Una coppia compra una fiat 600 nuova. Pochi giorni dopo l’auto prende fuoco nel garage. Nessun risarcimento alla coppia perché manca la prova certa che a causare l’episodio sia stato un difetto di fabbrica dell’impianto elettrico.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 luglio, n. 16655)

…, omissis …

Fatti di causa

1. I coniugi Ca. Ve. e Fi. Su. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana, la s.p.a. Fiat Auto, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della distruzione di una FIAT 600, da loro acquistata pochi giorni prima, a causa di un incendio sviluppatosi all’interno della stessa per un cortocircuito, mentre la vettura si trovava a motore spento nel garage di proprietà degli attori; chiesero inoltre anche il risarcimento dei danni riportati dall’immobile e dalle attrezzature di lavoro site all’interno.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria anche tramite lo svolgimento di una c.t.u., accolse la domanda e condannò la Fiat al pagamento della somma complessiva di Euro 12.350, con il carico delle spese di lite.

2. Impugnata la sentenza dalla società automobilistica, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’11 ottobre 2013, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda risarcitoria ed ha integralmente compensato tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

La Corte territoriale ha rilevato che, in base alla stessa descrizione dei fatti compiuta dagli attori, l’origine dell’incendio che aveva causato la distruzione della macchina era da individuare in un corto circuito dell’impianto elettrico posteriore ovvero nell’errata installazione dei cavi dell’impianto di antifurto da parte della concessionaria società Eurocar.

Tale incertezza, risultante già dalla relazione del perito di parte ing. No., era stata ribadita poi anche dal c.t.u., il quale aveva dichiarato che l’incendio si era sviluppato nella parte posteriore della vettura, ma che sulla base della sola documentazione fotografica a disposizione non era possibile individuare con certezza le cause dell’incendio stesso.

In presenza di più possibili cause alternative, il Tribunale non aveva valutato se la causa fosse o meno l’impianto di antifurto; d’altra parte, la vettura era stata rottamata da parte della società concessionaria (e depositaria) prima che fosse nominato il consulente d’ufficio.

La Corte d’appello ha concluso, quindi, nel senso che, non avendo i danneggiati adempiuto all’onere di provare il fatto generatore del danno e non essendovi certezza circa la causa scatenante l’incendio, la domanda di risarcimento dei danni doveva essere rigettata.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propongono ricorso Ca. Ve. e Fi. Su., con unico atto affidato ad un solo articolato motivo.

Resiste la s.p.a. Fiat Auto con controricorso.

Il ricorso, avviato alla trattazione camerale davanti alla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stato da questa rimesso alla pubblica udienza presso questa Terza Sezione Civile.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed erronea valutazione delle risultanze probatorie.

1.1. Osservano i ricorrenti, dopo aver ribadito il contenuto della relazione del proprio c.t. di parte, che la Corte d’appello avrebbe fatto un’errata applicazione delle regole sull’onere della prova. Fermo restando, infatti, che essi ricorrenti avevano fornito prova certa ed indiscutibile che la causa dell’incendio era da ricondurre ad un vizio o difetto dell’impianto elettrico, doveva essere la società Fiat Auto a provare la propria eccezione, secondo cui l’incendio era da ricondurre alla scorretta installazione dell’antifurto da parte della concessionaria. Rilevano i ricorrenti, inoltre, che la Fiat dovrebbe ritenersi responsabile anche dell’impianto di antifurto, posto che il concessionario è obbligato ad installare impianti originari.

1.2. Il ricorso aggiunge, inoltre, che la vettura fu indebitamente rottamata senza il permesso dei danneggiati e che questo non consenti al c.t.u. nominato dal Tribunale di svolgere il compito a lui assegnato.

2. Rileva innanzitutto il Collegio che la censura proposta è inammissibile nella parte in cui lamenta «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia»; trattandosi, infatti, di una causa alla quale si applica il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la censura è formulata secondo una versione della disposizione che non è più vigente nel caso in esame.

2.1. Oltre a ciò, è pure inammissibile il punto prospettato nell’ultima pagina del ricorso – secondo cui la società Fiat risponderebbe anche per l’installazione dell’antifurto, pacificamente compiuta dalla concessionaria -e ciò per la sua evidente novità; oltre tutto la società concessionaria, alla quale i ricorrenti sembrano imputare anche l’indebito avvio alla rottamazione dell’auto senza il loro consenso, non è stata neppure chiamata in causa, per cui ogni questione che potrebbe interessare tale soggetto è evidentemente inammissibile.

2.1.1. Ciò premesso, il ricorso è privo di fondamento.

3. La censura in diritto riguarda la prospettata violazione delle regole in punto di onere della prova; in particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere la loro domanda perché nella specie si era determinata un’inversione dell’onere della prova, dovendo la società produttrice dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

3.1. Osserva la Corte che il ragionamento proposto dai ricorrenti non è condivisibile. Nella specie la sentenza in esame, con un accertamento di merito che è insindacabile in questa sede, ha spiegato che le possibili cause dell’incendio erano due, costituite l’una dal difetto di costruzione del veicolo e l’altra dall’errata installazione dell’impianto di antifurto. Una sola delle due cause era riconducibile alla società convenuta (Fiat Auto) e nessuna delle due, a quanto ha affermato la Corte d’appello, poteva avere, in termini di probabilità, una maggiore attendibilità rispetto all’altra.

3.1.1. Ciò comporta che, anche richiamando la nota giurisprudenza di questa Corte in ordine ai criteri che regolano la causalità in sede civile (c.d. più probabile che non), la situazione che si è verificata nel giudizio in esame non poteva essere risolta in base alla regola ora indicata, perché si era di fronte a due diverse ipotesi, entrambe dotate del medesimo grado di probabilità.

3.1.2. Non può, quindi, essere utilmente richiamato il precedente di cui alla sentenza 26 luglio 2012, n. 13214, di questa Corte, perché in quel caso vi erano quattro ipotesi possibili e una di questa era stata ritenuta la più probabile, per cui il criterio suindicato doveva trovare obbligatoria applicazione.

3.1.3. È questa la singolare peculiarità della fattispecie in esame, per la quale, infatti, la Sesta Sezione Civile ha ritenuto di dover rimettere la trattazione alla pubblica udienza presso questa Terza Sezione Civile.

3.1.4. La soluzione, però, non può che essere quella del rigetto del ricorso. L’onere della prova del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e l’evento dannoso è a carico di chi agisce; ed è evidente che, in presenza di due cause alternative dotate entrambe del medesimo grado di probabilità, la permanenza dell’insuperabile incertezza non può che ricadere su chi tale prova era tenuto a fornire.

3.1.5. Non è esatto, quindi, come vorrebbero i ricorrenti, che si era determinata un’inversione dell’onere della prova, perché la Corte d’appello ha rigettato la domanda fermandosi ad un momento precedente, cioè quello della mancanza della dimostrazione del collegamento tra il vizio di costruzione e l’evento dannoso (incendio).

3.2. Non essendo ravvisabile alcuna violazione delle regole sull’onere della prova, il motivo è privo di fondamento.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

4.1. In considerazione degli esiti alterni dei giudizi di merito e della particolarità del caso, la Corte ritiene di compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

4.2. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2017.