Usare i cani per l’elemosina può essere reato.

Da qualche anno ormai l’accattonaggio non è più considerato reato dal nostro ordinamento penale.

Ad aver perso rilevanza in tal senso, tuttavia, è la forma “pura semplice” di accattonaggio, ma non quella che si caratterizza per l’utilizzo di certi strumenti finalizzati a impietosire i passanti e tentare di ottenere qualche spicciolo in più, con riferimento ai quali possono venire in rilievo altre, diverse, fattispecie di reato.

Ad esempio capita spesso di incontrare, specie nelle grandi città, questuanti accompagnati da animali, perlopiù cani ma non solo.

Addirittura, c’è proprio un mercato che sfrutta gli animali al fine di far loro partorire cuccioli in continuazione, da utilizzare per l’accattonaggio. Cuccioli che, poi, frequentemente vengono abbandonati una volta cresciuti.

Diversi anni fa è stata presentata una proposta di legge volta a introdurre il reato di accattonaggio con animali, ma essa si è arenata e, nonostante nell’ambiente se ne continui a parlare, per ora non ci sono segnali di un suo ritorno in auge.

In ogni caso, anche a seconda di come siano tenuti gli animali o da dove provengono, il rischio per i questuanti (o per chi c’è dietro di loro) può essere quello di essere condannati per il reato di cui all’articolo 544-ter del codice penale.

Tale norma, più nel dettaglio, sanziona con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da cinque mila a trenta mila euro coloro che, soltanto per crudeltà e senza alcuna necessità, cagionano una lesione a un animale o lo sottopongono a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori che, per le caratteristiche dell’animale stesso, sono insopportabili.

Con la medesima pena si punisce, inoltre, anche chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate e chi li sottopone a dei maltrattamenti che comunque possono provocare un danno alla loro salute.

Peraltro talvolta utilizzare animali per l’accattonaggio può comportare il rischio di soggiacere alla contravvenzione di polizia prevista dall’articolo 672 del codice penale, rubricato “omessa custodia e mal governo di animali”.

Tale norma, infatti, punisce con la sanzione amministrativa compresa tra da venticinque euro e duecentocinquantotto euro chiunque lasci liberi o non custodisca adeguatamente animali pericolosi che possieda, anche affidandoli a persona inesperta.

Se, insomma, il reato di accattonaggio è ormai da tempo scomparso dal nostro ordinamento, ciò non vuol dire che tale pratica possa essere esercitata del tutto liberamente rispetto alle previsioni dell’ordinamento penale.

Oltretutto ormai diversi Comuni vietano espressamente in specifiche ordinanze, l’accattonaggio con animali, a prescindere dalle condizioni in cui vengono tenuti i “compagni di elemosina”.

Bisogna comunque evitare di fare di tutta l’erba un fascio: spesso a chiedere l’elemosina sono soggetti soli, in sincero stato di bisogno, che trovano nell’animale che li accompagna l’unico vero compagno e amico ed non è difficile riconoscerli.