Solo un grave rischio per la salute giustifica l’adozione di provvedimenti di urgenza su prodotti OGM.

(Corte giustizia UE, sez. III, sentenza 13 settembre 2017, n. 111)

L’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dev’essere interpretato nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza, ai sensi di quest’ultimo articolo, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente, in conformità all’articolo 54, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, circa la necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso può presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente.

L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con l’articolo 54 del regolamento n. 178/2002, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, dopo avere informato ufficialmente la Commissione europea circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest’ultima non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’articolo 53 del regolamento n. 178/2002, può, da un lato, adottare tali misure a livello nazionale e, dall’altro, mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, una decisione che ne imponga la proroga, modificazione o abrogazione.

L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con il principio di precauzione, come formulato all’articolo 7 del regolamento n. 178/2002, dev’essere interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 178/2002, misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 (la Corte si è così pronunciata in merito a d un procedimento penale a carico di alcuni imputati accusati di avere messo a coltura una varietà di mais geneticamente modificato)