Testamento olografo: la parte che contesta l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 22 marzo 2022, n. 9265).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. iscritto al n. 3550/2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS) UGO, rappresentato e difeso dall’Avv. ILARIA (OMISSIS) (OMISSIS) e CARMINE (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso Io studio del secondo in Roma, Via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 99.

– ricorrente –

contro

DELIA (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. CARLO (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. BARBARA (OMISSIS), in Roma, Via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 3.

– controricorrente –

(OMISSIS) GIOVANNI, (OMISSIS) ALBERTO ed EREDI di ORIETTA (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 30706/2018, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

uditi gli avvocati ILARIA (OMISSIS) (OMISSIS) e ALESSIO (OMISSIS), per delega dell’avv. CARMINE (OMISSIS), che si riportano agli scritti difensivi depositati;

udito l’avv. CARLO (OMISSIS), che si riporta agli scritti difensivi depositati;

udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ROBERTO MUCCI, che chiede l’accoglimento del ricorso, in conformità alla requisitoria scritta precedentemente, depositata dal Sostituto Procuratore Generale dott.ssa FRANCESCA CERONI.

FATTI DI CAUSA

1. Ugo (OMISSIS) (n. nel 1957, da ora in poi (OMISSIS) junior) ha proposto ricorso per revocazione contro la ordinanza di questa Corte n. 30706 del 2018 con la quale è stato rigettato il ricorso da lui proposto per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1621 del 2014.

2. Con quest’ultima sentenza – resa nel contraddittorio tra (OMISSIS) junior e sua madre Orietta (OMISSIS), sua sorella Delia (OMISSIS) e suo zio Ugo (OMISSIS) (n. nel 1926, da ora in poi (OMISSIS) senior), fratello del padre dell’odierno ricorrente, Giuseppe (OMISSIS) – la Corte d’appello ha, fra l’altro, rigettato la domanda di nullità, per difetto di autenticità, promossa dall’odierno ricorrente in relazione al testamento olografo del suo defunto padre Giuseppe, datato 3.4.89 e pubblicato il 22.4.89, a suo dire falsificato dalla madre e dalla sorella.

3. La Corte felsinea ha rigettato la suddetta domanda di (OMISSIS) junior sul rilievo che il medesimo non aveva proposto querela di falso nei confronti della scheda testamentaria.

4. Contro la suddetta statuizione della sentenza di appello (OMISSIS) junior propose ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunciò la violazione del disposto degli artt. 214, 215, 216 e 221 c.p.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nel ritenere necessaria la proposizione della querela di falso per contestare l’autenticità del testamento olografo, invece di ritenere sufficiente la mera contestazione dell’autografia, con conseguente attribuzione dell’onere di promuovere la verificazione della scrittura in capo a chi si giovava del documento.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunciò la violazione delle medesime norme giuridiche evocate nel primo mezzo d’impugnazione, argomentando che – una volta che egli aveva disconosciuto l’autenticità dell’impugnato testamento del 3.4.1989 e che sua madre e sua sorella non avevano chiesto la verificazione del medesimo – la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la validità del precedente testamento del 19.2.1988, mai contestato dalle parti.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunciò la violazione degli artt. 189 e 352 c.p.c., nonché 24 Cost. e 6 CEDU, lamentando il vulnus al suo diritto di difesa portato dalla Corte d’appello per avere essa – dopo avere accolto la sua istanza di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c., fissando la relativa udienza – revocato senza alcun contraddittorio, su istanza della controparte, il decreto di fissazione dell’udienza di discussione.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunciò violazione del disposto degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. e della disciplina del DM 127/04 in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa onerandolo delle spese dei due gradi di giudizio, benché non totalmente soccombente e, comunque, individuando erroneamente il valore della lite al fine della tassazione delle spese; oltre che omettendo di valutare il concorso di ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

5. Con l’ordinanza qui impugnata per revocazione, questa Corte, per quanto ancora interessa, ha rigettato il primo motivo del ricorso per cassazione di (OMISSIS) junior, pur riconoscendo che – alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità concernente il rimedio utilizzabile per contestare l’autenticità del testamento olografo – l’argomentazione della Corte felsinea andava corretta.

