quando il sinistro e’ ancora soltanto una mera eventualita’ – nel salire su un’auto condotta da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo invece un’attivita’ del trasportato, una volta che il trasporto sia cominciato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, la quale esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso (v. Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005 n. 27010, che evidenzia come accettare di salire su un’auto guidata da conducente inadeguato – in quel caso, per debolezza alcolica – non da’ luogo neppure al concorso colposo nel sinistro, perché tale condotta non e’ comportamento materiale di cooperazione incidente sulla determinazione dell’evento dannoso). D’altronde, l’accettazione che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto a cio’ non idoneo non puo’ intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni che potranno essere da tale guida generati, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili (cosi’ ancora puntualizza Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993).

Nel caso di specie, invero, alla ricorrente nulla è stato specificamente addebitato – neppure nel suo preteso ruolo di “assistente alla guida” – come condotta che abbia inciso sulla guida del C.: ella risulta quindi un mero terzo trasportato che non ha neppure cooperato colposamente ex articolo 1227 c.c. alla causazione del sinistro. Ne’, d’altronde, si osserva oramai ad abundantiam, e’ configurabile una sua cooperazione omissiva nel senso di inadempienza al suo asserito ruolo di assistente alla guida, non essendo tale ruolo, si ripete, previsto dalla legge ne’ potendo certo essere ermeneuticamente costruito per elidere il presupposto decennale del ruolo di istruttore di guida. Il quale istruttore, si nota ad abundantiam e come la ricorrente ricorda, a sua volta non è affatto escluso dalla copertura assicurativa nella misura assoluta che i giudici di merito hanno adottato nei confronti di G.C. (v. Cass. sez. 3, 16 giugno 1990 n. 6049: “Nelle esercitazioni alla guida di veicoli a motore, dovendo sussistere una stretta cooperazione tra l’allievo e l’istruttore, nel caso ne derivi un evento dannoso entrambi ne rispondono, in quanto esso si collega alla condotta antidoverosa sia del primo per negligenza ed imprudenza nella guida del veicolo che del secondo per mancata vigilanza sulla marcia di esso, anche in relazione alle particolari contingenze del momento. Tuttavia l’istruttore di guida puo’ considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente”).

Sotto ogni profilo, dunque, la censura avanzata nel primo motivo si appalesa come meritevole di accoglimento.

In conclusione, risultando fondato il primo motivo ed assorbito conseguentemente il secondo, il ricorso deve essere accolto, da ciò derivando la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado di legittimità, ad altra sezione della stessa corte territoriale, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “colui che, dotato di patente di guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del c.d. foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l’affidamento della vettura di per se’ non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui i successivamente si verifichi un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore I affidatario”.

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016