Ubriaco e detentore di una pistola, danneggia gravemente l’auto di servizio dopo essere stato fermato da più agenti di PS (Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 3175).

…, omissis …

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.N. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. C.N. ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 7/3/2017 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Trapani del 15/7/2014, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza in danno di più agenti di P.S. e di danneggiamento aggravato.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto non si sarebbe potuto parlare di abitualità e il danno o pericolo era stato esiguo.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen., in quanto nonostante la concessione delle attenuanti generiche la pena non era stata adeguata al fatto.

2. Il ricorso è inammissibile, perché genericamente formulato e volto a sollecitare una diversa valutazione del merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità.

2.1. In primo luogo il ricorrente non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l’ipotesi della particolare tenuità in ragione della pluralità di reati commessi nella circostanza, a fronte della condotta tenuta in danno di più agenti di P.G. e del danneggiamento della vettura di servizio, nonché in forza del rilievo che la condotta era risultata tale da mettere a repentaglio l’incolumità delle persone, in quanto il ricorrente era ubriaco e deteneva una pistola.

Il ricorrente si limita assertivamente a contestare l’abitualità e a prospettare che il danno o il pericolo erano stati esigui, ma senza sviluppare argomenti idonei a confutare gli assunti dei Giudici di merito, di per sé idonei ad escludere la configurabilità dell’ipotesi difensivamente invocata.

2.2. In secondo luogo va rimarcato come in ordine al trattamento sanzionatorio il motivo di ricorso si risolva nella deduzione dell’eccessività della pena, in assenza di specifiche censure tali da porre in luce l’arbitrarietà o illegittimità della valutazione operata dai Giudici di merito.

3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. 

Così deciso il 23 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2018.