6. Segnatamente, l’ordinanza qui impugnata – dopo avere sottolineato che la ratio decidendi della sentenza di appello contrastava con l’insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12307/2015, alla cui stregua «per contestare l’autografia del testamento olografo non è necessaria la proposizione della querela di falso, bensì, trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo, è onere della parte che afferma la falsità provare il suo assunto, sicché la verificazione della scrittura deve dalla stessa essere proposta e coltivata» (pag. 3, terzo capoverso, dell’ordinanza n. 30706 del 2018) – così proseguiva: «Nella specie è dato pacifico che il (OMISSIS) non propose l’apposita istanza di verificazione circa l’autografia o no del testamento del padre esibito dalla germana e dalla madre, né addusse in causa altra prova al riguardo, sicché la correzione della motivazione di rigetto, adottata in sede d’appello, delle sue doglianze non gli giova poiché comunque permane il rilevato difetto di prova circa l’asserto base della sua domanda, ossia che l’ultimo – come data di confezione – testamento del padre fosse falso» (ivi, righi 19 e segg).

7. Il motivo di revocazione per errore di fatto dedotto in questa sede investe precisamente l’affermazione che Lenzi junior non avrebbe addotto «in causa altra prova al riguardo» della falsità dell’impugnato testamento.

8. Al ricorso per revocazione Delia (OMISSIS) ha resistito con controricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per inesistenza o nullità della notificazione sotto una molteplicità di profili.

9. Sono rimasti intimati Alberto e Giovanni (OMISSIS), successori universali di Ugo (OMISSIS) senior, frattanto deceduto.

10. La causa è stata chiamata il 16 gennaio 2020 all’adunanza camerale della Sesta Sezione Civile di questa Corte, per la quale le parti costituite hanno depositato memorie.

11. La Sesta Sezione Civile ha pronunciato l’ordinanza interlocutoria n. 12453/2020 rinviando la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza avanti a questa Sezione.

12. La causa è stata quindi chiamata alla pubblica udienza del 25 novembre 2021, per la quale le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

13. In primo luogo, deve essere confermato il rigetto delle questioni preliminari sollevate dalla controricorrente e già disattese da questa Corte con l’ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione Civile n. 12453/2020.

La contro-ricorrente ha lamentato che il ricorso per revocazione non sarebbe stato notificato a tutte le parti del giudizio definito con l’ordinanza ora impugnata.

Nel dettaglio, difetterebbe la notificazione personale a Delia (OMISSIS), essendo stato il ricorso per revocazione notificato al domicilio da lei eletto nel giudizio di legittimità.

Difetterebbe altresì la notificazione ai successori universali dell’ormai deceduta Orietta (OMISSIS), cioè la stessa Delia (OMISSIS) nonché la sig.ra Germana (OMISSIS).

Infine difetterebbe la notificazione agli eredi di Ugo (OMISSIS) senior.

13.1 Quanto alla eccezione di omessa notificazione personale del ricorso per revocazione a Delia (OMISSIS) – in disparte il rilievo che la stessa ha depositato controricorso, così sanando ogni ipotetico vizio della notifica del ricorso nei suoi confronti – è sufficiente confermare l’insegnamento di questa Corte, enunciato con la sentenza n. 24334/2014 e confermato recentemente con la sentenza n. 25349/2021, secondo cui «l’art. 330 cod. proc. civ. – secondo cui l’impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio – si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione».

13.2. Quanto alla eccezione di omessa notificazione del ricorso per revocazione ai successori universali della defunta Orietta (OMISSIS), è sufficiente il rilievo che il ricorso è stato notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi di Orietta (OMISSIS) nell’ultimo domicilio di costei, in Via Altopiano 49/1, Sasso Marconi (BO), il 25.1.19, entro l’anno dal 10.2.18, data del decesso della stessa (cfr. Cass. SSUU 14699/2010, Cass. 22180/2020).

13.3. In terzo luogo, merita rigetto anche l’eccezione riferita alla mancata notifica degli eredi di Ugo (OMISSIS) senior, atteso che il ricorso è stato notificato tanto ad Alberto (OMISSIS) quanto a Giovanni (OMISSIS) il 24 gennaio 2019.

