Vedova di un ex sovrintendente della Polizia di Stato deceduto per improvviso infarto ischemico chiede il riconoscimento della dipendenza della morte del marito da causa di servizio. Rigettato per Inammissibilità.

(Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza 22 dicembre 2017, n. 187)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

rappresentata ex art.151 d.lgs. n.174 del 2016 dal Giudice unico per le pensioni prof. dott. Vito Tenore, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 28926 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da

M. E. F., nata a Omissis il Omissis C.F. Omissis, residente in Omissis, Omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Isabella Rago del Foro di Piacenza, nel cui studio in Piacenza, Via Sant’Eufemia n. 30 ha eletto speciale domicilio giusta delega in atti,

CONTRO

– Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore

-Inps Gestione ex Inpdap – Sede Provinciale di Como in persona del Direttore pro-tempore.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9, il d.lgs. 26.8.2016 n.174;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 14.12.2017 l’avv. (OMISSIS) per l’attrice e l’avv. (OMISSIS) per l’INPS

In fatto

Con ricorso depositato il 18.10.2017, l’attrice, vedova del signor O. R., ex sovrintendente della Polizia di Stato, nato a Omissis (TN) il Omissis e deceduto in data 29/1/2012 per improvviso infarto ischemico, chiedeva il riconoscimento della dipendenza della morte del marito da causa di servizio del diritto della ricorrente alla corresponsione della P.P.O. ascrivibile alla relativa categoria di appartenenza.

Chiariva la difesa attorea che l’Omissis era stato giudicato “non idoneo permanentemente al servizio nella polizia di Stato in forma parziale” per l’infermità cardiopatia ipertensiva con decreto n. 1744 del 21 luglio 2010 e che detta patologia era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio come emerge dal decreto n. 1190/2012 del 17/09/2007.

Riteneva dunque sussistente un evidente nesso di causalità tra la patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e l’infermità che aveva condotto alla morte il dipendente.

Si costituiva l’INPS con memoria 4.12.2017 eccependo l’inammissibilità della domanda per mancata previa richiesta in via amministrativa di quanto in questa sede reclamato e fornendo comunque chiarimenti sulla infondatezza nel merito del ricorso.

Si costituiva il Ministero dell’Interno con memoria 7.12.2017 eccependo l’inammissibilità della domanda per mancata previa richiesta in via amministrativa di quanto in questa sede reclamato e fornendo comunque chiarimenti sulla posizione del deceduto consorte dell’attrice.

All’udienza del 14.11.2017 le parti si riportavano ai rispettivi scritti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e veniva data lettura del dispositivo.

Considerato in diritto

1) Il ricorso attoreo, formulato da soggetto autonomo rispetto al deceduto Omissis, si presenta manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 153, co.1, lett.b), d.lgs. n.174 del 2016 (già art.71 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038), secondo cui: I ricorsi in materia di pensioni sono inammissibili quando si propongano domande sulle quali non si sai provveduto in sede amministrativa”.

1.1) In base a questa chiarissima norma, secondo univoca giurisprudenza, i ricorsi alla Corte dei conti in materia di pensioni sono inammissibili quando si propongano domande sulle quali non si è provveduto nella competente sede amministrativa (ex pluribus C.conti, Sez. I° n. 375 del 30 ottobre 2007; id., sez.II, 29.4.2016 n. 463; id, sez.Lazio 27 aprile 2016 n.139; id., sez.Lombardia, 11 luglio 2013 n.179; id., sez.Lombardia, 16 giugno 2016 n.106).

2) Presupposto indefettibile al fine di poter validamente instaurare un giudizio pensionistico è, quindi, l’esistenza di un provvedimento di diniego o di accoglimento non completamente satisfattivo, da parte della P.A., dell’istanza dell’interessato. Pertanto la presentazione della domanda in sede giurisdizionale in assenza di una previa pronuncia amministrativa rende il ricorso inammissibile (Sez. I° n. 121 del 14 maggio 2007).

3) Deve, di conseguenza, ritenersi inammissibile il ricorso giurisdizionale che l’attrice (titolare di autonoma posizione sostanziale alla quale non sono riconducibili eventuali pregresse domande amministrative del deceduto sig.Omissis), in violazione dell’art. 71 lett. b) r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 (oggi art.153, co.1, lett.b, d.lgs.n.174 del 2016), veicoli una pretesa pensionistica in difetto di una previa pronuncia sullo specifico punto da parte dell’amministrazione competente (Sez. III° n. 237 del 14 aprile 2004).

3.1) Nella fattispecie in esame, non risulta che la parte ricorrente abbia presentato preventiva istanza all’Amministrazione convenuta per chiedere in via amministrativa il riconoscimento qui azionato.

4) Pertanto il ricorso introduttivo di questo giudizio deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.153, co.1, lett.b), d.lgs. n.174 del 2016.

5) Condanna l’istante al pagamento delle spese di lite, a fronte di un chiarissimo dettato normativo e di univoca giurisprudenza in materia, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara INAMMISSIBILE nei termini di cui in motivazione il ricorso presentato dal ricorrente. 

Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 200,00 per ciascun convenuto. 

Milano, 14.12.2017.

F.to il giudice Prof. Dott. Vito TENORE.

Depositato in Segreteria il 22 dicembre 2017.

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