14. Con l’unico motivo di ricorso revocatorio il ricorrente lamenta come questa Corte sia caduta nell’errore di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. per avere dato per inesistente un fatto incontrastabilmente esistente.

Nello specifico, nella revocanda ordinanza questa Corte ha affermato essere pacifico che il (OMISSIS) non aveva addotto alcuna prova circa l’apocrifia del testamento.

In conseguenza di ciò, ha corretto la motivazione della sentenza del collegio bolognese, senza accogliere la richiesta del ricorrente di cassarla.

Il ricorrente deduce, assolvendo pienamente all’onere di autosufficienza su lui gravante, come in tutte le sedi processuali utili (capitolato di prova articolato nella memoria ex art. 184 c.p.c. [n.d.r.: la causa ebbe inizio nel 2000] in primo grado; udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado; istanza di istruzione preventiva contenuta nell’atto di citazione in appello; istanza di revoca dell’ordinanza di rigetto circa l’istruzione preventiva; udienza di precisazione delle conclusioni in appello) avesse chiesto che Ugo (OMISSIS) senior, proprio zio nonché fratello del padre Giuseppe, testimoniasse circa l’apocrifia del testamento impugnato; che testimoniasse, segnatamente, circa il fatto che la scheda testamentaria era stata confezionata dalle convenute alla sua presenza.

Errato sarebbe quindi l’assunto di questa Corte secondo cui egli non dedusse alcuna prova.

Il ricorrente chiede, in definitiva, la revocazione dell’ordinanza n. 30706/2018 di questa Corte e la cassazione, con rinvio, della sentenza di secondo grado.

15. Il ricorso per revocazione è fondato.

In linea di diritto va qui ricordato che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (SSUU n. 31032/2019) e non c’è dubbio che la sentenza di appello oggetto dell’impugnazione rientra tra gli “atti e documenti della causa” dai quali l’errore stesso deve risultare.

15.1. Ciò posto, il Collegio osserva che nella sentenza n. 1621/2014 della Corte d’Appello di Bologna – (pag. 2) sono riportate le conclusioni di Ugo (OMISSIS) junior, il quale chiedeva «IN VIA ISTRUTTORIA […] ammettere l’audizione del teste Ugo (OMISSIS) classe 1926 sui seguenti capitoli, di cui si è già chiesta l’ammissione in primo grado:

1) vero che […];

2) vero che […];

3) vero che […];

4) vero è che […];

NEL MERITO […]».

15.2. Nella parte motiva di tale provvedimento si legge, inoltre che «la mancata proposizione della querela di falso è assorbente rispetto a tutte le altre questioni, tra cui quella della reiterata richiesta di sentire come testimone (OMISSIS) Ugo 1926 appunto sulla falsità, con conseguente inammissibilità della richiesta istruttoria che andava formulata ai sensi dell’articolo 221 c.p.c. nell’ambito della querela di falso» (pag. 11, righi 20 e segg. della sentenza).

15.3. L’affermazione della ordinanza qui impugnata per revocazione alla cui stregua l’attuale ricorrente (OMISSIS) junior non aveva addotto prove circa il fondamento della propria domanda di accertamento dell’apocrifia del testamento olografo del padre Giuseppe risulta dunque l’ effetto di una svista percettiva in cui la Cassazione è incorsa nella lettura della sentenza n. 1621/2014 della Corte d’Appello di Bologna, oggetto dell’impugnazione su cui la stessa si è pronunciata.

15.4. Tale svista è consistita nella mancata percezione del fatto processuale – positivamente risultante dalla trascrizione delle conclusioni delle parti contenuta nell’epigrafe della sentenza di appello e non costituente punto controverso nel giudizio di cassazione – che nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado Ugo (OMISSIS) junior aveva dichiarato di reiterare l’istanza, già formulata in primo grado, di ammissione della prova testimoniale deferita a Ugo (OMISSIS) senior su alcuni capitoli, dei quali uno, il terzo, risultava immediatamente attinente alle modalità di redazione del testamento olografo impugnato di falsità (« Vero che vi consta che la scheda testamentaria che vi si rammostra è stata redatta dalla signorina Delia (OMISSIS), nell’accordo con la madre signora Orietta (OMISSIS), all’esplicitato fine di esaudire il desiderio, più volte espresso in vita, del proprio padre (OMISSIS) Giuseppe di essere cremato»).

15.5. Quanto alla decisività del suddetto errore, va qui ricordato l’insegnamento di Cass. 8051/2020, che ha chiarito che, «nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa».

Operato tale ragionamento controfattuale, risulta palese la decisività dell’errore consistente nella mancata percezione del fatto processuale che in sede di merito (OMISSIS) junior aveva proposto istanze istruttorie volte a suffragare la propria tesi della falsità del testamento impugnato; istanze che la Corte d’appello aveva giudicato inammissibili per mancanza di querela di falso, come sopra evidenziato nel paragrafo 15.2 che precede.

Se, infatti, la Cassazione avesse percepito il fatto processuale della avvenuta presentazione, in sede di merito, di tali istanze istruttorie di (OMISSIS) junior, essa non avrebbe affermato, come sopra riportato nel paragrafo 6 che precede, che quest’ultimo non aveva addotto prove a sostegno della falsità del testamento e che, quindi, non poteva giovarsi della correzione dell’errore di diritto in cui la sentenza di appello era incorsa sostenendo che la falsità del testamento era deducibile solo mediante querela di falso; conseguentemente, la Cassazione non si sarebbe limitata a correggere la motivazione della sentenza impugnata, ma avrebbe cassato tale sentenza, in accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione di (OMISSIS) junior.

Donde la decisività dell’errore.

15.6. Il ricorso per revocazione deve pertanto essere accolto, con conseguente revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 30706/2018.

16. Quanto al giudizio rescissorio, le considerazioni in diritto svolte nell’ordinanza qui impugnata per revocazione vanno confermate e sono sufficienti per accogliere il primo mezzo del ricorso per cassazione di (OMISSIS) junior.

La decisione della Corte territoriale si fondava, infatti, su principi di diritto superati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza 12307 del 2015, che, come è noto, ha affermato che la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo non ha l’onere di impugnarlo con querela di falso, ma deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando sulla stessa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

17. Le conclusioni enunciate nel paragrafo precedente non risultano inficiate dalle considerazioni sviluppate nella memoria della controricorrente del 19 novembre 2021; tali considerazioni, variamente argomentando in punto di ammissibilità, rilevanza e concludenza delle istanze istruttorie proposte in sede di merito dall’odierno ricorrente, non si misurano con il rilievo che l’unica ragione sulla cui base la Corte felsinea ha disatteso le istanza di Ugo (OMISSIS) junior di assumere la testimonianza di Ugo (OMISSIS) senior si risolve, come già sopra evidenziato nel paragrafo 15.2 che precede, nella ritenuta inammissibilità di tali richieste perché le stesse sarebbero state da formulare «ai sensi dell’articolo 221 c.p.c. nell’ambito della querela di falso».

Rilevato lo scostamento di tale affermazione rispetto ai principi elaborati nella giurisprudenza di legittimità in materia di prova della falsità del testamento, la sentenza di secondo grado va cassata, competendo al giudice di rinvio ogni altro apprezzamento sulla ammissibilità, rilevanza e concludenza delle istanze istruttorie delle parti.

18. Il primo motivo del ricorso per Cassazione va quindi accolto, con assorbimento degli altri; la sentenza della Corte d’appello di Bologna va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte d’appello, in altra composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto – fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12307/2015 – che la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

19. Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare tanto le spese del giudizio di cassazione definito con la sentenza revocata quanto le spese del presente giudizio di revocazione.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca l’ordinanza della Corte di cassazione n. 30706/18, depositata il 27 novembre 2018;

– giudicando in sede rescissoria, accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da Ugo (OMISSIS), nato a Bologna il 5 novembre 1957, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1621/14 del 3 luglio 2014 e dichiara assorbiti gli altri motivi;

– cassa la suddetta sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1621/14 in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione definito con la sentenza qui revocata e quelle del presente giudizio di revocazione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il giorno 22 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.